14/5/1996 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI Confedertecnica, CCNL 01/05/1996 - 30/09/1999 (testo ufficiale)

Contenuti associati

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI TECNICI
E SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE


1° maggio 1996
30 settembre 1999



Tra

FEDERARCHITETTI - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti
FEDERGEOMETRI - Sindacato Nazionale Geometri Liberi Professionisti
FEDERPERITI / SPILP - Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi
Professionisti
SINGEOP - Sindacato Nazionale Geologi Liberi Professionisti
SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiana
Agronomi

assistiti dalla CONFEDERTECNICA - Confederazione Nazionale delle Libere
Professioni Tecniche

e

FILCAMS-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo
Servizi)
FISASCAT-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
Commerciali, Affini e del Turismo)
UILTuCS-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)


Ai titolari degli STUDI PROFESSIONALI TECNICI

Ai Dipendenti degli STUDI PROFESSIONALI TECNICI

Le parti con la stampa del presente CCNL hanno inteso offrire, agli
addetti al settore (titolari e lavoratori di Studio), uno strumento di
informazione e di consultazione utile ai fini della conoscenza dei propri
DIRITTI - DOVERI derivanti dai risultati del lungo negoziato che è stato
ultimato e definito con la sottoscrizione del testo contrattuale, il
giorno 14.5.96, perfezionato in sede di Ministero del Lavoro il 22.10.96.

Le parti, tenuto conto degli impegni previsti dal CCNL relativi a quanto
da definire nell'arco della sua durata, hanno convenuto che la
documentazione, così come riportata alla terza parte del testo
contrattuale 1993, sarà riprodotta con un'edizione separata al solo scopo
di consentire una redazione aggiornata sia sul versante contrattuale che
giuridico/legislativo.

CONFEDERTECNICA
FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTuCS - UIL



DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 ottobre 1996, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alla presenza del sottosegretario di stato dr.ssa
Federica Rossi Gasparrini, assistita dall'avv. Lucio Alberti, direttore
generale dei rapporti di lavoro, partecipano alla riunione, convocata per
le operazioni conclusive del negoziato relativo al rinnovo del CCNL per i
dipendenti degli studi professionali tecnici e delle società di
professionisti operanti nel settore, i signori:

· dr. ing. Attilio Bianchi, dr. arch. Carlo Daniele, geom. Claudio
Rolando, dr. ing. Donato Bosco, dr. geog. Andrea Maniscalco, p.i. Marco
Tamborini e dr. agr. Enrico Sermonti, in rappresentanza della
CONFEDERTECNICA;
· dr. Greco Salvatore e dr.ssa Biancalisa Semoli, in rappresentanza
della FEDERARCHITETTI;
· dr. Enrico Sermonti, in rappresentanza del SINDACATO AGRONOMI;
· geom. Claudio Rolando, in rappresentanza della FEDERGEOMETRI;
· p.i. Marco Tamborini e p.i. Enrico Buzzetti in rappresentanza della
FEDERPERITI INDUSTRIALI;
· dr. Andrea Maniscalco, in rappresentanza del SINGEOP;
· dr. ing. Mario Cassano, in rappresentanza dello SNILPI;
· Piero Marconi, in rappresentanza della FILCAMS CGIL;
· Mario Marchetti, in rappresentanza della FISASCAT CISL;
· Paolo Poma, in rappresentanza della UILTUCS UIL

In apertura dei lavori i rappresentanti della Confedertecnica e delle
altre Federazioni partecipanti dichiarano di voler aderire all'accordo per
il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24.9.96.

Il sottosegretario Gasparrini, a nome del Governo, prende atto di tale
dichiarazione e sottolinea lo specifico significato che essa assume in
quanto rivolta ad agevolare lo sviluppo delle relazioni sindacali e a
facilitare la contrattazione collettiva di lavoro.

In ordine alla vicenda contrattuale in esame le parti confermano le
risultanze delle trattative condotte in sede sindacale dando atto al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale degli interventi praticati
nel corso dello svolgimento negoziale.

In particolare, dopo approfondita discussione, il testo di CCNL che viene
allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrante,
vengono apportate le seguenti rettifiche o soppressioni:

a) art. 1, comma 2, ultimo periodo: "attuazione della direttiva
80/48/CEE recepita con D.lgs 27.1.92, n. 115, della direttiva n. 92/50
recepita con D.lgs. 17.3.95, n. 157 e della direttiva n. 92/51 recepita
con D.lgs. 2.5.94, n. 319";
b) art. 10, lett. B) TIROCINIO: "Le parti, visto il DL 1.10.96, n. 511
il cui art. 7 è riferito a:"
c) art. 10, lett. B1) PRATICANTATO, periodo 1, frase 3: "che al
riguardo, visto che non si configura come un rapporto di lavoro
dipendente, le parti intendono contribuire al riordino della materia
elaborando specifiche proposte da presentare agli organi competenti al
fine di definire uno specifico protocollo";
d) art. 10, lett. B1) PRATICANTATO, periodo 2: soppresso;
e) art. 10, lett. c) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: alla frase
"compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio
professionale" è aggiunta "e comunque in conformità a quanto disposto
dall'art. 16 della legge n. 451/94 in tema di tipologie professionali"; il
periodo "rilascio immediato del nullaosta alle assunzioni da parte delle
sezioni circoscrizionali competenti" è sostituito con "per lo svolgimento
dei compiti istituzionali";
f) art. 10, lett. F) Contratti a tempo determinato, periodo 1: è
soppresso l'inciso "comunque prorogabile".

La riunione si conclude con la sottoscrizione del presente verbale.



COMUNICATO STAMPA

Oggi, 22 ottobre 1996 presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del
Sottosegretario di Stato dr.ssa Federica Rossi Gasparrini, è stato
stipulato il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi
professionali tecnici e delle società di professionisti operanti nel
settore, sottoscritto dalla Confedertecnica e dalle Organizzazioni
Sindacali Nazionali ad essa aderenti.

Nel corso dell'incontro con le parti, il Sottosegretario Gasparrini ha
preso atto, a nome del Governo, della dichiarazione di adesione
all'accordo per il lavoro formulata dalla Confedertecnica e ha
sottolineato, in particolare, il carattere innovativo del contratto
siglato, soprattutto in relazione all'impegno di realizzare intese sulla
regolamentazione del telelavoro e delle altre forme di lavoro, e alle
prospettive di sviluppo anche occupazionale derivanti dalle iniziative
applicative che saranno assunte nelle aree di crisi, concretamente con gli
impegni politici contenuti nell'accordo tripartito.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI
PROFESSIONALI TECNICI DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE

L'anno 1996, il giorno 14 del mese di Maggio, in Milano

TRA

FEDERARCHITETTI - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti
rappresentato da: GRECO SALVATORE e BIANCALISA SEMOLI

FEDERGEOMETRI - Sindacato Nazionale Geometri Liberi Professionisti
rappresentato da: CLAUDIO ROLANDO

FEDERPERITI INDUSTRIALI: SPILP - Sindacato Nazionale Periti Industriali
Liberi Professionisti rappresentato da: MARCO TAMBORINI e ENRICO BUZZETTI

SINGEOP - Sindacato Nazionale Geologi Liberi Professionisti rappresentato
da: ANDREA MANISCALCO

SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani
rappresentato da: DONATO BOSCO e MARIO CASSANO

FEDERAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI rappresentata da: ENRICO SERMONTI
assistiti dalla CONFEDERTECNICA - Confederazione Nazionale delle Libere
Professioni Tecniche rappresentata dal Suo Segretario Nazionale ff. dr.
ing. Attilio Bianchi e dai consiglieri dr. arch. Carlo Daniele, geom.
Claudio Rolando, dr. ing. Donato Bosco, dr. geog. Andrea Maniscalco, p.i.
Marco Tamborini, dr. agr. Enrico Sermonti

E

Filcams-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi),
rappresentata dal Segretario Generale Aldo Moretti, dal Vice Segretario
Vicario Pietro Ruffolo, dal Segretario Ivano Corrami, Maria Antonia
Franceschini, Bruno Perin e Claudio Treves e dai componenti il Comitato
Direttivo Nazionale Albanella Luisa, Angelelli Fabrizio, Angelini Dalida,
Apicella Antonio, Argeni Alfonso, Aurisicchio Assunta, Baldi Lorella,
Balducci Carla, Belli Otello, Beltrami Alessandro, Belzaino Vincenzo,
Benazzo Giovanni, Bergamin Marina, Bertolotti Marco, Betto Alessandro,
Bianchi Ennio, Bonazza Dino, Bottoni Moreno, Campagnoli Domenico, Campari
Ramona, Capasso Franco, Cappelli Anna, Cappelli Daniela, Cappellieri
Roberto, Carli Maura, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Castagnini
Fabio, Castiglione Luigi, Cecchini Orfeo, Ceschin Elena, Chiereghi Franco,
Chiodo Luciano, Ciccarelli Eda, Cicoria Alessandra, Cioffi Canio, Clementi
Lara, Codonesu Sergio, Collini Alessandro, Conti Silvano, Conversano
Eligio, Copelli Gianni, Copertini Roberta, Coppini Luigi, Coppola Antonio,
Corazzesi Luigi, Cotzia Giovanni, Cuntrò Anna, D'Albesio Costanza,
D'andrea Giancarlo, Dassio Mauro, DeChecchi Loredana, Della Volpe Carla,
Dota Elio, Fanesi Gabriella, Favetta Paolo, Fiori Gastone, Focacci Sandra,
Folli Cinzia, Forabosco Sandro, Forti Piergiorgio, Franceschini Franco,
Francisconi Gualtiero, Furci Michele, Furini Vladimiro, Ghiselli Roberto,
Giannini Lionello, Giunti Fabio, Giuriolo Lorenza,Golfarini Simona, Govoni
Marzio, Grasso Vincenza, Graziani Paolo, Guerriero Angelo, Guglielmi
Gabriele, Haerter Sveva, Lareno Antonio, Loro Giorgio, Lunghi Emilio,
Maccatrozzo Sandro, Maestri Patrizia, Magnani Luca, Malagoli Loriano,
Malagugini Vincenzo, Mancini Gianfranco, Mancini Giuseppe, Mancini Maria,
Marchese Antonio, Marchi Gabriele, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, Martis
Elena, Mati Roberto, Mazziotta Manlio, Melidoni Rosa Giulia, Meneghini
Vittorio, Menichelli Leandro, Meschieri Marinella, Mimosa Massimiliano,
Minni' Cono, Minniti Carmela, Mordeglia Tiziana, Morgese Gaetano, Morini
Silvana, Muchon Giusi, Nascinovich Luciano, Nesi Carmine, Nozzi Massimo,
Oliviero Melissa, Palazzo Antonio, Pannozzo Gennaro, Paparatto Tonino,
Permiani Lora, Paulon Celeste, Pedrazzini Giuseppe, Pellegrino Santo,
Persiani Franca, Piacenti Luigi, Pirastru Antonello, Pisanello Rocco,
Pizzamiglio Santino, Pregnaloto Lauro, Provitina Giuseppe, Quaranta
Vincenzo, Quattrini Fausto, Raiconi Marco, Rastelli Bruno, Re Massimo,
Romito Nicolò, Roncaccia Gianni, Rosini Patrizia, Rossi Fiorella, Rossi
Remo, Sacco Vladimiro, Salvato Alessandra, Scarinci Giorgio, Schiano Anna,
Scognamillo Giuseppe, Serraglia Loredana, Sgargi Walter, Sormanni Fabio,
Stancampiano Antonio, Stornaiuolo Rosario, Taddei Francesco, Tettamanti
Franco, Tornari Anna, Triglia Antonio, Trinchero Gianni, Troise Domenico,
Vazzana Demetrio, Veccia Rosa, Vicedomini Marco, Vitaliano Andrea, Walzl
Christine, Zanieri Renato, Zini Daniela, Zucchini Leonardo, con
l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)
rappresentata dal Segretario Confederale Walter Cerfeda.

Fisascat-CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali
Affini e del Turismo) rappresentata dal Segretario Generale Gianni
Baratti, dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti,
Pierangelo Raineri, da Salvatore Falconi, Antonio Michelagnoli, Luigino
Pezzuolo, Marco Pinna, Giovanni Pirulli dell'Ufficio Sindacale unitamente
a una delegazione composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo,
Vittorio Armando, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Malgara Cappelli,
Rocco Carbone, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Gina Cotroneo, Franco Di
Liberto, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco
Ferroni, Ferruccio Fiorot, Silvano Gherbaz, Pietro Giordano, Angelo
Giovaniello, Pietro Ianni, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto
Mangone, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Giorgio Pajaro, Ugo Parisi,
Marcello Pasquarella, Ferruccio Petri, Mario Piovesan, Simone Ponziani,
Vincenzo Ramogida, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Santo
Schiappacasse, Rolando Sirni, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Elena
Vanelli, Francesco Varagona; con l'intervento della Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal segretario
Confederale Natale Forlani.

Uiltucs-UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e
Servizi)rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal
Segretario Generale Aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali:
Michele Malerba, Pier Luigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio
Stroppa, Antonio Zilli; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale:
Amoretti Carlo, Amari Sergio, Andreaini Paolo, Bettocchi Bruno, Boco
Bruno, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Chisin Grazia, De Simone Michele,
Gazzo Giovanni, La Torre Pietro, Parisi Giulio, Pezzetta Giannantonio,
Poma Paolo, Sansoni Sandro, Vargiu Antonio, Visentini Luca; e con la
partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del
Segretario Confederale Antimo Mucci.

VISTI

Il CCNL 20.12.78 e le successive modifiche e integrazioni

E

il relativo Accordo nazionale di rinnovo siglato il 12.5.83 e il relativo
Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25.7.88 alla presenza e con la
partecipazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

VISTI

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi
Professionali Tecnici e Società operanti nel settore del 19.7.93

SI è STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
degli Studi Professionali Tecnici e delle Società di professionisti
operanti nel settore in vigore dal 1° maggio 1996 e con scadenza al 30
settembre 1999

Le parti, considerato il valore Nazionale delle soluzioni raggiunte con il
presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che esso
venga sottoposto a ratifica del Ministero del Lavoro.


Premesso:

- che in data 29.5.95 le OO.SS. Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, hanno formalizzato alla Confedertecnica e ai
Sindacati delle Professioni ad essa aderenti, regolare disdetta del CCNL
19.7.93;
- che in data 22.5.95 anche la FEDERGEOMETRI formalizzava alla
CONFEDERTECNICA e alle OO.SS. le disdette del CCNL 19.7.93;
- che in data 28.7.95 le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL hanno presentato e illustrato, in sede Confedertecnica, la
piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 19.7.93;
- che preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in
piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento
la premessa e l'articolato del CCNL 19.7.93;
- che su tale riferimento le parti hanno riconosciuto di aver
correttamente operato in tutte le fasi di applicazione e gestione dello
stesso CCNL 19.7.93.

Tutto ciò premesso e al fine di rendere praticabile la comune volontà di
consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente
esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema
di "Relazioni Sindacali", che, armonizzi, attraverso le norme e le
procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali e il
Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23.7.93 per quanto compatibile
con il settore degli Studi Tecnici Professionali e quanto previsto dalle
norme di legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 19.7.93,
rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a
tale data.

A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che,
così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente
testo del 19.7.93.



PREMESSA

Le parti concordano che la specificità del comparto delle libere
professioni e dei servizi professionali non possono in alcun modo essere
assimilati ed equiparati ad altri comparti economici e/o contrattuali.

In relazione a quanto sopra le parti, consolidano la prassi in uso nel
contratto nazionale di lavoro delle libere professioni e delle Società di
professionisti operanti nel settore tecnico, convengono di migliorare le
relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca
nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del settore, sia
sotto l'aspetto economico - produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi e ferme restando le
rispettive libere iniziative e responsabilità, le parti concordano la
costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e
dinamica del CCNL affrontando le problematiche inerenti il ruolo delle
attività professionali nell'economia nazionale ed europea.

E' con questi presupposti che si affrontano le imminenti scadenze a
livello comunitario, partecipando attivamente allo sviluppo del settore e
della contrattazione collettiva.

Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia
sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei
lavoratori occupati nel settore le parti, avendo operato nella definizione
della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della
Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL
sia recepito erga omnes, nella forma e con le procedure così come previste
in materia dal "Protocollo del 23.7.93" sottoscritto dal governo italiano
e le parti sociali.

Le parti infine concordano che tale volontà comune è coerente con quanto
emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht 1991) in relazione al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e
le relazioni sindacali, che vengono affidate alle parti sociali.



PARTE PRIMA - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE

ART. 1 - ESAME QUADRO SOCIO-ECONOMICO

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la CONFEDERTECNICA e le
OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un
esame congiunto del quadro socioeconomico del settore delle sue dinamiche
strutturali delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di
riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e
indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti
l'esercizio delle libere professioni tecniche che abbiano riflessi su
settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione,
ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento
all'occupazione giovanile anche a seguito dell'introduzione degli accordi
sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione
femminile con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione
CEE 1984 e la legge 10.4.91, n. 125;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e
innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori
interessati;
- la struttura dei settori tecnici professionali nonché la prevedibile
evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi
sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di
riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi
all'attuazione della Direttiva n. 89/48 CEE recepita nel D.lgs. 27.1.92 n.
115, della Direttiva n. 92/50 recepita con D.lgs. 17.3.95 n. 157 e della
Direttiva n. 92/51 recepita con D.lgs. 2.5.94 n. 319.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti
il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi
incontri, le materie relative a:

1. la formazione e riqualificazione professionale;
2. l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di
impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a
distanza, Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni
occasionali e/o saltuarie;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza
integrativa;
4. l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico:
organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale
classificazione (compreso lo studio dell'applicabilità della legge n.
190/85);
5. l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali
declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di
aggiornamento tenuto anche conto della "Dichiarazione Congiunta" di cui
all'art. 15 del Titolo II (Classificazione del personale);
6. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della
dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione
CEE 20.5.90 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27.11.91;
7. la costituzione degli strumenti bilaterali



TITOLO II - STRUMENTI BILATERALI

ART. 2 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI BILATERALI

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella
Premessa e nell'art. 1 del presente contratto concordano di istituire i
sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli
scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come
riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno
riferimento:

A) L'OSSERVATORIO NAZIONALE composto da 6 membri
B) LA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE composto da 6 membri
C) IL GRUPPO PER LE PARI OPPORTUNITÀ composto da 6 membri
D) L'ENTE BILATERALE NAZIONALE con le modalità previste al successivo
art.7.

I 6 membri di cui alle lettere A), B), C) saranno designati: 3 dalla
Confedertecnica e 3 dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Per l'espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito
indicata.

Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi
membri per la costituzione degli strumenti di cui alle lettere A), B), C)
i quali annualmente, di norma nel 2° semestre, riporteranno alle parti
stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto.
Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenteranno alle parti
un rapporto conclusivo.

La sede dell'Osservatorio Nazionale, della Commissione Paritetica e del
Gruppo per le pari Opportunità, sarà c/o la sede della Segreteria
Operativa della Confedertecnica sita in via Salarla 292 - 00199 - ROMA -
tel. 06/8549796

L'Ente Bilaterale avrà sede presso .......................



ART. 3 - OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del
lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore,
dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni
occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime
e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il
supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al
Titolo I, parte prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione
professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una
loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al
fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora anche a fini statistici, i dati forniti dalle
organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in
materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di
contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo
della legge n. 223/91 e ai regimi di orario di cui al punto c dell'art. 45
del Titolo VII, parte seconda;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello
di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora anche a fini statistici i dati forniti dalle
Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati
delle professioni e dei lavoratori italiani.



ART. 4 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame
di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del
presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:

1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali
stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le
Organizzazioni locali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione
dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi
utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la
Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non
potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;


2) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata,
d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni
dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro
i 30 (trenta) giorni successivi;

La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti
in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile
all'esame della controversia stessa.

La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e
delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai
componenti della Commissione Paritetica stessa;


3) le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copie
alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per
tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica potrà
provvedere la Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.



ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITà

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che
ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a
garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il
raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.

In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge
n. 125/91 si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella
fase di ammissione al finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata
sia nell'attuazione degli stessi.



ART. 6 - DISTRIBUZIONE DEL C.C.N.L.

In coerenza con l'istituzione degli strumenti bilaterali, il testo
contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti convengono di
assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione
dei rispettivi DIRITTI/DOVERI nonché il comune impegno/lavoro, che da esso
ne scaturisce, finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle
parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e
usufruibili dagli addetti al settore (Titolari e lavoratori di Studio)

Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione
contenuti nel testo contrattuale.

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di distribuire, ad ogni
Titolare di Studio e ad ogni singolo loro dipendente in servizio, copia
del Testo contrattuale con le modalità e le procedure previste al
successivo Titolo III artt. 8 e 8 bis.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente
l'edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.



ART. 7 - ENTE BILATERALE NAZIONALE

Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti
nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano
sull'opportunità di costituire l'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL SETTORE
DELLE PROFESSIONI TECNICHE.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le
parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire
un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al settore delle
professioni aderenti alla Confedertecnica (Titolari e lavoratori di
Studio).

A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale avvalendosi e coordinandosi con
l'Osservatorio Nazionale e su mandato delle parti stipulanti il presente
CCNL, attua e concretizza:

A) le iniziative che si richiamano ai punti a), b), c) di cui all'art. 3
(Osservatorio Nazionale) e in particolare:

- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione
delle relazioni predisposte dall'Osservatorio Nazionale relative all'esame
del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori
professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive
di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale
- organizza e gestisce i progetti formativi per singole figure
professionali
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le
pari opportunità.

B) Le iniziative che si richiamano ai punti: A), B), C), D), E) di cui
all'art. 10 (Mercato del Lavoro) e in particolare:

- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in
rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla
realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo,
nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e
necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale
materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti.
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti
stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il
Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro (Cfl) non
ché i possibili programmi/progetti di utilizzo della legge n. 223/91.
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i
progetti predisposti dalle parti e/o dal l'Osservatorio Nazionale nonché
quelli dell'UE.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:

- ENTI, ISTITUTI, CONSIGLI E/O COLLEGI NAZIONALI DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI, MINISTERI, nonché con strutture pubbliche e/o private
abilitate ad attività di servizio per le materie di cui al punti A) e B)
sopra richiamate;
- ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI di Previdenza, nonché con
strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le
materie di cui all'art. 1 (previdenza e assistenza integrativa) e all'art.
9 lett. C (sicurezza sul lavoro).

D) Predispone e organizza:

- l'invio dei moduli di adesione all'ENTE BILATERALE NAZIONALE; la
distribuzione del testo contrattuale agli aderenti all'ENTE BILATERALE
NAZIONALE

Le parti inoltre convengono che:

- Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative
assegnate all'Ente Bilaterale, saranno costituite dalle Quote "C.E.B."
(Contributo Ente Bilaterale) con le modalità e le procedure previste al
successo titolo III° artt. 8 e 8 bis.
- La costituzione DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL SETTORE DELLE
PROFESSIONI TECNICHE, già all'esame delle parti, dovrà trovare
definizione, attraverso la stipula di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, da
certificare con atto notarile.

Il testo dello STATUTO e del REGOLAMENTO dovrà costituire allegato al
presente CCNL.



ART. 8 e ART. 8 BIS

Vedere allegati specifici i cui testi saranno completati durante la
vigenza del presente CCNL e inseriti in occasione del suo rinnovo, non più
come allegati ma come articoli contrattuali.



TITOLO IV - TUTELE: DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO -
DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI - DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO - DELL'ASSISTENZA E DEI DIRITTI DELLE
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

ART. 9

A) - DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SUL LAVORO

Per tale materia si fa riferimento alle norme di legge e alla Risoluzione
CEE 20.5.90 e della Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27.11.91. Così come
richiamate al Titolo I, punto 5, art. 1.


B) - DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le
parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge
vigenti nonché dalle direttive comunitaria emanate in tema prevenzionale.


C) - DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti, visto la legge n. 626/94 e le successive modifiche e
integrazioni di cui al DL n. 242 del 19.3.96, convengono di dare avvio in
tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre,
per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale. Al
riguardo le parti inoltre convengono di dare mandato all'E.B.N. per
l'esecuzione dell'Accordo stesso.


D) - DELL'ASSISTENZA E DEI DIRITTI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Per tale materia si fa riferimento alle norme previste dalla legge n. 104
del 5.2.92.



TITOLO V - MERCATO DEL LAVORO

ART. 10 - MERCATO DEL LAVORO

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso
promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche
mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di
soddisfare le rispettive esigenze degli Studi Professionali, delle società
di professionisti del settore tecnico e dei lavoratori addetti.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali
e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che
facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano,
governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente
CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema
di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali
atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal governo
italiano e dalle parti sociali di cui "all'Accordo per il lavoro" del
24.9.96 si conviene:


A) - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso
tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio,
considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo
sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.

A tal fine si conviene di definire, avvalendosi dell'OSSERVATORIO
NAZIONALE, programmi formativi da svolgere anche tramite i fondi
comunitari finalizzati a:

1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della
libera professione;
2) diffusione delle competenze tecnologiche;
3) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione
e il sistema economico;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla
manodopera giovanile femminile.

I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno
avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.


B) - TIROCINIO

Le parti, visto il DL 1.10.96 n. 511, il cui art. 7 è riferito a:
"Tirocini formativi e di orientamento", convengono che, in via transitoria
e per la durata del presente CCNL il tirocinio sarà regolato con le norme
e le disposizioni del Decreto legge sopra richiamato.

B1) - PRATICANTATO

Premesso

- che in Italia tale materia trova oggi applicazione in modo difforme
tra le varie professioni
- che nello specifico settore delle professioni tecniche, tale materia,
riveste particolare rilevanza ai fini: del riconoscimento dei titoli
italiani o di altre nazionalità per l'esercizio della professione, del
rapporto scuola lavoro, della formazione e dell'occupazione
- che al riguardo, visto che non si configura come un rapporto di
lavoro dipendente, le parti intendono contribuire al riordino della
materia elaborando specifiche proposte da presentare agli organi
competenti al fine di definire uno specifico protocollo.

Il testo del protocollo, farà parte degli allegati al presente CCNL.


C) - CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di
formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non
in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e
l'occupazione nel settore delle libere professioni.

In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa
le modalità d'utilizzo del contratto di formazione e lavoro, in attuazione
di quanto disposto dalla legge n. 451 del 19.7.94 (vedi in allegato
accordo di Cfl 26.1.95).

Il progetto formativo, se elaborato da un Sindacato nazionale di categoria
professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente
accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.

I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere,
presentati dallo Studio Professionale anche ricorrendo all'accordo 26.1.95
e alla modulistica concordata (facsimile allegato). Gli studi che abbiano
già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di
ulteriori richieste di assunzione per il Cfl; a comunicare l'esito dei
precedenti contratti sia ai rispettivi Sindacati Nazionali di categoria,
sia all'Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art.
16 della legge 451 del 19.7.94.

In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette alla
autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di
progetto nazionale delle Cci.

La durata dei contratti di lavoro di formazione non possono superare i 24 (ventiquattro)
mesi.

Al lavoratore in contratto di formazione lavoro vanno applicati gli
istituti di cui al presente contratto.

Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero
programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore
di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione
lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro
all'interno dello studio professionale e comunque in conformità a quanto
disposto dall'art. 16 della legge n. 451/94 in tema di tipologie
professionali.

I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione teorica non ine
renti alle professionalità specifiche del settore tecnico professionale
potranno usufruire di permessi non retribuiti, nei limiti dei periodi
fissati dalle disposizioni di legge in materia.

Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati a cura
delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali
del lavoro per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di
lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo disposizioni di legge n. 451 del
19.7.94 all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello
studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territoriale
competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.


D) - STAGES

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professiona
li dello studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita
professionale e formativa mediante stages con tempi e modalità da definire
attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per com
petenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E. in particolare: "LEONAR
DO".


E) - ASSUNZIONI DI LAVORATORI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Le parti convengono di esercitare tutte le iniziative atte a rendere
possibile per gli studi professionali tecnici l'assunzione di lavori
socialmente utili con l'utilizzo di personale in lista di mobilità di cui
alla legge n. 223/91.

Nel caso ciò venisse riconosciuto dagli organi competenti le parti
dichiarano la disponibilità a confronti specifici sia per l'attivazione di
assunzioni aggiuntive all'organico esistente che a programmi di
inserimento di manodopera per lavori socialmente utili.


F) - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, le Parti individuano
ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a
termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi,
ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.

Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in
presenza di:

1) 1)incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti
straordinari;
2) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste
di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici
aziendali;
3) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
4) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b),
legge n. 230/62.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto
di priorità di cui all'art. 8 bis della legge n. 79/83.

Gli Studi non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in
numero superiore a 2 unità dell'organico in forza a tempo indeterminato in
ogni Studio.

Nei singoli Studi che abbiano più di 15 dipendenti è consentita in ogni
caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini
del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate
con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge
(n. 230/62; DL n. 876/77 convertito nella legge n. 18/78 e successive
proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai
sensi dell'art. 61 bis.

Gli Studi che si avvalgono del presente provvedimento sono tenuti, entro
15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione
scritta all'Osservatorio Nazionale specificando le quantità, la causale e
le modalità del rapporto di lavoro instaurato.

L'Osservatorio nell'ambito dei suoi compiti ha facoltà di segnalare alle
parti stipulanti i casi che possono configurarsi anomali rispetto
all'Istituto del Contratto a Termine.

Negli Studi in cui sono in atto sospensioni dal lavoro, trasformazioni da
tempo pieno a tempo parziale, licenziamenti operati nell'arco dell'anno.
La presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime
qualifiche dei lavoratori aventi le condizioni di cui sopra.



TITOLO VI - ATTIVITA' SINDACALE

ART. 11

A) - PERMESSI ATTIVITA' SINDACALE

Ai lavoratori degli Studi Tecnici Professionali sono concessi permessi
retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue.

Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate ai titolari degli
Studi dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 (quarantotto) ore
prima della data di usufruizione del permesso.

I titolari degli Studi, ove la data di usufruizione del permesso non fosse
compatibile con le attività professionali dello Studio, dovranno, anche
telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della
comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati che
alle OO.SS. proposte alternative alla data di usufruizione richiesta.


B) - TRATTENUTA SINDACALE

Qualora non sussistano rilevanti impedimenti il titolare provvederà al ser
vizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai
rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente
contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli Studi
Professionali una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale
risultati:

- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi
sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le
modalità di versamento all'organizzazione sindacale prescelta.

L'esazione da parte dello Studio dei contributi per i quali il lavoratore
abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della
comunicazione al titolare dello Studio. Se la revoca viene inviata diretta
mente dal lavoratore al titolare ne darà immediatamente comunicazione alle
Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel contempo alla
sospensione della trattenuta sindacale.


C) - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DI STUDIO

Nell'ambito della specificità del settore delle professioni tecniche le
parti convengono di incontrarsi entro il 30.12.96 al fine di definire le
modalità più idonee per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) di studio.

Al riguardo le parti convengono che in occasione dei confronti per la defi
nizione di tale materia saranno prese in esame: l'opportunità che le RSU
costituiscano al loro interno anche il Delegato alla Sicurezza. La possibi
lità che le RSU assumano caratteristiche strutturali con ruoli e compiti
di livello territoriale.

Le norme contenute nel presente articolo traggono origine dalla volontà
delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme
non implicano alcun riconoscimento delle norme contenute nella legge n.
300 del 20.5.70.


DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. DEI LAVORATORI

Le OO.SS. dei lavoratori in coerenza con quanto contenuto al precedente
art. 6 hanno convenuto di predisporre, (in FAC-SIMILE allegato al presente
CCNL), il modulo di Delega valido per la scelta di adesione ad una delle
OO.SS. firmatarie del presente Testo Contrattuale.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Fermo restando che i titolari degli Studi Professionali sono tenuti ad
effettuare la trattenuta sindacale di cui al Titolo VI, art. 11, punto B)
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, resta stabilito che il
titolare dello Studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna
di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei
contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto della dichiarazione
scritta di manifesta contraria volontà, nessun lavoratore può accampare
alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio
datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro,
sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di attuazione
previste nel presente articolo.



TITOLO VII - RELAZIONI SINDACALI DI 2° LIVELLO

ART. 12 - CONCILIAZIONE-CONTROVERSIE-PROCEDURE

Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione
della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti
individuali di cui alla legge n. 108/90.

Le parti inoltre nel considerare la gestione della legge sopra richiamata
rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano
altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove
praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le
procedure appresso indicate.


A) - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

1) Per le controversie di lavoro, il tentativo obbligatorio di
conciliazione dovrà essere esperito presso gli uffici territoriali del
lavoro tra le Federazioni e/o sindacati delle professioni Tecniche e le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione
sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato.

L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a
sua volta denunciare la controversia alla federazione contrapposta per
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le rispettive orga
nizzazioni sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un
incontro presso gli uffici territoriali del lavoro per esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione.


2) Per i licenziamenti individuali di cui alla legge 10.8.90 entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licen
ziamento, il lavoratore può, contestualmente alla impugnazione del licen
ziamento, conferire mandato a una delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto, per l'attivazione presso gli uffici territoriali del lavoro,
del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro 30 (trenta)
giorni dalla data di comunicazione motivata per iscritto del
licenziamento.

Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di
azione.

Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data
sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del
tentativo, redatto in 6 copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti
interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi
mandato.

Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia
esito negativo le parti possono consensualmente definire la controversia
mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo
punto B).


B) - COLLEGIO ARBITRALE

1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di
conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire
consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il
deferimento della controversia al Collegio Arbitrale (facsimile all. 5).

Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del
tentativo.


2) Il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da 2 arbitri nominati
dalle rispettive organizzazioni territoriali e 1 presidente scelto di
comune accordo dalle stesse organizzazioni.


3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il presidente verrà
nominato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro competente per
territorio.


4) Il presidente, non appena ricevuto e accettato l'incarico, provvederà
a convocare entro 15 giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la
domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche
d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai
fini della decisione.

Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale,
che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia
vistata dal presidente.


5) Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro i 15
giorni successivi alla prima convocazione.

Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.


6) Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi
inutilmente ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto
scritto, di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso
tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità
Giudiziaria.


7) Il Collegio, nelle emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta
conciliazione si pronunzia sulle spese e competenze.


8) Il Collegio, nel emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta
conciliazione osserva le disposizioni di cui all'art. 411 C.P.C.. La
pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la
conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.


9) Il Collegio Arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento,
emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dalla legge 15.7.66 n. 604 e dalla legge 11.5.90 n. 108.
Qualora il titolare dello studio non intenda provvedere alla riassunzione
deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di 3 giorni.

Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque
trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che il titolare dello
studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo
stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.

L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensi
lità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere
determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dello studio, all'anzianità di servizio del lavoratore, al
comportamento e alle condizioni delle parti.

La misura massima della predetta indennità può essere elevata a 10
mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni
che può essere maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavo
ro con anzianità superiore a 20 anni se lo studio occupa più di 15 pre
statori di lavoro.

Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la
determinazione del trattamento di fine rapporto.



ART. 13 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Premesso

che il settore delle "Professioni Tecniche" con la sua struttura
economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato,
risulta coinvolto dalla ristrutturazione derivante dai processi di riforma
che investono l'intero comparto delle attività professionali in Italia;

che l'evoluzione e la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la
necessaria armonizzazione tra la situazione giuridico/legislativa italiana
e quella internazionale, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque non
prima della scadenza del presente contratto;

che tale ipotesi temporale per la definizione di un riassetto più stabile
del settore, non consente di individuare parametri di riferimento, certi e
raffrontabili su cui misurare la produttività e/o redditività delle
strutture professionali decentrate.

Tutto ciò premesso, le parti concordano che per le vigenze del presente
contratto e fino alla sua scadenza, la soluzione atta a rendere esigibile
il 2° livello di contrattazione trovi definizione a livello nazionale.

A tale scopo, fermo restando gli impegni come di seguito previsti dal
presente articolo, le parti concordano che a partire dall'1.1.98 sia
comunque destinato, quale elemento economico di 2° livello, l'incremento
retributivo riportato al successivo art. 84 e risultante dalla specifica
tabella.

Al fine di rendere operativamente conclusiva la soluzione sopra esposta,
le parti convengono di incontrarsi 3 mesi prima della scadenza del 1°
biennio di validità del presente contratto (30.9.97) per stabilire con
decorrenza (1.1.98) il definitivo "elemento economico" da corrispondere ai
lavoratori dipendenti di tutto il settore.

Al riguardo e in coerenza con gli impegni/obiettivi di cui al nuovo
sistema di "relazioni sindacali", le parti concordano che in occasione del
confronto per la conclusiva definizione dell'elemento economico sarà
considerata l'opportunità che lo stesso, in forma volontaria, possa essere
destinato alla costituzione dei fondi per la previdenza integrativa dei
lavoratori del settore.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti dichiarano che quanto previsto al presente articolo è da
intendersi una risoluzione transitoria al diritto dell'esercizio del 2°
livello di contrattazione, da valersi per la vigenza del presente CCNL ed
esaustivo fino alla sua scadenza del salario variabile derivabile dalla
contrattazione decentrata.

Resta inteso l'impegno a riesaminare il presente articolo in occasione del
prossimo rinnovo del CCNL.



ART. 13 BIS - CONTRATTI D'AREA

Preso atto dell'azione del governo italiano, così come indicata nelle sue
linee generali dal documento facente parte "dell'Accordo per il lavoro"
del 24.9.96, relativo alla "politica delle infrastrutture e domanda
pubblica" le parti convengono sull'opportunità di attivarsi per svolgere
un ruolo propositivo nelle aree che saranno individuate tra le aree di
crisi sulle quali dovrà essere sviluppato il necessario e funzionale
negoziato.

Al riguardo, considerato il modello di "Relazioni Sindacali", in
particolare quello decentrato, definito con il presente CCNL; la
CONFEDERTECNICA Nazionale dichiara il suo impegno a partecipare per conto
dei propri associati delle aree territoriali interessate ai contratti
d'area.

Pertanto, sarà la CONFEDERTECNICA Nazionale a stipulare accordi tra le
parti sociali.

Le OO.SS. nazionali dei lavoratori, nel considerare la dichiarazione della
CONFEDERTECNICA coerente con i ruoli, compiti e materie contenute nel
modello di "Relazioni Sindacali" di cui al presente CCNL, si impegnano a
portare a conoscenza le strutture decentrate, anche di livello orizzontale
ai fini dei necessari raccordi inerenti la costituzione delle parti quali
soggetti abilitati alla stipula dei contratti d'area.

Le parti, conseguentemente, sono altresì impegnate a trasmettere al
Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione,
insediato presso la Presidenza del Consiglio, le informazioni necessarie
per dare corso alla presente intesa.



PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE

ART. 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria
e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi
Professionali Tecnici gestiti in forma autonoma o gestiti in forma
associata, in forma di società professionali, in forma di società di
servizi professionali e/o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi, e
il relativo personale dipendente.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro:

A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi
professionali, collegi, ruoli od elenchi speciali che svolgono negli Studi
autonoma attività professionale.



TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 15 - AREA PROFESSIONALE TECNICA

La Confedertecnica e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel
definire l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un
sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai
singoli lavoratori anche attraverso quelle forme di organizzazione del
lavoro e in quelle attività che comportano diversi gradi di collaborazione
e di lavoro.

La strumentazione classificatoria concordata è volta a contribuire al
miglioramento e allo sviluppo dell'efficienza e della produttività degli
Studi Professionali, realizzando un'articolazione adeguata alle esigenze
professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del
fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato proprio
in cui operano gli Studi Tecnici Professionali


LIVELLO PRIMO SUPER (I S)

Appartengono al livello primo super i lavoratori che svolgono funzioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli
obiettivi dello Studio Professionale, dando uno specifico contributo al
generale andamento dello Studio, inteso nel suo complesso e che in
possesso di conoscenze tecniche e professionali ad alto livello, svolgono
continuativamente compiti di direzione, sovraintendenza, coordinamento e
controllo delle attività dello Studio e sono in possesso dei seguenti
requisiti:

preparazione di base consistente in un livello di istruzione equivalente
alla laurea o al diploma di scuola superiore e con elevato livello di
responsabilità in ordine alle particolari complessità di compiti svolti,
che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di
conoscenze tecniche ed esperienze pratiche, nonché responsabilità di tipo
progettuale e legittimazione alla firma di atti professionali.


LIVELLO PRIMO (I)

Appartiene al livello primo il personale che in possesso di approfondite
conoscenze tecniche e pratiche, almeno a livello di laurea o di diploma
svolga mansioni caratterizzate da ampio contenuto specialistico e con
autonomia di iniziativa nel quadro di obiettivi definiti, nonché
lavoratori che svolgono attività inerente alla elaborazione e
all'ottimizzazione di progetti tecnici e/o economici relativi ad
ampliamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo
sviluppo e i risultati.


LIVELLO SECONDO (II)

Appartengono al livello secondo i lavoratori che svolgono attività di
elevato contenuto professionale, con funzione di guida, coordinamento e/o
controllo di altri lavoratori e/o di alto contenuto specialistico, in
possesso di conoscenze teoriche corrispondenti ad istruzione di livello
superiore, con approfondita esperienza e adeguata formazione.

Appartengono a detto livello anche i lavoratori che operano in area
amministrativa, assicurando la corretta gestione amministrativo-
contabile, anche con riferimento alla raccolta e analisi di dati per la
redazione e il controllo dei corrispondenti documenti.


LIVELLO TERZO SUPER (III S)

Appartengono al livello terzo super i lavoratori che, in possesso di
adeguate conoscenze pratiche e teoriche, svolgono attività polivalente di
natura tecnica e/o amministrativa nell'ambito di procedure e processi di
lavoro definiti, con alto contenuto tecnico-specifico, anche utilizzando
nell'attività di competenza sistemi informatici secondo le procedure
previste.


LIVELLO TERZO (III)

Appartengono al livello terzo i lavoratori che nel quadro di istruzioni
definite e in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, svolgono
attività di natura tecnica e/o amministrativa complessa e differenziata.

Vi appartengono altresì i lavoratori che svolgono con autonomia esecutiva
attività ad elevato livello, che richiedono conoscenze specifiche ed
esperienze tecnico-tecnologiche inerenti alla mansione svolta.


LIVELLO QUARTO SUPER (IV S)

Appartengono al livello quarto super i lavoratori che svolgono attività
tecniche e/o amministrative semplici e differenziate con autonomia
esecutiva, anche con l'assistenza di altri lavoratori, e, nel rispetto
delle normative conosciute, svolgono lavori conseguibili con esperienza e
pertinente formazione professionale.


LIVELLO QUARTO (IV)

Appartengono al livello quarto i lavoratori che svolgono operazioni e
lavori eseguibili in forma autonoma, nell'ambito di schemi predisposti,
con conoscenze e capacità specifiche acquisite attraverso esperienze e/o
corsi di addestramento.


LIVELLO QUINTO (V)

Appartengono al livello quinto i lavoratori che svolgono semplici attività
ausiliarie od operazioni esecutive d'ordine e i lavoratori aventi capacità
e conoscenze normali standardizzate.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Fermo restando le declaratorie previste per i livelli di cui all'art. 15
(Area Professionale Tecnica) le parti convengono che l'esame della
classificazione così come previsto all'art. 1, sarà finalizzato, in
apposito incontro, all'individuazione dei percorsi professionali e di
profili professionali da inserire nelle rispettive declaratorie
contrattuali.



TITOLO III - ASSUNZIONE

ART. 16 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Per l'assunzione da effettuare a norma di legge il lavoratore è tenuto
alla presentazione dei seguenti documenti:

a) libretto di lavoro,
b) carta di identità o documento equipollente,
c) stato di famiglia.

Il lavoratore deve inoltre produrre ogni documentazione prevista dalla
vigente legislazione.

Gli Studi Professionali possono inoltre richiedere ogni altro documento
che ritengano opportuno in relazione alle prestazioni che il lavoratore è
chiamato a svolgere. Gli Studi Professionali rilasceranno ricevuta dei
documenti che trattengono.



ART. 17 - CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

All'atto dell'assunzione lo Studio Professionale è tenuto a comunicare al
lavoratore, per iscritto, la categoria di assegnazione e il relativo
trattamento economico, la data di presentazione in servizio, la durata
dell'eventuale periodo di prova e la sede di lavoro cui il lavoratore è
destinato, nonché gli elementi di cui alla Direttiva CEE n. 91/533 del
14.10.91.



TITOLO IV - PERIODO DI PROVA

ART. 18 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione deve avvenire con un periodo di prova che deve risultare da
atto scritto.

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- livelli I e I S 180 giorni
- livelli II, III e III S 90 giorni
- livelli IV e VS 60 giorni
- livello V 30 giorni

I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro
effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non
potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica
attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il
rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte
e dall'altra senza preavviso.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e
il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.



TITOLO V - APPRENDISTATO

ART. 19 - PREMESSA

Al fine del rilancio dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel
quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni
sindacali, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto
e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo
di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.



ART. 20 - SFERA DI APPLICAZIONE

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di
apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

L'apprendistato è ammesso per le mansioni comprese nei livelli IV-IVS-III.

L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di
qualifica rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato istituiti con
decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9 del RDL n. 2038 del
21.9.38, convertito in legge n. 739 del 2.6.39, e dagli Istituti
legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge n. 86 del
18.1.42, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.



ART. 21 - ETA' PER ASSUNZIONE

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a
quindici anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni
previste dalla legge n. 977 del 17.10.67, sulla tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti
in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a
norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico
ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.62.



ART. 22 - ASSUNZIONE

Ai sensi dell'art. 21, legge n. 56 del 28.2.87, per l'assunzione degli
apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.

A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione
dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il
genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi
potranno conseguire al termine del rapporto.



ART. 23 - PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 (trenta)
giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preavviso.

Compiuto il periodo di prova l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.



ART. 24 - RICONOSCIMENTO PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO

Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Studi sarà computato
presso il nuovo Studio ai fini del completamento del periodo prescritto
dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse
specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro,
un'interruzione superiore a 1 anno.



ART. 25 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nel suo Studio, all'apprendista alle
sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di
3 (tre) ore settimanali per non più di 8 (otto) mesi l'anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi
al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 (ventiquattro) ore anno;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a
6 (sei) mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria
podestà, dei risultati dell'addestramento;
e) i permessi per frequentare i corsi di addestramento e relativi esami
sono concordati senza trattenere la retribuzione a condizione che i corsi
siano coerenti e finalizzati alle professioni che riguardano le attività
dello Studio, per tutti gli altri casi i permessi saranno non retribuiti.



ART. 26 - DOVERI DELL'APPRENDISTA

L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo
impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento
complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente
contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di
Studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del
presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la
frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.



ART. 27 - TRATTAMENTO NORMATIVO

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori
della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Le ore di insegnamento di cui alla lett. c) del precedente articolo sono
comprese nell'orario di lavoro.



ART. 28 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:


A) - PAGA BASE PIU' CONTINGENZA DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO

Agli apprendisti del III° livello spetta il 75% (settantacinque per cento) della paga base più la
contingenza per i primi 10 (dieci) mesi, l'83% (ottantatre per cento) per i 10 mesi successivi e il 90%
per i successivi 8 mesi, il 90% per i rimanenti mesi.

Agli apprendisti dei livelli IV° e IV° S spetta il 75% della paga base più
la contingenza per i primi 8 mesi, il 90% per i rimanenti mesi.


B) - MALATTIA

In caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari
al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni di assenza, il
25% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno, il 33% per i
giorni dal 21° al 180° giorno.


C) - INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una
indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il 1° giorno;
pari al 60% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 2° al 4°
(periodo di carenza); a decorrere dal 1° giorno successivo al periodo di
carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro
all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera
calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.


NOTA - Retribuzione giornaliera: paga base più contingenza.

La contingenza deve essere sempre corrisposta al 100%.



ART. 29 - DURATA DELL'APPRENDISTATO

Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30
mesi per le qualifiche comprese nel 3° livello e di 24 mesi per le
qualifiche comprese nel 4° livello e nel 4° livello super.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente
ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata
attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente ufficio di
collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo
sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla
cessazione stessa.



ART. 30 - TERMINE DELL'APPRENDISTATO

Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione
tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato e per la quale ha svolto l'apprendistato.



ART. 31 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di
apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in
materia.

Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare relativamente alla
formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei
lavoratori degli Studi Professionali in collaborazione con le Regioni e
gli altri enti competenti.


DICHIARAZIONE A VERBALE

La normativa relativa all'apprendistato ha la sua attuazione per i
rapporti di lavoro instaurati a partire dall'1.7.93.



TITOLO VI - TEMPO PARZIALE

ART. 32 - RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

Gli Studi Professionali potranno procedere ad assunzioni a tempo parziale
anche per posizioni di contenuto professionale specifico, nonché, con
riferimento alle problematiche dell'occupazione giovanile, connesso con le
individuali esigenze di studio e professionalizzazione.

Il rapporto di lavoro dovrà risultare da atto scritto (*) e dovrà
indicare:

1) la durata del periodo a tempo parziale;
2) le mansioni e le distribuzioni dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno e le sue modalità di erogazione;
3) il trattamento economico, secondo criteri di assoluta proporzionalità
tra prestazione e retribuzione;
4) il trattamento normativo.

(*) vedi legge 19.12.84, n. 863, art. 5, comma 2: "Il contratto di lavoro
a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere
indicate le mansioni e le distribuzioni dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve
essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato provinciale del
lavoro".

Gli Studi Professionali si impegnano a dare precedenza nell'assunzione a
tempo pieno a tali lavoratori, previa loro richiesta, quando sussistano
esigenze organizzative e i necessari requisiti professionali.

Tali rapporti di lavoro dovranno corrispondere ed essere funzionali ad
esigenze di flessibilità della forza di lavoro, essere compatibili con
l'organizzazione del processo produttivo, e diretti, nel contempo, a
cogliere le esigenze individuali dei lavoratori.



ART. 33 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti
principi:

1) volontarietà delle parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze dello Studio e quanto sia compatibile con le
mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle
parti;
3) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso;
5) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione
dell'orario concordato;
6) tutti gli altri istituti contrattuali dovranno essere riproporzionati
all'orarlo di lavoro effettivamente fatto e dovranno risultare da atto
sottoscritto tra lavoratore e Studio Professionale.



ART. 34 - GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari
competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale,
hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.



ART. 35 - RIPROPORZIONAMENTO

Ai sensi dell'art. 84 del presente contratto, il riproporzionamento del
trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale
si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile
ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.



ART. 36 - QUOTA GIORNALIERA DELLA RETRIBUZIONE

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la
retribuzione, sia normale che di fatto, dei lavoratori assunti a tempo
parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi
dell'art. 86 per il divisore convenzionale 26, per malattia e infortunio
che si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.



ART. 37 - QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, si
ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di
svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale
orario fissato in 170.



ART. 38 - FESTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, Titolo IX, seconda parte del
presente contratto, in caso di coincidenza di una festività di cui
all'art. 52 del presente contratto, con una domenica, in aggiunta alla
retribuzione mensile sarà corrisposta ai lavoratori occupati a tempo
parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della
retribuzione di cui all'art. 36 del presente contratto.



ART. 39 - RIPOSI AGGIUNTIVI E PERMESSI RETRIBUITI

Fermo restando quanto previsto agli artt. 61 e 62 del presente contratto e
con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di ore annuo dei
riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a
tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente
art. 35 (Riproporzionamento) del presente contratto.



ART. 40 - FERIE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del presente contratto, i
lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un periodo di ferie annuale
commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di
maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di
mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a
quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato
proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di
maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.



ART. 41 - LAVORO SUPPLEMENTARE

Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento
dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 863/84, sono autorizzate,
quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di
lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella
misura di 48 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze
organizzative.

- eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello Studio;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti
assenze per malattia od infortunio di altri dipendenti.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria
della retribuzione e la maggiorazione forfettaria e convenzionalmente
determinata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione.

Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di cui all'art. 84
del presente contratto, esclude il computo della retribuzione del lavoro
supplementare su ogni istituto differito.



ART. 42 - MENSILITà SUPPLEMENTARI (tredicesima e quattordicesima).

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto
nel corso dell'anno, l'importo della 13a e della 14a è determinato per
dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri
previsti dal precedente art. 35 (riproporzionamento) del presente
contratto.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione spettante
nell'arco della corresponsione.



ART. 43 - PREAVVISO

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la
stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si
calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e
dall'articolazione della prestazione lavorativa.

Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.



ART. 44 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto, presso
i singoli Studi, con riferimento alla materia di cui al presente istituto.



TITOLO VII - ORARIO DI LAVORO

ART. 45 - DURATA ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore
settimanali.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione
assidua e continuativa: non sono considerati come lavoro effettivo il
tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi
sia all'interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra
l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

L'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 o 6 giornate: in
quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le
ore 13 del sabato.

In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei
professionisti aderenti al presente CCNL, i regimi dell'orario di lavoro
potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche
articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A - B - C.

Relativamente al punto C) le parti convengono che le soluzioni dovranno
essere finalizzate a definire regimi di orario che rispondono a:

- una flessibilità degli orari collegata alla necessità di
competitività degli Studi Tecnici Professionali, talvolta vincolanti alle
esigenze del mercato e del servizio;
- un'organizzazione del lavoro funzionale a un più adeguato utilizzo
della professionalità che realizzi concretamente la coincidenza tra la
disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno
dello Studio e in rapporto con i terzi;
- uno sfalsamento dell'inizio e del termine dell'orario di lavoro in
relazione a particolari esigenze dello Studio Professionale e delle
attività ad esso connesse


A) - ORARIO SETTIMANALE SU 5 GIORNI

In questo caso, fermo restando l'orario settimanale di 40 ore, la
riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue, usufruibili dai
lavoratori mediante riposi aggiuntivi retribuiti, o ferie, della durata di
8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi
Professionali.


B) - ORARIO SETTIMANALE SU 6 GIORNI

In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa
avverrà entro le ore 13 del sabato, l'orario settimanale sarà di 38 ore e
mezzo.

Per il raggiungimento di tale orario concorrono:

- 72 ore derivanti dalla riduzione annuale, più l'utilizzo delle 6 ore
delle 32 derivanti dalle ex festività abolite.

Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 ore mediante riposi
aggiuntivi retribuiti, della durata di 8 ore o inferiori, da collocarsi in
periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.


C) - ORARIO PLURISETTIMANALE - MENSILE - ANNUALE

In questo caso, fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro annuo
pari a 72 ore, i regimi dell'orario di lavoro finalizzati a rispondere
alle esigenze sopra richiamate potranno trovare applicazione attraverso
intese a livello di singolo Studio.

Qualora la modifica degli orari riguardi Studi con più lavoratori essa
dovrà avvenire tramite intese tra i titolari degli Studi e le OO.SS.
competenti per territorio e firmatarie del presente CCNL.

Tali intese realizzabili previa richiesta di una delle parti dovranno
essere inviate per conoscenza e ai competenti UPLMO (Uffici Provinciali
del Lavoro e Massima Occupazione) ai fini di considerare normali orari di
lavoro quelli derivanti da orari flessibili e articolati in quanto svolti
nell'ambito dell'orario contrattuale, e all'Osservatorio Nazionale delle
Organizzazioni Sindacali/Confedertecnica ai fini di esercitare quanto
previsto al Titolo I, art. 3, punto C.



ART. 46 - FUORI DALLA SEDE

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli
presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto
indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine
della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine
del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al
lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per
raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore
di lavoro secondo le norme contenute nell'art. 65 del presente contratto.



ART. 47 - INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà
essere inferiore ad un'ora. L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi
età non può durare, senza interruzione, più di 6 ore, in forza alla legge
n. 653 del 26.4.34.



TITOLO VIII - LAVORO STRAORDINARIO

ART. 48 - MANSIONI

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale
orario di lavoro fissato dal presente contratto.

E' facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere
individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il
carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del
lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere
giustificato.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia
autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.



ART. 49 - LAVORO STRAORDINARIO

Le ore di lavoro straordinario intendendosi come tali quelle eccedenti
l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno
retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al
successivo art. 83 del presente contratto con le seguenti maggiorazioni:

- 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali di
cui all'art. 45 del presente contratto e le 8 ore giornaliere;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate la notte
- intendendosi per tale quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.



ART. 50 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre
il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di
lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.



TITOLO IX - RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

ART. 51 - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nel modi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.

Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite
sono:

1) il 1° giorno dell'anno
2) il 6 gennaio
3) il giorno di lunedì di Pasqua
4) il 15 agosto
5) il 1° novembre
6) l'8 dicembre
7) il 25 dicembre
8) il 26 dicembre
9) il Santo patrono
10) il 25 aprile
11) il 1° maggio

Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni
sopra indicati.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la
misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in
un periodo di sospensione della retribuzione e del servizio in conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque
derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra
elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà
corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione
giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.



ART. 52 - FESTIVITA' INFRASETTIMANALI legge n. 54/77, DPR n. 792/85

Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di
festività infrasettimanali di cui alla legge n. 54 del 5.3.77, con la
modifica di cui al DPR n. 792 del 28.12.85, e cioè:

Festività di cui al DPR n. 792 del 28.12.85:

- il 19 marzo, San Giuseppe
- il giorno dell'Ascensione
- il giorno del Corpus Domini
- il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.

Tali ex festività saranno lavorate, e al lavoratore spetterà aggiunta alla
normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale
giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In alternativa i
lavoratori potranno richiedere altrettanti giorni di ferie in aggiunta a
quelli stabiliti dal presente contratto.

In caso di inizio o cessazione di rapporto di lavoro valgono le norme di
cui al successivo art. 86.

Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica,
ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto all'art. 51 del
presente contratto, ultimo comma.

La normativa di cui sopra si applica anche nei confronti di quei
lavoratori che nelle occasioni delle predette ex festività fossero in
assenza retribuita per uno dei casi previsti dal presente contratto (ad
esempio: in ferie, in congedo matrimoniale, in malattia, ecc.), fermo
restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un
trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in
occasione delle altre festività di cui all'art. 51 del presente contratto.

Per quanto concerne le ricorrenze del:

- 2 giugno
- 4 novembre

esse verranno retribuite secondo i criteri previsti dall'ultimo comma del
precedente articolo.



ART. 53 - ORE DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni
festivi indicati nell'art. 51 del presente contratto dovranno essere
compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le
modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei
giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del
riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia,
e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.



TITOLO X - FERIE

ART. 54 - GIORNI DI FERIE

A decorrere dall'1.7.93 il personale di cui al presente contratto avrà
diritto ad un periodo di ferie annuo nella misura di 26 giorni lavorativi,
comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario e distribuito su 5
giorni. In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal
normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere
funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi 3 giorni di ferie
retribuite.



ART. 55 - DECORSO FERIE - SOPRAVVENIENZA MALATTIA

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso sopravvenienza, durante
il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta
dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.



ART. 56 - PERIODO DI FERIE

E' in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da
maggio ad ottobre, in funzione delle esigenze dello Studio e sentiti i
lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.

Le ferie non potranno aver inizio di domenica, né di giorno festivo e
neppure nel giorno antecedente la domenica, o quello festivo.



ART. 57 - FERIE IN CASO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Durante il periodo di ferie decorre, a favore del lavoratore, la normale
retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento e di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di
effettivo servizio previsto per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di
licenziamento.



ART. 58 - IRRINUNCIABILITA' DELLE FERIE

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità e dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie assegnatogli.



ART. 59 - RICHIAMO PER RAGIONI DI SERVIZIO

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al
rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipo rientro, sia per
tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.



TITOLO XI - ASSENZE, CONGEDI E PERMESSI

ART. 60 - GIUSTIFICAZIONI

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore
l'onere delle prove, le assenze devono essere giustificate per iscritto
presso lo Studio entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti
sanzioni:

a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non
eccedente un importo pari al 10% della retribuzione stessa, nel caso di
assenza fino a 3 giorni;
b) licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre 3 giorni o
in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.



ART. 61 - CONGEDI RETRIBUITI

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in
qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti. Ciò anche ai lavoratori
studenti che debbano sostenere prove d'esame comprese quelle
universitarie.



ART. 61 bis - CONGEDI NON RETRIBUITI

Negli Studi che occupano non meno di 5 dipendenti le parti convengono che
in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al
lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e
non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di
lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con
assunzione a tempo determinato.

Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti
gli istituti contrattuali e di legge ivi comprese l'anzianità di servizio.



ART. 62 - PERMESSI RETRIBUITI

Sono concessi a tutti i dipendenti degli Studi Professionali permessi
retribuiti per eventi familiari rilevanti, nella misura di giorni 15 di
calendario per contrarre matrimonio con decorrenza dal terzo giorno antece
dente la celebrazione del matrimonio stesso e di giorni 3 per natalità e
lutti familiari.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare
documentazione.

Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto
in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione
normalmente percepita.



TITOLO XII - CHIAMATA ALLE ARMI

ART. 63 - SERVIZIO DI LEVA E FERMA VOLONTARIA

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal DLCPS n. 303 del 13.9.46, a norma del quale il rapporto di lavoro non
viene risolto ma si considera sospeso per il periodo di servizio militare
di leva, col diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedo o per rinvio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal
congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro
si intende risolto per dimissioni volontarie.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, solo in caso di ripresa del servizio,
eccettuato il calcolo degli scatti di anzianità.

Non saranno, invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi
di ferma volontaria eccedenti la durata del normale servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dello Studio Professionale, il
periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del
lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a
termine.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell'art. 7
della legge n. 772 del 15.12.72, sul riconoscimento della obiezione di
coscienza, anche al lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.



ART. 64 - RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in
cui rimane sotto alle armi, alla conservazione del posto, fermo restando a
tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare
nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni
impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge n. 653 del
10.6.40.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei
richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dello Studio.

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di
invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua
occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata
inferiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore ad un mese
ma non a 6, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso
che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a
disposizione del datore di lavoro nel termini sopra indicati, sarà
considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di
lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso
in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di
servizio;
b) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento,
il posto è conservato fino al termine di richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.



TITOLO XIII - MISSIONI, TRASFERTE E TRASFERIMENTI

ART. 65 - MISSIONE TEMPORANEA

Lo Studio Professionale ha facoltà di inviare il personale in missione
temporanea fuori dalla propria residenza.

In tal caso al personale compete:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
bagaglio;
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio,
postali, telegrafiche e altre, sostenute in esecuzione del mandato e
nell'interesse dello Studio Professionale;
4) una diaria di £. 20.000 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e
fino alle 24 ore e di £. 40.000 giornaliere per missioni eccedenti le 24
ore.

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria
ridotta del 10%.

Analogamente si procederà quando le mansioni attribuite al lavoratore
comportino viaggi abituali.

Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimbor
so di cui al punto 3) del presente articolo.

Le trasferte superiori alla durata di 8 ore devono essere comunicate al
lavoratore interessato almeno con 3 giorni di preavviso.

Le trasferte di durata fino a 8 ore devono essere comunicate al lavoratore
interessato entro il termine della giornata precedente.



ART. 66 - TRASFERIMENTO RESIDENZA: INDENNITA'

I trasferimenti di residenza hanno diritto alle seguenti indennità:

a) al lavoratore che non sia capo famiglia:

1) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, di alloggio,
di viaggio (per la via più breve);
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del
mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento
dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6
mesi;
4) una diaria per la misura effettuata per il personale in missione
temporanea pari a quella prevista dall'art. 65 del presente contratto.

b) al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o
conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, di alloggio,
di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun conviven
te a carico componente il nucleo famigliare;
2) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del
mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento
dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6
mesi;
4) una diaria nella misura fissata dall'art. 65 del presente contratto
per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a
carico: per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.

Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per
il tempo strettamente necessario al trasloco. Qualora il trasferimento com
porta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a
percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8
giorni dopo l'arrivo del mobilio.



TITOLO XIV - MALATTIE E INFORTUNI

ART. 67 - CERTIFICAZIONI S.S.N.

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale, il datore di
lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta,
all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del
lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.



ART. 68 - COMUNICAZIONE MALATTIA

Salvo il caso di giustificato o comprovato impedimento il lavoratore ha
l'obbligo di dare notizia entro 24 ore della propria malattia allo Studio
Professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso
un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata
ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.

Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo Studio Professionale
il certificato medico di prima visita, e i successivi in caso di
prolungamento della malattia, rispettivamente entro il 3° giorno
dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dal
certificati precedenti.

Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della
ripresa del lavoro.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata
dal certificato medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli
sanitari previsti, alla data indicata dal certificato medico di controllo.
In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto
di lavoro si intenderà risolto a pieno diritto con la corresponsione di
quanto previsto all'art. 96 del presente contratto con l'esclusione
dell'indennità di mancato preavviso.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il
controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi
ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari
indicati dalla Regione.



ART. 69 - PRESCRIZIONI MEDICHE

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente
le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio
domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di
consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore
di lavoro.

Nel caso in cui al livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su
decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da
quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
allo Studio di cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 15, della legge
n. 638 del 11.11.83.



ART. 70 - I.N.A.I.L.

Gli Studi Professionali sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale
dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme
legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro
valgono le stesse norme di cui agli artt. 71 e 73 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 1124 del 30.6.65, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui
avviene l'infortunio e un'indennità pari al 60% della normale retribuzione
giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).

A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al
comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore
assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul
lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a
raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera, calcolata con le
modalità stabilite dallo stesso INAIL.

L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non
corrisponde, per qualsiasi motivo, l'indennità prevista dalla legge.



ART. 71 - MALATTIA LAVORATORI IN PROVA

Durante la malattia i lavoratori in prova hanno diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dal giorno di
inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di
malattia inferiori a 180 giorni trascorso il quale, perdurando la
malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.

Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo delle
ferie, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.



ART. 72 - MALATTIA: INPS E INTEGRAZIONI

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i
lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad una
integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni, (periodo di
carenza);
2) 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
3) 100% della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo
stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno in
poi.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a
carico dell'INPS.

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2
della legge n. 33 del 29.2.80.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto: se
l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di
lavoro non è tenuto ad integrare le parti di indennità non corrisposta
dall'Istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nel casi di cui
agli artt. 70 e 73 del presente contratto.

Nel confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le
norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo
sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.



ART. 73 - CONSERVAZIONE POSTO AD AMMALATI O INFORTUNATI

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conserva
zione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente
dagli artt. 70 e 71 del presente contratto, sarà prolungata a richiesta
del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 90, alle
seguenti condizioni:

1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i giorni 180 sia considerato "di
aspettativa" senza retribuzione.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui
al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata
R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere
al licenziamento ai sensi dell'art. 71 del presente contratto. Il periodo
stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini dell'anzianità di
servizio in caso di prosecuzione del rapporto.



ART. 74 - TUBERCOLOSI

A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti di
tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a
carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e
dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto
fino a 18 mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia
tubercolare; nel caso di dimissione del sanatorio, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione
predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi
successivi alla dimissione stessa.

L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi
dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione,
nel caso previsto dall'art. 9 della legge n. 1088 del 14.12.70.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in
caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via
definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare,
assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 86 del 28.2.53.

Tanto nei casi di ricovero nei luoghi di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto
nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.



ART. 75 - NORME DI LEGGE E ORDINAMENTI REGIONALI

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di
infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.



TITOLO XV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

ART. 76 - GRAVIDANZA E PUERPERIO

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi dal lavoro:

a) per i 2 mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato
medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il
parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett.
c).

Il diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre,
al padre lavoratore al sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della
legge n. 903 del 9.12.77, alle condizioni previste nello stesso articolo.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il
periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al
compimento di 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla
legge, (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello Stu
dio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine pre
visto dal contratto).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, ha il diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione entro 90 giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi di legge, i periodi di astensione obbligatori di lavoro indicati
alle lettere a), b), c) devono essere computati nell'anzianità del
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli
relativi alla 13a mensilità, alle ferie e alla 14a mensilità.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computato
nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto a un'indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della
retribuzione posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge n. 833 del
23.12.78, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro
al sensi dell'art. 1 della legge n. 33 del 29.2.80. L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 33
del 29.2.80.

Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di
assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo
art. 78 del presente contratto.

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6 della
legge n. 903 del 9.12.77.



ART. 77 - LAVORATRICI MADRI

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo è uno solo quanto l'orario giornaliero è
inferiore a 6 ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della
lavoratrice ad uscire dallo Studio Professionale.

Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa al riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio
con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi
dell'art. 8 della legge n. 903 del 9.12.77.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli artt. 18 e 19 della legge n. 643 del 26.4.34, sulla tutela del
lavoro delle donne.

Il lavoratore ha diritto altresì, a norma delle vigenti disposizioni di
legge, ad astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento di cui all'art. 7 della legge n. 903 del 9.12.77.

I periodi di assenza di cui al terzultimo comma sono computati solo ai
fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 1204 del 30.12.71.



ART. 78 - LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico
del S.S.N., e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto e il puerperio, la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno
successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato
dall'Ufficio di Stato Civile.

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e a una inden
nità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità
previste al successivo art. 95 del presente contratto.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a un'indennità
integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del
datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della
retribuzione giornaliera di cui agli artt. 83 e 84 del presente contratto
e degli eventuali superminimi.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.



TITOLO XVI - SOSPENSIONE DAL LAVORO

ART. 79 - SOSPENSIONE DAL LAVORO

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di
lavoro e indipendentemente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto
all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche
calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.



TITOLO XVII - ANZIANITA' DI SERVIZIO

ART. 80 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato
assunto presso lo Studio, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per
dodicesimi.



TITOLO XVIII - PASSAGGI DI QUALIFICA

ART. 81 - PASSAGGI DI QUALIFICA

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazioni a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un
periodo non superiore a 3 mesi.

Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione
contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca all'atto
della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo
livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam"
avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale
eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e
dall'indennità di contingenza.



TITOLO XIX - SCATTI DI ANZIANITA'

ART. 82 - SCATTI DI ANZIANITA'

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo Studio Professionale, il
lavoratore ha diritto per ogni triennio di effettivo servizio e per un
massimo di 5 trienni a un aumento della retribuzione fissata in cifra.

Per il periodo di vigenza del presente contratto i valori mensili di tali
scatti di anzianità sono indicati nella seguente tabella:

SCATTI DI ANZIANITA' TRIENNALI

I Livello super 57.500
I Livello 49.910
II Livello 43.700
III Livello super 39.330
III Livello 33.350
IV Livello super 30.360
IV Livello 26.910
V Livello 23.000

Gli aumenti di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese successivo a
quello in cui si compie il triennio di servizio.

In caso di passaggio a livello superiore, l'importo maturato verrà
conservato in cifra.

In caso di passaggio a livello superiore nel corso del triennio, fermo
restando la data di maturazione dello scatto, si applicherà il valore
dello scatto del livello superiore e la frazione del triennio in corso di
maturazione verrà considerata utile al fine della maturazione del
successivo scatto di anzianità.

Il lavoratore avrà comunque diritto al termine dei 5 scatti di anzianità
di raggiungere l'importo massimo costituito dall'importo dell'ultimo
scatto moltiplicato per 5.



TITOLO XX - TRATTAMENTO ECONOMICO - MENSILITA' SUPPLEMENTARI

ART. 83 - RETRIBUZIONE ANNUA E MENSILE

La retribuzione globale annua viene erogata in 14 mensilità.

La retribuzione mensile è costituita:

a) dalla retribuzione minima tabellare;
b) dall'indennità di contingenza;
c) dagli aumenti periodici di anzianità;
d) da eventuali assegni "ad personam";
e) da eventuali superminimi.



ART. 84 - AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A) A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale
verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

Livelli Param. Aum. 5/96 Aum. 5/97 Aum. 5/98 Aum. 5/99 Aum.
Totale
1° SUPER 250 104.167 113.636 132.576 142.045 492.424
1° 217 90.417 98.636 115.076 123.295 427.424
2° 190 79.167 86.364 100.758 107.955 374.242
3° SUPER 171 71.250 77.727 90.682 97.159 336.818
3° 145 60.417 65.909 76.894 82.386 285.606
4° SUPER 132 55.000 60.000 70.000 75.000 260.000
4° 117 48.750 53.182 62.045 66.477 230.455
5° 100 41.667 45.455 53.030 56.818 196.970

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti
agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 28, 2ª parte.

Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono
quelle della tabella sotto riportata.


MINIMI TABELLARI PER DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI TECNICI

Livelli Par. Pagabase al Pagabase Pagabase Pagabase al Pagabase
30.4.96 al 1.5.96 al 1.5.97 1.5.98 al 1.5.99

1° SUPER 250 1.375.000 1.479.167 1.592.803 1.725.379 1.867.424
1° 217 1.193.500 1.283.917 1.382.553 1.497.629 1.620.924
2° 190 1.045.000 1.124.167 1.210.530 1.311.288 1.419.242
3° SUPER 171 940.500 1.011.750 1.089.477 1.180.159 1.277.318
3° 145 797.500 857.917 923.826 1.000.720 1.083.106
4° SUPER 132 726.000 781.000 841.000 911.000 986.000
4° 117 643.500 692.250 745.432 807.477 873.955
5° 100 550.000 591.667 637.121 690.152 746.970


APPRENDISTI

Livelli % Pagabase Pagabase Pagabase Pagabase Pagabase
al al 1.5.96 al 1.5.97 al 1.5.98 al 1.5.99
30.4.96

primi 10 mesi 75% 598.125 643.438 692.870 750.540 812.330
Dal 11° mese
al 20° 83% 661.295 712.071 766.776 830.598 898.978
Dal 21° mese 90% 717.750 772.125 831.443 900.648 974.795
4° super
primi 8 mesi 75% 544.500 585.750 630.750 683.250 739.500
Dal 9° mese
al 16° 83% 602.580 648.230 698.030 756.130 818.380
Dal 17° mese 90% 653.400 702.900 756.900 819.900 887.400

primi 8 mesi 75% 482.625 519.188 559.074 605.608 655.466
Dal 9° mese
al 16° 83% 534.105 574.568 618.709 670.206 725.383
Dal 17° mese 90% 579.150 623.025 670.889 726.729 786.560

Gli aumenti salariali previsti assorbono, fino a concorrenza, tutte le
eccedenze rispetto ai vecchi minimi contrattuali già erogate dal
professionista al lavoratore, nel periodo di carena contrattuale ad
eccezione di quelli espressamente dichiarati non assorbibili.


NORMA TRANSITORIA

Le parti al fine di superare le difficoltà insorte nel l'applicazione
contrattuale, relativamente alla data di decorrenza degli aumenti
salariali così come definiti all'art. 84 lett. A), concordano quanto
segue:

Per gli Studi Professionali Tecnici che alla data del 22.10.96 non avesse
ro ancora corrisposto gli aumenti salariali previsti con decorrenza 1.5.96
così come riportati nelle specifiche tabelle di cui all'art. 84 lett. A),
questi dovranno essere corrisposti in 2 rate; la prima in concomitanza con
le spettanze di retribuzione relative al mese di gennaio 1997, la seconda,
a saldo, in concomitanza con le spettanze di retribuzione relative al mese
di marzo 1997.

Al riguardo, allo scopo di evidenziare il montante economico complessivo e
quello delle rispettive rate viene riportata la sottospecificata tabella:

Livelli Montante economico Iª Rata IIª Rata
complessivo da corrispondere da corrispondere
1.5.96-30.10.96
Al 31.1.97 al 31.3.97

1° super 729.169 364.500 364.669
1° 632.919 316.500 316.419
2° 554.169 277.000 277.169
3° super 498.750 249.000 249.750
3° 422.919 211.000 211.919
4° super 385.000 192.500 192.500
4° 341.250 170.000 171.250
5° 291.669 145.000 146.669

B) A decorrere dalL'1.1.98, sulla base di quanto definito al precedente
art. 13 (Contrattazione Decentrata) verranno erogate, quale elemento
economico di II° livello i sottoriportati incrementi retributivi.

Livelli Parametri 1.1.98

1° super 250 37.879
1° 217 32.879
2° 190 28.788
3° super 171 25.909
3° 145 21.970
4° super 132 20.000
4° 117 17.727
5° 100 15.152


APPRENDISTI

Livelli Percentuale 1.1.98

3° primi 10 mesi 75% 16.478
dal 11° mese al 20° 83% 18.235
dal 21° mese 90% 19.773
4° super primi 8 mesi 75% 15.000
dal 9° mese al 16° 83% 16.600
dal 17° mese 90% 18.000
4° primi 8 mesi 75% 13.295
dal 9° mese al 16° 83% 14.713
dal 17° mese 90% 15.954


ART. 85 - PROSPETTO PAGA

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura
e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le
ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o
di chi ne fa le veci.



ART. 86 - FRAZIONAMENTO RETRIBUZIONE

La retribuzione giornaliera a tutti gli effetti contrattuali e il computo
dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo per 26 la
retribuzione stessa.

Il quoziente per la determinazione della paga oraria viene
convenzionalmente fissato in 170.

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese
(inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese od assenza non retribui
ta) si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi)
corrispondente alle presenze effettive.

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali,
per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o
superiori a 15 giorni.



ART. 87 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'Istituto dell'indennità di contingenza è regolato dagli accordi
interconfederali in vigore tra le parti stipulanti e dalle successive
disposizioni di legge.

A decorrere dall'1.5.96 di £. 20.000 corrisposto a titolo di elemento
distinto della retribuzione ai sensi dell'Accordo interconfederale 31.7.92
è conglobato nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n.
38, così come modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.

Conseguentemente, alla data del maggio 1996 l'importo dell'indennità di
contingenza spettante al personale alla data dell'1.1.91 sarà aumentato di
£. 20.000 per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di
corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

Pertanto a decorrere dall'1.5.96 l'indennità di contingenza è quella della
sottoriportata tabella.

Livelli Importi

1° Super 896.128
1° 896.128
2° 882.856
3° Super 875.442
3° 875.443
4° Super 871.445
4° 871.445
5° 866.473



TITOLO XXI - MENSILITA' SUPPLEMENTARI


ART. 88 - TREDICESIMA MENSILITA'

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli Studi
Professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo
pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni
familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso lo
Studio Professionale.

Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai
periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la
retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 76 del presente contratto, la lavoratrice ha diritto a
percepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente all'aliquota
corrispondente al 20% della retribuzione.



ART. 89 - QUATTORDICESIMA MENSILITà

In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30
giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una mensilità
della retribuzione in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri
casi valgono le disposizioni del precedente articolo.

La data di riferimento per la maturazione della 14a mensilità nella misura
di cui al comma precedente, decorre alL'1.7.93.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della 14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso lo
Studio Professionale.

Dall'ammontare della 14a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai
periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la
retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 76 del presente contratto, la lavoratrice ha diritto a
percepire dal datore di lavoro la 14a mensilità limitatamente all'aliquota
corrispondente al 20% della retribuzione.



TITOLO XXII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 90 - RECESSIONE

Al sensi dell'art. 2119 C.C., ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto, (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai
sensi dell'art. 2119 C.C., la comunicazione deve contenere l'indicazione
dei motivi.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.



ART. 91 - LICENZIAMENTO SEGUITO DA NUOVA ASSUNZIONE

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso lo
stesso Studio Professionale deve considerarsi improduttivo di effetti
giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e
sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario
- se la nuova assunzione viene effettuata entro 1 mese dal licenziamento.



ART. 92 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO

Al sensi dell'art. 1 della legge n. 7 del 9.1.63, è nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa di matrimonio: a tali effetti si presume
disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla
lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio in quanto segna la celebrazione e la scadenza
di 1 anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalla
lett. a), b), c) del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1204 del 30.12.71,
e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello
Studio Professionale, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine previsto dal contratto.



ART. 93 - DIMISSIONI LAVORATRICE

In conformità alla norma contenuta nel comma 4 dell'art. 1 della legge n.
7 del 9.1.63, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio
in quanto segua la celebrazione e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione
stessa, sono nulle se non risultino confermate entro 1 mese all'Ufficio
del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, all'intero
trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 96 del presente contratto
con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini del preavviso di cui all'art. 94 del presente
contratto e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro, entro
il termine di 1 mese.



ART. 94 - TERMINI DI PREAVVISO

I termini di preavviso sono i seguenti:

n. Livello Fino a 5 Oltre i 5 anni di anzianità
anni di anzianità

I Livello Super 90 gg. 120 gg.
I Livello 90 gg. 120 gg.
II Livello 60 gg. 90 gg.
II Livello Super 30 gg. 40 gg.
III Livello 30 gg. 40 gg.
IV Livello Super 20 gg. 30 gg.
IV Livello 20 gg. 30 gg.
V Livello 15 gg. 20 gg.

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno
di ciascun mese.



ART. 95 - MANCATO PREAVVISO

Al sensi del comma 2 dell'art. 2118 C.C., in caso di mancato preavviso, la
parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo
di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di 13a mensilità e
14a mensilità.

Su richiesta del lavoratore dimissionario, il datore di lavoro può
rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di
lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far
cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,
ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il
periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.



ART. 96 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete
il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge n. 297 del 29.5.82.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota
di cui al comma 1 del novellato art. 2120 C.C., è quella globale di fatto.



TITOLO XXIII - NORME DISCIPLINARI

ART. 97 - DOVERI E SEGRETO D'UFFICIO

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e
il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta
conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le
attrezzature affidategli.



ART. 98 - PERMANENZA IN UFFICIO DEL LAVORATORE

E' vietato al personale ritornare nei locali dello Studio e trattenersi
oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro o
con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio
personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro
straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del
datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con
altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno
e senza diritto ad alcuna maggiorazione.



ART. 99 - RITARDO

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nel confronto dei ritar
datari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corri
spondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della
trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva del
ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà
raddoppiare l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per
iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso.



ART. 100 - CAMBIO DI RESIDENZA

E' dovere del personale di comunicare immediatamente allo Studio ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i conge
di.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dallo Studio per regolare il servizio interno, in quanto non
contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e
rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea
comunicazione.



ART. 101 - PROVVEDIMENTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto sulle
assenze ingiustificate e dall'art. 99 del presente contratto per i
ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i
seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le
accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa con eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10
giorni;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze
di ragione e di legge, (licenziamento in tronco).

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5),
(licenziamento in tronco), si applica alle mancanze più gravi per ragioni
di moralità e di fedeltà verso lo Studio in armonia con le norme di cui
all'art. 2105 C.C., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la
violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 60,
dai commi 1 e 2 dell'art. 97 e dal comma 3 dell'art. 99 del presente
contratto e in quelli di cui all'art. 2119 C.C..



ART. 102 - PROCEDIMENTI PENALI

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e
dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato
definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o
compenso.

Salvo l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo
il datore deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando
che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti
dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di
assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dallo Studio al
lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con
gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti
motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in
servizio.



TITOLO XXIV - DIVISE E ATTREZZI

ART. 103 - DIVISE - ATTREZZI - STRUMENTI

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli
indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere
igienico-sanitario.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli
strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise,
attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di
lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla
sostituzione o al rimborso.

Il lavoratore è tenuto a conservare con cura e in buono stato gli attrezzi
e gli indumenti fornitigli dal datore di lavoro.



TITOLO XXV - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

ART. 104 - CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le
condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore,
qualunque sia il titolo da cui esse derivano.



TITOLO XXVI - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 105 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore dall'1.5.96 salvo diverse decorrenze
espressamente previste e scadrà il 30.9.99.

Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo di lettera raccomandata R.R., almeno 4 mesi prima della scadenza, il
presente contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di
anno in anno.

Le parti si impegnano ad incontrarsi 3 mesi prima della scadenza, in sede
sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la
trattativa di rinnovo contrattuale.



TITOLO XXVII - ARCHIVIO CONTRATI

ART. 106 - ARCHIVIO CONTRATTI

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17
della legge n. 963/88, le parti contraenti il presente CCNL si impegnano a
inviare al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
Archivio Contratti - viale Lubin 2, ROMA, copia del presente contratto.



ALLEGATI

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
- CONTRIBUTI PER L'ENTE BILATERALE - PROCEDURE

ART. 8 - CONTRIBUTI PER L'ENTE BILATERALE NAZIONALE

1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di
"Relazioni Sindacali" e in particolare a quanto previsto dai precedenti
artt. 3-4-5-6-7, convengono di attivare con propri contributi il
finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e
dall'applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati;


2) alla contribuzione sono tenuti, con le diverse modalità esplicitate
al successivo punto 3, tanto i datori di lavoro che i rispettivi
dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL;


3) tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito
attraverso la contribuzione di quote annue denominate: "C.E.B." (quota
Contributo Ente Bilaterale);

per i lavoratori la quota CEB sarà pari a £ ...... la cui ritenuta
dovrà essere effettuata a carico dei lavoratori in coincidenza delle
seguenti scadenze: 30 giugno 1997 - 30 giugno 1998 - 30 giugno 1999

· per i titolari di studio la quota "CEB" sarà pari a £ ..... per
ogni dipendente, la cui somma dovrà essere versata al EBN in coincidenza
delle scadenze previste a carico dei lavoratori;
· per i titolari di Studio che non avessero dipendenti dovranno versare
al fondo la somma di £ ..... alle stesse scadenze di cui sopra.

4) L'adesione all'EBN dovrà risultare con atto di sottoscrizione da
effettuare in apposito modulo dagli interessati.



5) Per la riscossione delle "Quote CEB" saranno definite specifiche
convenzioni da stipularsi con Istituti di Credito Bancario prescelti.

Le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra e
ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e
lavoratori aderenti all'EBN, sarà attivata la procedura di cui al
successivo art. 8 bis.



ART. 8 BIS - PROCEDURA

A) Entro il .. i titolari degli Studi Tecnici Professionali e, tramite
loro, i lavoratori dipendenti, riceveranno dall'Ente Bilaterale Nazionale
del Settore Studi Professionali Tecnici, il modulo di adesione all'Ente
Bilaterale Nazionale.


B) Entro il ... copia dei moduli, compilati, corredati dall'allegata
fotocopia di ricevuta di versamento con le indicazioni di cui al
successivo punto C), dovranno essere inviati all'Ente Bilaterale Nazionale
settore Studi Professionali Tecnici c/o la segreteria operativa della
Confedertecnica, via Salaria 292 - 00199 Roma.

Una copia sarà tenuta dall'Amministrazione dello Studio anche per la
certificazione dell'autorizzazione alla ritenuta dalle spettanze dei
lavoratori relative alla Quota denominata "CEB", nonché per
l'attestazione dell'avvenuto versamento degli aderenti all'EBN.


C) Le ritenute delle "Quote CEB" a carico dei lavoratori e dei titolari
di studio destinate al fondo saranno versate a mezzo conto corrente presso
l'Istituto di Credito Bancario prescelto e risultante nel modulo di ade
sione, corredato di indicazione riguardante: la denominazione dello Stu
dio, il numero dei lavoratori aderenti al fondo.


D) Entro il ..... agli aderenti all'Ente Bilaterale Nazionale, in
attuazione di quanto previsto al precedente art. 6, l'Ente invierà al
Titolare dello Studio, copie del CCNL comprensive di quelle da distribuire
ai propri dipendenti e che sarà pari al numero delle adesioni all'EBN
risultanti dal riscontro dei moduli ricevuti.


E) I lavoratori assunti successivamente alle date indicate ai punti A-B
del presente articolo e comunque entro le scadenze del CCNL potranno ade
rire all'EBN, trasmettendo l'apposito modulo all'EBN il quale, con le
stesse modalità previste al punto D), invierà le copie del CCNL.


DICHIARAZIONE CONFEDERTECNICA

In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" la
CONFEDERTECNICA si impegna affinché i titolari degli Studi portino a
conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Titolo III
(riprodotto all'allegato).

La CONFEDERTECNICA inoltre si rivolge ai liberi professionisti affinché
riconoscano l'opera propositiva svolta e aderiscano ai rispettivi
sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi e
quindi della CONFEDERTECNICA la quale si impegna, per la durata del
vigente CCNL, a garantire i servizi derivanti dalla costituzione dell'ENTE
BILATERALE NAZIONALE a favore dei soli titolari degli Studi che applicano
il presente CCNL e che sono in regola con i contributi previsti negli
artt. 8 e 8 bis.



ACCORDO SULL'UTILIZZO DELL'ISTITUTO DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

L'anno 1995 il giorno 26 mese gennaio in Milano

TRA

CONFEDERTECNICA (Confederazione nazionale delle libere professioni
tecniche) in rappresentanza di: FEDERARCHITETTI (Sindacato Nazionale
architetti liberi professionisti) - FEDERGEOMETRI (Sindacato nazionale
geometri liberi professionisti) - FEDERPERITI INDUSTRIALI (Sindacato
Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti SPILP) - SINGEOP (Sin
dacato Nazionale geologi liberi professionisti) - SNILPI (Sindacato Nazio
nale Ingegneri liberi professionisti) - SINDACATO NAZIONALE DOTTORI
AGRONOMI LIBERI PROFESSIONISTI

E

- FILCAMS-CGIL (Federazione Italiana lavoratori commercio turismo servi
zi)
- FISASCAT-CISL (Federazione Italiana sindacati addetti servizi
commerciali, affini e del turismo)
- UILTuCS-UIL (Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi)

VISTO

la legge 451 del 19.7.94 modificativi della normativa che regolamenta i
contratti di formazione e lavoro di cui alla legge n. 863/84 e successive
modificazioni:

CONSIDERATA

l'oggettiva necessità di definire nazionalmente la procedura di applicazio
ne delle norme di legge citate, data la difficoltà di procedere ad accordi
di gestione territoriale anche in coerenza con quanto normato in proposito
nel CCNL del 19.7.93 in tema di secondo livello di contrattazione
(dichiarazione a verbale dopo art. 106 CCNL).

SI E' STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO

1) Le parti, tenuto conto di quanto previsto in materia di
classificazione del Personale dal CCNL 19-7-93, convengono di individuare
nei livelli 4° super e 3° livello le professionalità INTERMEDIE di cui
alla legge n. 451/94;
2) le professionalità ELEVATE vengono individuate dal 3° livello super
al 1° livello super;
3) l'inquadramento iniziale non potrà essere inferiore di oltre un
livello rispetto a quello da raggiungere;
4) per quanto riguarda il Cfl di tipo b) questo sarà utilizzato per
tutti i livelli escluso il V° livello;
5) per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento alla
legge n. 451/94 e alle disposizioni di legge vigenti;
6) le parti infine allo scopo di facilitare le modalità e la procedura
per richieste di Cfl convengono sull'opportunità dell'utilizzo della
modulistica di cui all'allegato 1) che fa parte integrante del presente
Accordo.



ALLEGATO 1 - (FACSIMILE)
(da riprodurre su carta intestata dello Studio)

Spett.le
Ufficio Provinciale
del Lavoro e M.0.
via
CAP

e. p.c.
All'Osservatorio Naz. Confedertecnica e
FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS
Segreteria Operativa
via della Braida 4
MILANO

Oggetto:

RICHIESTA ASSUNZIONE, C.F.L. E RELATIVO PROGETTO

Il sottoscritto Nella sua qualità di titolare dello
(1)(libero professionista (2) (nome dello studio o società e
titolare) settore)

Sito in Prov. via n Cap
(città)

tel esercente attività di aderente alla
(3)(nella sua qualità di (4)(indicare il
(consulente o progettista,o ecc)) sindacato di riferimento del titolare (federarchitetti o federazione dottori agronomi e forestali o federperiti industriali o singeop o snilpi))

Codice ISTAT o settore Contratto applicativo: con organico di
produttivo dipendenti n
(5)(indicare il codice (6)(C.C.N.L. Studi (7)(specificare il
Istat o il settore Professionali Tecnici) numero totale)
produttivo)


Di cui Alla data di Al(9)(indicare Al(10)(indicare
presentazione separatamente il separatamente il
della domanda numero dei numero dei
(8)(indicare dipendenti al dipendenti al
separatamente il 31/12/dell'anno 31/12 di 2 anni
numero dei precedente) precedenti
dipendenti alla
data di
presentazione
della domanda)

A tempo A A tempo A A tempo A
indeter. termine indeter. termine indeter. termine
Impieg. f.t.(11)
p.t.(12)
Operai f.t.(13)
p.t.(14)
Apprendisti
Totale

Precedente utilizzo di Cfl (15)
(specificare numero, qualifiche, durata e percentuale di conferme a tempo
indeterminato di precedenti ricorsi a Cfl da parte del titolare)

n. qualifiche Tempi % conforme






chiede venga approvato il progetto di formazione lavoro per:
(16) (indicare i dati relativi al personale che si intende assumere in Cfl)

Numero nome, cognome, titolo di studio, Livello inquadramento
Progressivo età, residenza, n. Libretto di
lavoro altro
iniziale finale





n. complessivo delle unità interessate all'assunzione ......durata del/i
contratto/i di formazione e lavoro: 12 o 24 mesi, o frazioni

N. Qualifiche mesi Tempi di assunzione
Entro il:
Entro il:
Entro il:

La formazione consisterà nell'impartire nozioni teorico-pratiche
necessarie per lo svolgimento delle mansioni e il conseguimento della
qualifica in oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento
nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguente alla progressiva
acquisizione delle capacità professionali.

- la formazione sarà di norma, impartita presso i locali dello Studio,
dove viene svolta l'attività lavorativa;
- i contenuti dell'istruzione avranno particolare riferimento a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La formazione sarà realizzata sotto la guida del titolare o di altre perso
ne esperte, anche nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.

La retribuzione sarà conforme a quella all'uopo prevista dal vigente CCNL,
per i dipendenti degli Studi professionali tecnici.

Ai sensi della legge n. 618/62 il sottoscritto dichiara che non vi sono
stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale con
la stessa qualifica.

Dichiara inoltre che il presente progetto standard non sarà applicato a
giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo.

Dichiara infine di rispettare il vigente CCNL e le norme di legge in
materia di lavoro e sicurezza sociale.

Gli oneri del finanziamento sono a totale carico dello Studio.

La presente richiesta è formulata in ottemperanza alle norme dell'accordo
sindacale stabilite tra le parti firmatarie del CCNL del 19.7.93 recepito
dal Ministero del lavoro il .................



All. 1A - Attestato da cui risulti l'iscrizione dello Studio a una
Associazione aderente alla CONFEDERTECNICA

LEGENDA

(1) (libero professionista titolare)
(2) (nome dello studio o società e settore)
(3) (nella sua attività di (consulente, o progettista, o ecc.))
(4) (indicare il sindacato di riferimento del titolare (federarchitetti
federazione dottori agronomi e forestali o federperiti industriali o
singeop o snilpi)
(5) (codice istat)
(6) (contratto applicato: CCNL Studi Professionali Tecnici)
(7) (specificare il numero totale)
(8) (indicare separatamente il numero dei dipendenti alla data di
presentazione della domanda)
(9) (indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 dell'anno
precedente)
(10)(indicare separatamente il numero dei dipendenti al 31/12 di 2 anni
precedenti)
(11)(f.t. full time (tempo pieno))
(12)(p.t. part time (tempo parziale))
(13)(f.t. full time (tempo pieno))
(14)(p.t. part time (tempo parziale))
(15)(specificare numero, qualifiche, durata e percentuale di conferme a
tempo indeterminato di precedenti ricorsi a Cfl da parte del
titolare)
(16)(indicare i dati relativi al personale che si intende assumere in Cfl)



ALLEGATO - Riferimento Parte Prima, Titolo VI art. 11 lett. B

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Il sottoscritto..............qualifica............. livello ...........
Studio Professionale .................. sito in ........... prov.
.......Via ..............................................n. ........cap
.........(indirizzo privato) Via ................ n... cap...... città
.................

Sulla base di quanto previsto al Titolo VI art. 11 lett. B del CCNL per i
lavoratori dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e Società operanti
nel settore delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere sulla
retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità quale
contributo da versare alla

FILCAMS-CGIL DI
FISASCAT-CISL DI
UILTuCS-UIL DI

La delega s'intende tacitamente rinnovata, qualora nel mese di dicembre di
ciascun anno non venga data formale disdetta all'Amministrazione dello
Studio e all'Organizzazione Sindacale

Data ...............

Firma ..............



ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STUDIO

Il sottoscritto .... qualifica........... livello
..............Studio Professionale ..................................

Sulla base di quanto previsto al Titolo VI art. 11 lett. B del CCNL per i
lavoratori dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e Società operanti
nel settore delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere sulla
retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità quale
contributo associativo

da versare alla

FILCAMS-CGIL DI
FISASCAT-CISL DI
UILTuCS-UIL DI

La delega s'intende tacitamente rinnovata, qualora nel mese di dicembre di
ciascun anno non venga data formale disdetta all'Amministrazione dello
Studio e all'Organizzazione Sindacale

Data ...............

firma ........



STATUTO E REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
DEL SETTORE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

STATUTO

Art. 1 - Costituzione.

(1)Conformemente a quanto previsto dal Titolo 11 art. 7 del CCNL per i
lavoratori dipendenti dagli Studi Professionali tecnici e Società operanti
nel settore è costituito ad iniziativa a della CONFEDERTECNICA -
FEDERARCHITETTI - FEDERGEOMETRI - FEDERPERITI - SPILP - SINGEOP - SNILPI -
FEDERAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI e dalla FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL L'ENTE BILATERALE NAZIONALE del settore delle
professioni tecniche di seguito denominato E.B.N./S.P.T.



Art. 2 - Natura.

(1)L'E.B.N./S.P.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non
persegue finalità di lucro.



Art. 3 - Durata.

(1)La durata dell'E.B.N./S.P.T. è a tempo indeterminato.



Art. 4 - Sede.

(1)L'E.B.N./S.P.T. ha sede in .....................



Art. 5 - Scopi.

(1)L'E.B.N./S.P.T. attua e concretizza a livello nazionale.

A) le iniziative che si richiamano al punti a), b), c) di cui all'art. 3
(Osservatorio Nazionale) e in particolare.

- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione
delle relazioni predisposte dall'Osservatorio Nazionale relative all'esame
del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori
professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive
di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- organizza e gestisce i progetti formativi per singole figure
professionali;
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le
pari opportunità.

B) Le iniziative che si richiamano ai punti A), B), C), D), E) di cui
all'art. 10 (mercato del Lavoro) e in particolare:

- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in
rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla
realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo,
nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e
necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale
materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino
coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti
stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il
Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro (Cfl)
nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i
progetti predisposti dalle parti e/o dall'Osservatorio Nazionale nonché
quelli dell'U.E.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:

ENTI, ISTITUTI, CONSIGLI E/O COLLEGI NAZIONALI DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI, MINISTERI, nonché con strutture pubbliche e/o private
abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B)
sopra richiamate;
ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI di Previdenza, nonché con
strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le
materie di cui all'art. 1 previdenza e assistenza integrativa) e
all'art. 9 lett. C (sicurezza sul lavoro).

D) Predispone e organizza: l'invio dei moduli di adesione
all'E.B.N./S.P.T. e la distribuzione del testo contrattuale agli aderenti
all'E.B.N./S.P.T.



Art. 6 - Soci e beneficiari.

(1)Sono soci dell'E.B.N./S.P.T. le Organizzazioni nazionali dei lavoratori e
dei titolari di studio firmatarie del CCNL per i lavoratori dipendenti
degli Studi Professionali Tecnici di Società di professionisti operanti
nel settore tecnico stipulato il ................

(2)Le risorse dell'E.B.N./S.P.T. saranno, di norma, destinate alla
realizzazione delle iniziative e delle attività di cui all'art. 5, in
ragione del gettito derivante dal finanziamento.



Art. 7 - Finanziamento.

(1)L'E.B.N./S.P.T. è finanziato da quote annue denominate "C.E.B.", versate
dai titolari di Studio e dai loro lavoratori dipendenti nella misura
prevista dal vigente CCNL per i lavoratori dipendenti dagli Studi
Professionali Tecnici di Società di professionisti nel settore tecnico
stipulato il .......

(2)Le quote a carico dei dipendenti saranno trattenute dai titolari di Studio
e versate all'E.B.N./S.P.T., unitamente a quelle a proprio carico, con le
modalità stabilite nel regolamento.



Art. 8 - Organi dell'E.B.N./S.P.T.

(1)Sono organi dell'E.B.N./S.P.T.:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 9 - Assemblea.

(1)L'assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle
Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e dei titolari di Studio da 18 mem
bri, nominati:

- n. 9 delle Organizzazioni Nazionali dei titolari di studio di cui n.
3 nominati da CONFEDERTECNICA, n. 1 nominato dalla FEDERARCHITETTI, n. 1
nominato dalla FEDERGEOMETRI, n. 1 nominato dalla FEDERPERITI, n. 1
nominato dal SINGEOP, n. 1 nominato dal SNILPI, n. 1 nominato dalla
FEDERAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
- n. 9 dalle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori di cui al n. 3
nominati dalla FILCAMS-CGIL, n. 3 nominati dalla FISASCAT-CISL, n. 3 dalla
UILTuCS-UIL.

(2)I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono
riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive
Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima
della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di
provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza
del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con
comunicazione scritta.

(3)Il nuovo membro avrà la durata della carica, la stessa anzianità di quello
sostituito.



Art. 10 - Poteri dell'assemblea.

(1)Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.N./S.P.T.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art.
5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell'E.B.N./S.P.T.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse
dell'E.B.N./S.P.T.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e
i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso
di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente
Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.



Art. 11 - Riunioni dell'assemblea.

(1)L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno, e,
straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 dei membri
effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

(2)La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
riunione.

(3)Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della
riunione e gli argomenti da trattare.

(4)Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.N./S.P.T.. Per la
validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è
necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

(5)Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.



Art. 12 - Il Presidente.

(1)Il Presidente dell'E.B.N./S.P.T. viene eletto dall'Assemblea
alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le
Organizzazioni dei lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi
rappresentanti le Organizzazioni dei Titolari di Studio. Il Presidente
dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il
Presidente venga a mancare il nuovo Presidente dura in carica fino alla
scadenza del triennio.

(2)Spetta al Presidente dell'E.B.N./S.P.T. di:

- rappresentare l'E.B.N./S.P.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e
del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato
Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente
Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato
Esecutivo.



Art. 13 - Il Vice Presidente.

(1)Il Vice Presidente dell'E.B.N./S.P.T. viene eletto dall'Assemblea
alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le
organizzazioni dei titolari di studio e la volta successiva fra i membri
effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori, in modo che,
nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti
di Titolari di Studio il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti
dei lavoratori e viceversa.

(2)Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue
mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata
della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.



Art. 14 - Il Comitato Esecutivo.

(1)Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti
l'Assemblea e così ripartiti.

a) il Presidente dell'Assemblea;
b) il Vice presidente dell'Assemblea;
c) 2 membri nominati dalle Organizzazioni dei titolari di Studio;
d) 2 membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.



Art. 15 - Poteri del Comitato Esecutivo.

(1)Spettata al Comitato Esecutivo di:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che
amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse
dall'E.B.N./S.P.T.;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell'E.B.N./S.P.T.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.N./S.P.T. e regolarne il
trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.N./S.P.T. e sottoporli
all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.



Art. 16 - Riunioni del Comitato Esecutivo.

(1)Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi, e,
straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 2 membri
effettivi del Comitato o dal Presidente.

(2)La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il
termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa
può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

(3)Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della
riunione e gli argomenti da trattare.

(4)Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.N./S.P.T..

(5)Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di
almeno 4 membri.

(6)Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 4 membri.

(7)Ciascun membro ha un voto.



Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

(1)Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi così designati: 1
dalle Organizzazioni dei Titolari di Studio, 1 dalle Organizzazioni dei
lavoratori, il 3° scelto di comune accordo, che ne è il Presidente.

(2)Le predette Organizzazioni designano inoltre 2 Sindaci supplenti, uno per
parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di
forza maggiore.

(3)I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 3 anni e possono
essere riconfermati.

(4)I Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt.
2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire
immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante
l'esercizio delle loro funzioni.

(5)Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.N./S.P.T.
per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei
registri contabili.

(6)Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e ogni qualvolta il
Presidente del collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno
dei Sindaci ne faccia richiesta.

(7)La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso
scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso
di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convoca
zione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro
mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e gli argomenti da trattare.

(8)I sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto
deliberativo.



Art. 18 - Il patrimonio dell'E.B.N./S.P.T.

(1)Le disponibilità dell'E.B.N./S.P.T. sono costituite dall'ammontare dei
contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati
sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per
ritardati versamenti.

(2)Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.N./S.P.T. le somme e i beni
mobili e immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo
previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte
del patrimonio dell'E.B.N./S.P.T. ed eventuali contributi provenienti
dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

(3)In adesione allo spirito e alle finalità del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti degli Studi professionali
e Società di professionisti operanti nel settore tecnico il patrimonio
dell'E.B.N./S.P.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle
finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o
opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

(4)Il regime giuridico relativo al beni e, più in generale, al patrimonio
dell'E.B.N./S.P.T. è quello del "secondo comune" regolato per solidale
irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con
espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in
tema di comunione di beni.

(5)I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio
dell'E.B.N./S.P.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di
scioglimento dello stesso.



Art. 19 - Gestione dell'E.B.N./S.P.T.

(1)Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.N./S.P.T. potrà avvalersi
delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese e ogni
erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere
giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal
Vice Presidente.



Art. 20 - Bilancio dell'E.B.N./S.P.T.

(1)Gli esercizi finanziari dell'E.B.N./S.P.T. hanno inizio il primo gennaio e
termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio
il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo
riguardante la gestione dell'E.B.N./S.P.T. e del bilancio preventivo.

(2)Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati
dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro
il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patri
moniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato
Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preven
tivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni dall'approvazione alle
Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.



Art. 21 - Liquidazione dell'E.B.N./S.P.T.

(1)La messa in liquidazione dell'E.B.N./S.P.T. è disposta, su conforme
deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei
seguenti casi:

a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria
autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti
gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel contratto
Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta e al versamento dei
contributi.

(2)Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui
innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di
accantonare presso l'E.B.N./S.P.T. i contributi di cui al precedente comma
e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

(3)Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti
provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla
Organizzazione dei Titolari di Studio e tre nominati dall'Organizzazione
dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione,
provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del
Tribunale.

(4)Le anzidette organizzazioni determinano all'atto della messa in
liquidazione dell'E.B.N./S.P.T. i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.

(5)Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione
sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le
Organizzazioni firmatarie del presente atto.

(6)In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente
del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.



Art. 22 - Modifiche statutarie.

(1)Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere
proposta dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 e deliberata
dall'Assemblea dell'E.B.N./S.P.T. con votazione a maggioranza di due terzi
dei componenti l'Assemblea stessa.



Art. 23 - Controversie.

(1)Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e applicazione del
presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della
Assemblea.



Art. 24 - Disposizioni finali.

(1)Per quanto non è necessariamente previsto dal presente statuto, valgono le
norme di cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in
vigore.



REGOLAMENTO

(1)Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale
Nazionale delle Professioni Tecniche costituito ai sensi dell'art. 7 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dagli
Studi professionali Tecnici e delle Società di Professionisti operanti nel
settore tecnico del ..........

(2)La misura delle quote annue di finanziamento all'Ente Bilaterale Nazionale
delle professioni tecniche è stabilita in £ ...... per quota a carico dei
lavoratori, di £ ...... per ogni dipendente a carico dei titolari di
studio, di £ ...... a carico dei titolari di studio che non hanno
dipendenti. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle
Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL per i lavoratori dipendenti
degli Studi Professionali tecnici e Società di Professionisti operanti nel
settore tecnico.

(3)Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal
titolare dello Studio all'atto del pagamento delle retribuzioni riferite
al mese ........... Il relativo importo deve essere indicato con apposita
voce "Quota C.E.B." nel foglio paga e nel libro paga.

(4)Le quote a carico dei titolari di studio devono essere versate all'Ente
Bilaterale Nazionale del settore delle Professioni tecniche alle stesse
scadenze di cui al comma (3) avvalendosi esclusivamente del sistema di
riscossione appositamente individuato a livello nazionale di cui al CCNL.

(5)Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi (2), (3), (4) devono
essere versati entro il mese successivo al periodo di paga al quale si
riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti
all'Ente Bilaterale Nazionale del settore delle professioni tecniche gli
interessi di mora fissati nella misura del 10%, in ragione di anno, senza
che ciò pregiudichi il diritto dell'E.B.N./S.P.T. medesimo ad adire per
vie legali.

(6)I lavoratori dipendenti e i titolari di studio che intendono avvalersi
delle iniziative/attività promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del
settore delle Professioni tecniche sono tenuti a comprovare l'avvenuto
versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del
foglio paga e/o copia della ricevuta di versamento.

(7)Entro il 30 gennaio di ogni anno l'Ente Bilaterale Nazionale delle
Professioni tecniche è tenuto ad inviare alle Organizzazioni stipulanti di
cui all'art. 1 dello Statuto il riepilogo delle quote versate nell'anno
precedente, distinto per numero di dipendenti e dei titolari di studio cui
si riferiscono.



MODULO DI ADESIONE ALL'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL SETTORE DELLE
PROFESSIONI TECNICHE

Aderendo a quanto previsto al Titolo II art. 7 (Ente Bilaterale Nazionale)
e al Titolo III artt. 8 e 8 bis (FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
CONTRIBUTO E.B.N./S.P.T. - PROCEDURE) del CCNL per i lavoratori dipendenti
degli Studi Professionali Tecnici e Società di Professionisti operanti nel
settore tecnico del ............., i sottoscritti firmatari del presente
modulo si impegnano, per la parte di rispettiva spettanza, a contribuire
al finanziamento dell'E.B.N./S.P.T. attraverso il versamento delle quote
annue denominate C.E.B. alle scadenze e con le modalità previste dal CCNL.
Le suddette quote saranno versate sul c/c .......................

STUDIO ..................
Professione .............
Indirizzo ...............
Cap........ Comune........... Prov. .......
Firma del titolare dello Studio

LAVORATORI

COGNOME NOME ABITAZIONE FIRMA
...............................................
...............................................



FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO

PROTOCOLLO

Le parti stipulati il CCNL in ordine al problema del praticantato
professionale, convengono quanto segue:

1) le parti definiscono il praticantato come l'attività che deve essere
obbligatoriamente svolta presso un professionista regolarmente iscritto al
Consiglio dell'Ordine per il periodo di tempo predeterminato dalla legge
regolante l'Ordine Professionale prima di essere ammessi a sostenere gli
esami di abilitazione all'esercizio della professione.


2) Conformemente a tale scopo, il periodo di praticantato ha la funzione
di consentire al praticante l'acquisizione di un bagaglio culturale e
professionale, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici
della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per
l'esame di abilitazione, ma di garantire comunque la collettività sulla
piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante
professionista.


3) Le parti riconoscono tuttavia che l'attività del praticante, pur
diretta essenzialmente all'arricchimento della propria preparazione
professionale ha comunque dei risvolti positivi per lo stesso
professionista presso il quale si volge la pratica, in misura variabile ma
normalmente crescente nel tempo in relazione all'esperienza maturata dal
praticante.


4) Le parti pur escludendo concordemente che nel praticantato sia
ravvisabile in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ritengono
tuttavia conforme a principi di equità che il professionista corrisponda
al praticante un rimborso spese, a partire dal momento in cui l'esperienza
dello stesso acquisita risulti positiva anche per lo stesso
professionista.

Le parti convengono conseguentemente che i primi sei mesi del
praticantato debbano essere del tutto gratuiti, mentre ritengono che
successivamente debba essere corrisposto un rimborso spese che tenga
conto dell'apporto professionale del praticante a favore dello studio.
Detto contributo è diretto a rimborsare il praticante delle spese
affrontate per l'esercizio della pratica professionale.


5) Con il presente protocollo le parti firmatarie del CCNL convengono di
aver superato ogni problema connesso all'art. 7, lett. B) del CCNL
19.7.93.



PROTOCOLLO

Le parti stipulanti il CCNL, in ordine al problema del praticantato profes
sionale, convengono quanto segue.

Premesso:

1) che in Italia tale materia trova oggi applicazione in modo difforme
tra le varie professioni.
2) che nello specifico settore delle professioni tecniche, tale materia,
riveste particolare rilevanza ai fini: del riconoscimento dei titoli
italiani o di altre nazionalità per l'esercizio della professione, del
rapporto scuola lavoro, della formazione e della occupazione.
3) che il periodo di praticantato professionale deve essere inteso come
momento propedeutico di apprendimento e di evoluzione culturale e
scientifica finalizzato a formare professionalmente il futuro Libero Pro
fessionista.
4) che nel rapporto di praticantato non esiste subordinazione nel senso
che il praticante non è inserito nella struttura organizzativa e
produttiva dello studio, e pertanto non instaura col professionista alcun
rapporto gerarchico di lavoro.
5) che al riguardo le parti intendono contribuire al riordino di tale
materia elaborando specifiche proposte da presentare agli organi
competenti.

Ciò premesso:

I. Le parti definiscono il praticantato come l'attività che deve essere
obbligatoriamente svolta presso un professionista regolarmente iscritto al
Consiglio dell'Ordine per il periodo di tempo predeterminato dalla legge
regolante gli Ordini o Collegi Professionali prima di essere ammessi a
sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

II. Conformemente a tale scopo, il periodo di praticantato ha la funzione
di consentire al praticante l'acquisizione di un bagaglio culturale e
professionale, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici
della professione, e cioè non solo al fine di prepararsi adeguatamente per
l'esame di abilitazione, ma di garantire comunque la collettività sulla
piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante
professionista.

III. Le parti escludono concordemente che nel praticantato sia ravvisabile
in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Le parti convengono conseguentemente che i primi sei mesi del
praticantato debbano essere del tutto gratuiti, mentre ritengono che
successivamente possa essere corrisposto un contributo a titolo di
rimborso spese.
Detto contributo è diretto a rimborsare il praticante delle eventuali
spese affrontate nel periodo del praticantato.

IV. Con il presente protocollo le parti firmatarie del CCNL convengono di
aver superato ogni problema connesso al praticantato.