24/10/2001 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI, CCNL 01/10/1999 - 30/09/2003

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VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 24 ottobre 2001, presso la sede della FEDERNOTAI in Roma, Via Flaminia 162


Tra

      Consilp-Confprofessioni rappresentata dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi componenti del Consiglio Generale

      Confedertecnica rappresentata dal Segretario Mario Cassano

      Cipa rappresentata dal Segretario Generale Renato Cava e da Giuseppe Sconti

e

      Filcams Cgil, rappresentata da Piero Marconi e Federica Cattaneo

      Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan

      Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma

si è stipulato il presente verbale di accordo che, a seguito della eseguita verifica dei rispettivi organismi dirigenti, integra e modifica quanto definito con l’Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2001.

La sottoscrizione del presente verbale è da valere, pertanto, quale accordo per il rinnovo dei rispettivi CCNL Consilp-Confprofessioni e Cipa del 1° ottobre 1995 e Confedertecnica del 1° maggio 1996. Le Parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, questa trovi soluzione a livello regionale. Per tale scopo a questo livello potranno essere affrontate le materie previste e delegate dal CCNL.

      Art. 1 – DECORRENZA E DURATA

Il CCNL avrà decorrenza dal 1° ottobre 1999 e scadenza, sia per la parte normativa che per la parte economica, al 30 settembre 2003.

      Art. 2 – AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate, a tutto il personale verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

CONFEDERTECNICA

livello
30.09.99
1.10.2001
Totale
1.10.2002
Totale
Retribuzione in atto
Primo incremento
Nuova Retribuzione
Secondo incremento
Nuova Retribuzione
Totale Aumento
1S
2.801.431
145.072
2.946.503
145.072
3.091.575
290.144
1
2.549.931
132.497
2.682.428
132.497
2.814.925
264.994
2
2.330.886
121.544
2.452.430
121.544
2.573.974
243.088
3S
2.178.669
113.933
2.292.602
113.933
2.406.535
227.866
3
1.980.518
104.026
2.084.544
104.026
2.188.570
208.052
4S
1.877.445
98.872
1.976.317
98.872
2.075.189
197.744
4
1.763.127
93.156
1.856.283
93.156
1.949.439
186.312
5
1.628.595
86.430
1.715.025
86.430
1.801.455
172.860

CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA

Livello
30.09.99
1.10.2001
Totale
1.10.2002
Totale
Retribuzione in atto
Primo incremento
Nuova Retribuzione
Secondo incremento
Nuova retribuzione
Totale Aumento
1
2.475.394
128.770
2.604.164
128.770
2.732.934
257.540
2
2.150.408
112.520
2.262.928
112.520
2.375.448
225.040
3
1.984.328
104.216
2.088.544
104.216
2.192.760
208.432
4S
1.924.390
101.220
2.025.610
101.220
2.126.830
202.440
4
1.852.030
97.602
1.949.632
97.602
2.047.234
195.204
5
1.727.007
91.350
1.818.357
91.350
1.909.707
182.700

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità ; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.

      Art. 3 IVC
Resta inteso che a decorrere dall’1 ottobre 2001 l’indennità di vacanza contrattuale, ove eventualmente erogata, cesserà di essere corrisposta.
      Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO
Le parti, anche sulla base di quanto sarà definito in tema di classificazione generale, convengono di procedere alla realizzazione di uniche tabelle retributive e di quelle relative agli scatti di anzianità, al fine di pervenire, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, ad una tabella salariale unica e valida per tutto il settore.
      Art. 5 UNA TANTUM
Salvo quanto specificato in materia di secondo livello di contrattazione, a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo verrà erogata una indennità “una tantum” così ripartita tra i diversi livelli:

CONSILP E CIPA
CONFEDERTECNICA
LIVELLI
Una Tantum
LIVELLI
Una Tantum
1 Super
885.883
1
782.781
1
806.352
2
680.013
2
737.084
3 Super
688.950
3
627.494
3
626.289
4 Super
608.540
4 Super
593.695
4
585.658
4
557.545
5
546.123
5
515.002

Tale importo, sarà suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).

I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l’ erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Agli apprendisti l’indennità “una tantum” sarà erogata in percentuale.

L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due rate. La prima, pari al 50% del montante previsto dalle tabelle sopra riportate, con la retribuzione del mese di ottobre 2001 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi su indicati.

      Art. 6 SCATTI ANZIANITA’
Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell’ apprendistato, a otto scatti triennali nelle seguenti misure:

CONSILP E CIPA
CONFEDERTECNICA
LIVELLI
importo scatti
LIVELLI
importo scatti
1 Super
57.500
1
41.000
1
49.910
2
32.000
2
43.700
3 Super
39.330
3
27.000
3
33.350
4 Super
25.500
4 Super
30.360
4
24.000
4
26.910
5
20.000
5
23.000

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’ altro scatto, intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Dichiarazione a verbale

Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiamo già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l’esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.

      Art. 7 – CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE
Le parti, nel dichiarare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori, convengono di istituire una Cassa di assistenza sanitaria supplementare e a tal fine di nominare una commissione tecnica bilaterale paritetica a livello nazionale per di individuare le specifiche aree di intervento in materia di assistenza sanitaria supplementare con esclusione in ogni caso di costituzione dei fondi previsti dall’art. 9 del Dlgs 229/99 e di ogni forma di assistenza sanitaria diretta.

La commissione tecnica dovrà essere nominata al più presto e comunque entro il 31 dicembre 2001 e dovrà terminare il suo mandato entro il 30 settembre 2002 con la presentazione del progetto corredato da statuto e regolamento.

Le risultanze della commissione tecnica saranno valutate dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 31 ottobre 2002, e le stesse daranno corso, immediatamente dopo, e comunque entro il 31 dicembre 2002, alle necessarie incombenze relative alla costituzione della Cassa per l’ assistenza sanitaria supplementare, nella quale in ogni caso le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno avere rappresentanza paritetica negli organi di amministrazione e di gestione.

Fermo restando quanto sopra, viene stabilito che la quota di finanziamento per le finalità descritte sarà di 12 EURO mensili per dodici mensilità e per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2002.

Tale importo è considerato al lordo delle spese di gestione della Cassa sanitaria, dei contributi in favore delle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle quote di competenza dell’Ente riscossore dei contributi.

Resta inteso che tale importo è da considerarsi ricompreso nelle erogazioni di cui al secondo livello di contrattazione previsto dal punto 2, numero 1 – Assetti Contrattuali – dell’Accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità.

La commissione tecnica su individuata, si attiverà con l’INPS o con altro Ente o Istituto, per la stipula di una convenzione per la riscossione del contributo a carico dei datori di lavoro.

      Art. 8 STESURA TESTO UNICO CCNL
Le parti convengono che entro il mese di Dicembre 2001, si procederà alla definizione ed alla stesura del testo unico contrattuale che dovrà valere per l’intero settore.

Per CONSILP-CONFPROFESSIONIPer FILCAMS/CGIL

Per Confedertecnica Per FISASCAT/CISL

Per CIPA Per UILTuCS/UIL