26/2/2007 ore: 0:00

Schede di sintesi CCNL Lavoro Domestico 2007-2011

Contenuti associati

SINTESI CCNL
LAVORO DOMESTICO

decorrenze scadenze
1/10/84 30/09/87
1/04/88 31/03/91
15/07/92 15/07/95
16/07/96 15/07/2000
8/03/2001 7/3/2005
1/03/2007 28/02/2011

Indice della Sintesi Contrattuale

Artt. CCNL
Titoli
Pag. sintesi
10 – Classificazione del personale Inquadramento lavoratori
2 - 3
7 Tempo determinato
4
8 Lavoro ripartito
4
11 Discontinue pretazioni notturne di cura alla persona
5
12 Prestazioni esclusivamente d’attesa
5
13 Periodo di prova
6
15 Orario di lavoro
6
15 Conviventi a 30 ore settimanali
7
15 Ex festività abolite
6
16-17 Straordinario – lavoro festivo – riposo settimanale- lavoro notturno
7
32- 33- 34-50 Retribuzione – divisori convenzionali – vitto e alloggio – calcolo ratei
8
37 Tredicesima
9
18 Ferie
9
35 Scatti di anzianità
9
26 Malattia
10
27 Infortunio
11
9 Permessi formazione professionale
12
19 Sospensione lavoro extra feriale
13
20 – 21 - 22 Assenze e permessi – congedo matrimoniale
13
24 Tutela lavoratrici madri
14
30 Trasferimenti
14
31 Trasferte
14
47 Cassa Malattia Colf
16
48 Previdenza Complementare
16
38 – 39 Preavviso Trattamento di fine rapporto
13

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE art.10
Livello A

collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi

Livello A super

a) Addetto alla compagnia

b) Baby sitter. ( mansioni occasionali e/o saltuarie)

Livello B

collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Livello B super

Assistente a persone autosufficienti

Livello C

collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C super

Assistente a persone non autosufficienti (non formato).

Livello D

collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D super

Profili:

Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

NOTE art. 10
Il collaboratore familiare inquadrato nel livello A dopo 12 mesi di anzianità nel settore passerà nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.

La formazione del personale, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO art. 7
E’ prevista l’assunzione a tempo determinato in forma scritta, con scambio tra le parti della lettera di assunzione, per:

· esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

· sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

· sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o fruenti di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap.

• per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Per le causali sopra indicate i datori di lavoro potranno avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato

LAVORO RIPARTITO art. 8 -
E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono insieme l’obbligo di un unico rapporto di lavoro

ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile del lavoro svolto

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione deve essere indicata la retribuzione e la parte normativa spettante a ognuno in base al presente contratto collettivo, la misura della percentuale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, e gli orari di lavoro.

I due lavoratori hanno facoltà di stabilire sostituzioni fra di loro, La retribuzione sarà riproporzionata in ragione dell’orario che viene effettivamente svolto

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, sono vietate.

le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comporta la cessazione del rapporto di lavoro anche per l’altro

Unica eccezione , il lavoratore che rimane in forza può chUnica eccezione , il lavoratore che rimane in forza può chiedere di lavorare per l’intero orario di lavoro opppure indicare la persona con la quale, intende proseguire il lavoro ripartito, previa accettazione da parte del datore di lavoro

DISCONTINUE PRESTAZIONI NOTTURNE DI CURA ALLA PERSONA art. 11
Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti.

La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 20 e le ore 8. La retribuzione è quella prevista dalla tabella D, con l’obbligo di corrispondere la cena, la prima colazione e una idonea sistemazione per la notte.

PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA art. 12
Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna

La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 21 e le ore 8, con l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. La retribuzione è quella prevista dalla tabella E Nel caso in cui venissero richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ed in base alla tabella C per ogni ora prestata.

PERIODO DI PROVA art. 13
codice civile 2241

Il periodo deve intendersi di lavoro effettivo

D Super e D ............... 30 gg.

Restanti livelli .............. 8 gg.

ORARIO DI LAVORO art. 15
CONVIVENTI
DAL
ORE SETT.
DIVISORE
fino al 30/9/84
60
260
1/10/84
58
251
1/4/88
56
243
1/7/92
55
238
1/1/2002
54,5
236,16
1/1/2003
54
234,00

NON CONVIVENTI
DAL
ORE SETT max.
DIVISORE
1/7/92
48
208
1/4/2001
47
203,6667
1/1/2002
46
199,3333
1/1/2003
45
195,00
1/1/2004
44
190,67
1/3/2007
40
173

EX FESTIVITA’ ABOLITE art. 17
Sono state compensate mediante il riconoscimento del godimento dell’intera giornata nelle festività nazionali e infrasettimanali.

I LAVORATORI CONVIVENTI INQUADRATI NEI LIVELLI C - B - B SUPER,
possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;

b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;

c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive,in non più di tre giorni settimanali.

La retribuzione sarà quella prevista dalla tabella B a prescindere dall’orario di lavoro svolto al di sotto delle 30 settimanali

Se richieste prestazioni oltre l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto :

v se rientrano nelle fasce orarie di cui sopra diritto alla sola retribuzione oraria per le ore eccedenti,

v se effettuate al di fuori delle fasce sopra indicate, diritto alla la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste per le ore straordinarie (art. 16).

STRAORDINARIO art. 16
Le ore di lavoro straordinarie verranno retribuite con la retribuzione oraria di fatto più le maggiorazioni previste. Le sotto indicate maggiorazioni sono in vigore dal 1/11/78.
STRAORDINARIO FERIALE
Maggiorazione del 25%.
STRAORDINARIO FESTIVO E LAVORO FESTIVO
Le prestazioni lavorative nella domenica o nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto.

Dal 16/7/96 maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto.

Per il rapporto di lavoro a ore le festività non dovranno essere lavorate e verranno retribuite con 1/26mo. In caso di prestazione lavorativa è dovuta la maggiorazione suindicata.

STRAORDINARIO NOTTURNO (dalle 22 alle 6)
Maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto.
LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE art. 14
Maggiorazione del 50% + diritto all’uguale numero di ore di riposo.

Dal 16/7/96 :

in caso di prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana, magg.ne del 40%. In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% + diritto all’uguale numero di ore di riposo.

LAVORO NOTTURNO
Dal 16/7/96 maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale di fatto.

RETRIBUZIONE art. 32
La retribuzione è distinta nelle seguenti voci:

1. retribuzione minima contrattuale;

2. scatti di anzianità;

3. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

4. eventuale superminimo.

MINIMI RETRIBUTIVI E INDENNITA’ SOSTITUTIVA VITTO E ALLOGGIO artt. 33 e 36
I minimi fissati nelle tabelle vengono rivalutati annualmente da una Commissione Nazionale, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat, al 30 novembre di ogni anno, con decorrenza 1 gennaio.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
A tutti gli effetti contrattuali la quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione per 26. Se il contratto esprime giorni di calendario si divide per 30.

Per determinare la retribuzione mensile =

Retribuzione oraria x ore lavorate settimanali x 52 (settimane) : 12 (mesi) + valore vitto e alloggio se goduto.

RATEI
A tutti gli effetti contrattuali (13ma - ferie - tfr ) per il calcolo dei 12mi, le frazioni pari o superiori a gg. 15 equivalgono a 1 rateo.
TREDICESIMA MENSILITA’ art. 37
Una mensilità al 31/12 di ogni anno della retribuzione globale di fatto (compreso valore vitto e alloggio se goduto).
FERIE art. 18
(compreso valore vitto e alloggio se goduto) Salvo diverso accordo, il periodo è maggio -settembre .Su richiesta e accordo è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco di un biennio.

Dal 8/3/2001 Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purchè concordati tra le parti

DAL
FINO A 3 ANNI
OLTRE 3 ANNI
1/11/78
20/26mi
25/26mi
1/07/92
25/26mi
25/26mi
16/7/96
26/26mi
26/26mi

SCATTI DI ANZIANITA’ art. 35
Dal 22/5/72 massimo 7 scatti biennali 4% sul minimo di categoria.

Dal 1/8/92 detti scatti non possono essere assorbiti da un eventuale superminimo.

MALATTIA art. 26
Dovrà essere giustificata con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all’indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Dal 8/3/01
CONSERVAZIONE DEL POSTO PER CONVIVENTI E NON
ANZIANITA’
GG. CALENDARIO
fino a 6 mesi
10
da 7 mesi a 2 anni
45
oltre 2 anni
180
INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA
ANZIANITA’
GG. AL 50%
GG. AL 100%
TOTALE GG.
fino a 6 mesi
primi 3 gg.
dal 4° in poi
8
da 7 mesi a 2 anni
primi 3 gg.
dal 4° in poi
10
oltre 2 anni
primi 3 gg.
dal 4° in poi
15

INFORTUNIO art. 27
Dovrà essere giustificato con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all’indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
CONSERVAZIONE DEL POSTO
ANZIANITA’
GG. CALENDARIO
fino a 6 mesi
10
da 7 mesi a 2 anni
45
oltre 2 anni
180
TRATTAMENTO ECONOMICO
Primi 3 giorni a carico del datore di lavoro.

Per il periodo successivo l’indennità è corrisposta dall’INAIL.

PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE art. 9
Dal 16/7/96 Per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 18 mesi presso lo stesso datore di lavoro:

Dal 1/3/07 Per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro:

40 ore annue retribuite per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI
In caso di sospensioni extraferiali per esigenze del datore di lavoro sarà corrisposta la retribuzione. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l’indennità sostitutiva.
ASSENZE E PERMESSI artt. 20 e 21
In caso di decesso di familiari (fino al 2° grado di parentela) spettano 3 giorni di calendario retribuito..
Al lavoratore uomo per la nascita di un figlio spettano 2 giorni di permesso retribuito..
Per visite mediche documentate e coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
orario settimanale fino a 30 ore
conviventi
12 ore annue retribuite
16 ore annue retribuite

CONGEDO MATRIMONIALE art. 23
Compete un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l’indennità sostitutiva.

LAVORATRICI MADRI art. 24
Dall’inizio della gravidanza (purchè intervenuta in costanza di rapporto di lavoro) e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, lavoratrice non è tenuta al preavviso.

TRASFERIMENTI art. 30

In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.

per i primi 15 giorni viene riconosciuta una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto

il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per il lavoratore e per gli effetti personali, sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che non è stato preavvisato e che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso,

TRASFERTE art. 31

Il lavoratore convivente è tenuto a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie.

In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

Avrà diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute

Avrà diritto a una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni effettuati in trasferta , salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

CASSA MALATTIA COLF ART. 47
La Cassa Malattia Colf erogherà le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.

Dovrà essere definito un apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 48
entro tre mesi dovrà essere istituita una forma di previdenza complementare

contributo a carico del datore di lavoro : 1% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

contributo a carico del lavoratore : 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

PREAVVISO art. 36
Da calcolare in giorni di calendario.

In caso di dimissioni il preavviso è ridotto del 50%.

FINO A 5 ANNI
OLTRE I 5 ANNI
Tutto servizio.
15 gg.
30 giorni
FINO A 2 ANNI
OLTRE I 2 ANNI
Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali. Dal 16/7/96 Lavoro inferiore alle 25 ore settimanali
8 gg.
15 gg.
FINO A 1 ANNO
OLTRE 1 ANNO
Personale che usufruisce di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e con i propri mobili.
30 giorni
60 giorni

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
· IMPIEGATI:

* fino al 30/4/58 = gg. 15 annui;

* dal 1/5/58 = gg. 30 annui.

· TUTTO SERVIZIO CONVIVENTE E NON:

* fino al 30/4/58 = gg. 8 annui;

* dal 1/5/58 = gg. 15 annui;

* dal 22/5/74 = gg. 20 annui.

· RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE ALLE 24 ORE SETTIMANALI:

* fino al 22/5/74 = gg. 8 annui;

* dal 22/5/74 al 31/12/78 = gg. 10 annui;

* dal 1/01/79 al 31/12/79 = gg. 15 annui;

* dal 1/01/80 al 31/12/89 = gg. 20 annui.


dal 1/6/82 vedi L. 297/82

In caso di godimento del vitto e dell’alloggio tali indennità vanno calcolate.
Anticipo t.f.r. - Su richiesta del lavoratore , max una volta l’anno, misura max 70%

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