8/5/2001 ore: 2:00

VIGILANZA PRIVATA, CCNL 01/05/2001 - 30/04/2004

Contenuti associati

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione



      Art. 1



    Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti, Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente.



      Art. 2



Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Mercato del lavoro



Premessa

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

Capo 1°Apprendistato


PREMESSA
          Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende di specifica attività e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino per un’adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 3 - Sfera di applicazione e proporzione numerica


L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

          L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico operativo, per raggiungere i livelli compresi tra il II e il IV.

          Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art.16, secondo comma, della Legge n. 196/97 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

          Considerato che la legge 196/97, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare presso ogni struttura lavorativa provinciale, è pari ad un’aliquota del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato, occupati presso la medesima struttura lavorativa e per i quali è ammesso l’apprendistato.


Art. 4 – Limiti di età
          Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art.16, primo comma, della Legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell’art.16. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 5 – Assunzione

          Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’ Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.
Dichiarazione congiunta
          Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’avviamento dell’apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali.

Art. 6 - Periodo di prova
          La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

          Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.


Art. 7 - Obblighi del datore di lavoro

          Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a)di impartire o di far impartire nel suo Istituto, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c)di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
d)di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

    Art. 8 - Doveri dell’apprendista
            L’apprendista deve:
    a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
    b)prestare la sua opera con la massima diligenza;
    c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
    d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Istituto, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
      L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.




      Art. 9 - Formazione: durata

              L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità:
              TITOLO DI STUDIO ORE DI FORMAZIONE MEDIE ANNUE
              Scuola dell’obbligo 120
              Attestato di qualifica professionale 100
              Diploma di scuola media superiore 80
              Diploma universitario 60
              Diploma di laurea 60
        Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell’attività.

        Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

        E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

        Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.



      Art. 10 – Formazione: contenuti
          Per la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell’art.16 della L.196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.

          Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.

          In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.

          Le attività formative di cui all’art. 2 lett. A) del decreto del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:


            competenze relazionali

            organizzazione ed economia

            disciplina del rapporto di lavoro

            sicurezza sul lavoro

            secondo il modello sperimentale, che sarà elaborato dall’Ente Bilaterale Nazionale.

            I contenuti di cui all’art. 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienze di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 maggio 1999:

            conoscere i prodotti e i servizi di Settore; conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità; conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

            conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro);

            conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;

            conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale.

            Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.


              Art. 11 -Durata

            Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
            II livello 36 mesi
            III livello e III super 24 mesi
            IV livello e IV super 24 mesi
            V livello (con esclusione della GPG) 24 mesi
            VI livello (aiuto meccanico) 18 mesi
            Ai fini dell’applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell’inoltro della richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro, copia della stessa alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. , Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.

            Al livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese – da trasmettersi agli Enti Bilaterali interessati – che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.

            Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti.

            Le Aziende terranno in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi dei precedenti articoli, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. La non conferma nei termini sopra indicati, implica la perdita dei benefici di cui alla normativa contrattuale sull’apprendistato.


        Art. 12 Tutor
                In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2000 del Ministero del Lavoro, recante “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale”, le parti si impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le Istituzioni competenti, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall’articolo 16 comma 3° della Legge 196/97 e dell’articolo 4, del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di Tutore.

        Art. 13 – Trattamento normativo
                L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

        Art. 14 – Trattamento economico

            Il trattamento economico degli apprendisti è fissato nella misura dell’85%.

            Nel rapporto di apprendistato, il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art__ (Orario di Lavoro), ferme restando le ore di formazione di cui al precedente art__ del presente Titolo.

            In caso di malattia e di infortunio, per l’apprendista, valgono le norme previste dal presente Contratto, riproporzionando la normale retribuzione secondo quanto contemplato dai precedenti commi.


        Art. 15 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
            Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.


        Art. 16 – Rinvio alla legge
            Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
                Capo 2° Contratto a Tempo Parziale (Part-Time



        Art. 17 Premessa
                Le parti, visto il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni, nell’intento di garantire ai lavoratori a Tempo Parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto, integrandola ed armonizzandola con i contenuti della suddetta legislazione.

        Art. 18 Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
                Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità e le modalità di impiego come in appresso riportate:
        a)di tipo “Orizzontale”, quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
        b)di tipo “Verticale”, quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
        c)di tipo “Misto”, quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti punti a) e b).
            Le assunzioni a tempo determinato, di cui ai successivi articoli del presente CCNL, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.

            L’instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto scritto contenente:
            a)le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta;
            b)il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL.

              Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. 25/02/2000, copia del contratto stipulato dovrà essere inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dello stesso.

              Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
              ·volontà delle parti;
              ·priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
              ·applicazione delle norme del presente CCNL;
              ·volontarietà delle parti, in caso di modifica dell’articolazione dell’orario concordata.

                I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri.


              Art.19 - Durata della prestazione lavorativa

                La durata della prestazione lavorativa sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore ai seguenti limiti:

              24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

              104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

              1.248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

              La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata nell’arco della giornata.

              Art. 20 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale


                In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente CCNL, con l’arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

                Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 300/70, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.



              Art. 21 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

                Fermo restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, al mese e all’anno, il datore di lavoro interessato, ha facoltà di variare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.

                La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del precedente comma:
                a)richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto. Nel patto dovrà essere fatta menzione della data di stipula, della possibilità di denuncia di cui al successivo art…., delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto al successivo punto b);
                b)il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto 1) e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ipensamento di cui al successivo art…., non possono integrare in nessun caso gli estremi di giustificato motivo di licenziamento;
                c)la variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1), è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 18/04/1962 n. 230;
                d)l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.



              Art. 22 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica

                Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al precedente articolo, accompagnando alla denuncia, l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

                      a)esigenze di carattere familiare;
                      b)esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
                      c)esigenze di studio e di formazione;
                      d)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
                  La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

                  A seguito della denuncia di cui al presente articolo, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo…….

                  Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente articolo……

                  Art. 23 - Lavoro supplementare

                  Il Datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 120 ore annue.

                  Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (33,58%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL.

                  Le ore di lavoro supplementari di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai senti del 1° comma, del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l’applicazione, di una ulteriore maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute.

                  Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale” o di tipo “Misto”, con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell’anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l’effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL. In tali casi, i limiti massimi di 80 ore trimestrali e 250 ore annuali, vanno riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

                                ** Inserire Registro del Lavoro supplementare

                  Art. 24 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento

                  In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all’articolo 4 del Dlgs 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:

                        ·Retribuzione oraria
                        ·Durata del periodo di prova
                        ·Ferie annuali
                        ·Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
                        ·Periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali
                        ·Norme sulla tutela della sicurezza
                        ·Formazione professionale
                        ·Accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa
                        ·I criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro
                        ·Diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni
                    Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda:
                          ·il trattamento economico
                          ·l’importo della retribuzione feriale
                      Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente contratto.

                      Art. 25 - Mensilità supplementari – tredicesima e quattordicesima

                      Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dall’art. ____ del presente CCNL.

                      Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all’art. ___del presente CCNL.



                    Art.26 - Condizioni di miglior favore

                      Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia riferita al lavoro a tempo parziale.
                          ** Riprendere art. 33 CCNL scaduto terzultimo e ultimo comma

                    Art. 27- Rinvio alla legge

                      Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
                            Capo 3° Contratti di formazione lavoro



                    Art. 28 Le parti,

                      ·viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall’art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451;
                      ·tenuto conto del contributo propositivo dato dall’introduzione di tale modifiche all’occupazione giovanile ed alla formazione; nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani nelle aziende del settore della vigilanza, così come previsto e definito nel precedente CCNL

                            CONCORDANO QUANTO SEGUE:

                      A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e percepiranno la retribuzione prevista dall’articolo 60 e le indennità previste dall’articolo 39.

                      B) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI° livello della classificazione del personale di cui all’art. 23.

                      Si considerano conformi alla presente regolamentazione:


                      1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II° ed il Quadro, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
                      2. i progetti che, per i contratti di formazione lavoro, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV° ed il III° Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
                      3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento del V° livello, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.

                      C) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1. e 2. del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3. in 12 mesi.

                      Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL, possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc...

                      D) Gli inquadramenti di ingresso all’atto dell’assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:

                      Qualifica
                      Contrattuale Finale
                      Livello
                      Iniziale
                      Livello
                      dopo 24 mesi
                      Quadro I Super Quadro
                      I Super I I Super
                      I II I
                      II III Super II
                      III Super III III Super
                      III IV Super III
                      IV SUPER IV IV Super
                      IV V IV
                      V VI V
                            É consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale.

                            E) Fermo restando i termini sopraindicati la comunicazione, ai lavoratori interessati, della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata entro il 20° mese dalla data di inizio della prestazione lavorativa.

                            F) Il programma di formazione per essere considerato conforme alla presente regolamentazione deve indicare:

                            1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;

                            2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;

                      3) livello iniziale di inquadramento;

                      4) livello finale di inquadramento;

                      5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;

                          6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;

                            7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell’allegato “O”, dovrà svilupparsi l’iter formativo;

                            8) dipendenti in forza per livello;

                            9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;

                            10) dichiarazione di applicazione della legge parità uomo-donna;

                            11) l’indicazione riguardante le modalità di realizzazione della formazione teorica (utilizzazione di strutture e docenti interni all’azienda o di centri di formazione professionali esterni);

                            12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato;

                            13) dichiarazione che non esiste ricorso a C.I.G.S. per dipendenti aventi la stessa qualifica.

                            G) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:

                            1) quanto previsto dall’art. 35, precisando se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;

                            2) livello iniziale di inquadramento;

                            3) livello finale di inquadramento;

                            4) durata del contratto e relativa cessazione (salvo trasformazione);

                            5) periodo di prova nei termini previsti dall’art. 36 del presente C.C.N.L.;

                            6) ore di formazione teorica e tecnico pratica;

                            7) ogni altra pattuizione, ove compatibile, da applicarsi ai normali rapporti di lavoro subordinato.

                                  Copia del programma formativo sarà consegnata dall’azienda al lavoratore interessato.
                            H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l’arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
                                ·80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV° ed il III° super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
                                ·20 ore per la parte teorica;
                                ·le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.
                                ·130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:
                                ·50 ore per la parte teorica;
                                ·le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.

                                  La formazione teorica predetta dovrà concernere:

                                ·cenni sui principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale;
                                ·le leggi di Pubblica Sicurezza - le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata;
                                ·legislazione del lavoro;
                                ·prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
                                ·organizzazione del lavoro ed aziendale;
                                ·conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell’istituto, loro coordinamento ed interdipendenza.
                            Il presente articolo e l’allegato “O” verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.

                            Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.


                                Capo 4°Lavoro a tempo determinato


                                Art. 29

                        Ai sensi dell’art. 23, 1° comma della Legge 28/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

                        Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:

                        a) incrementi di attività in dipendenza di servizi straordinari quali mostre, fiere e manifestazioni, appalti a termine, ecc.;

                        b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;

                        c) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

                        d) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) Legge 230/62;

                        e) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

                        Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis legge n. 79/83.

                        Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per quattro lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge n. 230/62, D.L. 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe, e con contratto di formazione e lavoro.

                                Capo 4° CAMBI D’APPALTO


                                Art. 30

                          Nei casi di cambi di appalti che comportino ripercussioni occupazionali su uno o più Istituti, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa relativa ad una riduzione dei livelli occupazionali o eventuali nuove assunzioni, gli Istituti comunicheranno tempestivamente alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni Sindacali del territorio interessato quanto accaduto, chiedendo uno specifico incontro al fine di esaminare congiuntamente adeguate soluzioni. La comunicazione e i successivi incontri non sostituiscono diversi obblighi li legge, qualora previsti.

                          A tale incontro parteciperanno tutti gli Istituti interessati coinvolgendo le strutture pubbliche (Prefettura e Ufficio del lavoro).

                          La procedura troverà applicazione con le modalità definite a livello territoriale

                                  BILATERALITA’



                                  Capo 5° -Enti Bilaterali


                                  Art. 31 Enti bilaterali

                          Le Parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, normato da appositi Statuto e Regolamento (Allegati)

                          L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

                          a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

                          b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
                          c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

                          d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

                          f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;

                          g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;

                          h) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;

                          i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza e delle relative esperienze bilaterali;

                          l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso;

                          m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata;

                          n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza (Parlamento, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, ecc.), ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore;

                          o) avere un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso;

                          p) fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Nazionali e per l’O.P.N. previste dal presente Contratto;

                          q) programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

                          r) elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione.
                          L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Regionali.

                          Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Regionali previsti al successivo art__, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento, è fissata nella misura dello 0,10% della paga conglobata a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% di paga conglobata a carico dei lavoratori.

                          La riscossione della suddetta quota di servizio contrattuale sarà effettuata dall’Ente Bilaterale Nazionale, in base ad un’apposita convenzione nazionale da stipularsi con l’INPS, ai sensi della legge n. 311 del 1973. Nelle more della stipula e dell’operatività della suddetta convenzione L’Ente Bilaterale Nazionale, accenderà appositi conti correnti per la riscossione.

                          Gli Organi di gestione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, stipulanti il presente CCNL.

                          L’Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.

                          Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti salariali di cui all’art.__, del presente accordo, si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga conglobata a carico delle aziende. Conseguentemente, con decorrenza…………, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% della paga conglobata.

                          L’edr, di cui al comma precedente, è corrisposto per 14 mensilità.

                                  Art.32- Enti Bilaterali Regionali
                          L’Ente Bilaterale Regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (Allegati….). L’Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare, la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.

                          Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

                                          Art.33 - Commissione Paritetica Nazionale
                          E’ istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l’aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.
                                  In particolare:
                          a)esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
                          b)individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
                          c)esamina le proposte avanzate dalle parti contrattuali ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
                          d)esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello.

                                          Art. 34 -- Commissione Paritetica Nazionale – Composizione e Procedure

                          La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali, stipulanti il presente contratto. La Commissione Paritetica delibera all’unanimità.

                          Per l’espletamento di quanto previsto dall’articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.

                          La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

                          La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di rac-comandata A.R., dalle parti stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.

                          All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.

                          Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell’Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
                          La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.

                          Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti inte-ressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387.

                          In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale, né legale.

                          Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al siste-ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in mate-ria previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà deci-dere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

                          Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.


                                          Art. 35 - Contributi di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.)

                          Per la realizzazione di quanto previsto nel precedente articolo e per il pratico funzionamento della Commissione Paritetica, le Parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione di cui agli allegati …………….

                          Il contributo é fissato nella misura dello 0,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed é così ripartito:

                                  ·0,10% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
                                  ·0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
                          Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.

                          Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno mensilmente versate dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo i criteri contenuti nelle apposite convenzioni allegate.

                          Le somme riscosse con il versamento del contributo di cui al presente articolo saranno ripartite secondo i criteri e le modalità che saranno concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.


                                    Composizione delle controversie


                                    Art. 36 - - Procedure

                            Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi in presente Contratto.

                            La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
                            a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione competente per territorio;
                            b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

                            La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
                            L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
                            Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98..

                            Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

                            La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

                            Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

                            1.il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

                            2.la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

                            3.la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

                            Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.

                            Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art……

                            In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui all’art. ……., questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.


                                            Art. 37 - COLLEGIO ARBITRALE

                            Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. ….precedente, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

                            A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

                            L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

                            Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

                            I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

                            In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

                            Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

                            Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
                            a)l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
                            b)l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
                            c)eventuali ulteriori elementi istruttori.

                            Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

                            I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.

                            Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

                            Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.


                                        Art. 38 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
                              Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

                                              CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA


                                      Livello Territoriale


                                              Art. 39 - Diritti di informazione
                              Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all’art. lettere ), ), ) e ), sulla banca ore.ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

                              Art. 40 - Contrattazione Integrativa Territoriale

                              La Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo, per la stipula di contratti integrativi e sono demandate esclusivamente le seguenti materie:


                              a)la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsione dell’UE, nazionali e regionali in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
                              b)le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna.
                              c)l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dall’art__, anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate;
                              d)la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
                              e)la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
                              f)la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura – ove esistenti ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 39;
                              g)i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l’adozione e l’uso e sempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;
                              h)rimborsi spese di cui all’art. 57;
                              i)indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all’art. 72;
                              j)definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
                              k)Congedi parentali;
                              l)premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Le erogazioni di cui al presente punto, devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalle normative emanate, in attuazione del protocollo del 23 Luglio 1993. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

                              Le seguenti materie, per la loro specificità sono oggetto di contrattazione aziendale o interaziendale

                              a)turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
                              b)materie demandate dal Dlgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche;
                              c)determinazione dei turni feriali di cui all’art.___;
                              d)modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
                              e)quanto delegato alla contrattazione dall’art.20 della legge 300/70;
                              f)altri sistemi di distribuzione dell’orario settimanale.
                              g)quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL.

                              Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa nel rispetto di quanto previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, si intende integralmente richiamata.

                              In occasione della contrattazione integrativa sia territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l’esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.

                                Art. Assistenza Integrativa

                                Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale, all’interno dell’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza, per individuare strumentazioni e schemi applicativi, nonché eventuali rapporti tra offerte di servizio e modalità di finanziamento, che una volta definiti saranno oggetto di contrattazione nazionale o territoriale.

                                TITOLO III - Attività Sindacali



                                Art. 41Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U. .

                                .

                                Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

                                a)-di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie del presente contratto;

                                b)-di rappresentanze sindacali,costituite ai sensi della legge 300/70

                                c) di rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’accordo sulle R.S.U. (allegato “A”)

                                L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

                                Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art.__ e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine

                                                .

                                Art. 42 - Permessi retribuiti

                                I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.

                                Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.

                                I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b e c) del precedente art. 14 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

                                Il diritto riconosciuto spetta a:

                                a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 200 dipendenti;

                                b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.

                                I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente.

                                Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.),tramite l’organizzazione Sindacale o nelle liste della quale è stato eletto.

                                                Art. 43 - Diritto di affissione
                                Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
                                                Art. 44 - Permessi non retribuiti
                                I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 11 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno.

                                I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

                                I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.

                                        Art. 45 - Referendum
                                Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale o alla categoria interessata.
                                        Art. 46 - Assemblee
                                Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

                                Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.

                                La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.

                                Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

                                Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

                                        Art. 47 - Delegato aziendale
                                Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

                                Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato G).

                                Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H).

                                Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

                                        Art. 48 - Norme Generali
                                Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H) ed all’Accordo R.S.U. (allegato A).

                                Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1° Gennaio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ed eventuali successive modifiche.

                                                Art. 49 - Contributi Associativi Sindacali
                                Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell’1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.

                                La delega conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale alla quale l’Istituto dovrà versarlo.

                                L’impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

                                L’Istituto verserà l’importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.

                                Le Segreterie Nazionali comunicheranno i nominativi dei suddetti dirigenti entro tre mesi, dalla sottoscrizione del presente Accordo.

                                        Art. 50 - Previdenza Integrativa
                                Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza, di cui All’allegato__ e di confluire nel Fondo denominato…………….
                                ·in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari ;
                                ·preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
                                ·al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata;

                                  convengono di confluire nel Fondo denominato…………….

                                  Le Parti stabiliscono:


                                1.II Fondo deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
                                2.l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei Quadri ;
                                3.l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo di effettuare un versamento al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;
                                4.il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
                                5.il Fondo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
                                6.possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo;
                                7.le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori;
                                8.le parti s’incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto - Adige sulla materia.

                                                NORMA FINALE


                                Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo d’intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l’applicabilità dell’intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

                                                Sesto livello

                                Vigili per i primi 12 mesi di servizio,meccanici.

                                Aiuto meccanico.

                                  Il vigile all’atto dell’assunzione é inquadrato al VI° livello e vi rimane per i primi 12 mesi di servizio.

                                  Il passaggio del vigile dal VI° al V° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI° livello.

                                  Il passaggio del vigile dal V° al IV° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di 24 mesi (12 mesi di permanenza nel VI° livello.e 12 mesi di permanenza nel V° livello.

                                                  .


                                  Art62

                                  Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate; nella misura massima di un’ora giornaliera.

                                  Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.

                                  Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell’orario settimanale previsto dalla Legge.

                                  A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.

                                  Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.

                                          Capo 9°Straordinario


                                          Art. 69

                                  E’ considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello prestato oltre il normale orario di lavoro contrattuale e successivo a quello previsto dall’art……
                                  Lo straordinario è ammesso per un numero di ore annuali che entro il 31.12.2002, non superino le 400 ore annue ed entro il 31.12.2003, non superino le 350 ore annue.

                                          Art__
                                  Quanto concordato ai precedenti articoli si applica secondo le norme stabilite dal CCNL…vigente… Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sul semestre precedente in sede aziendale con assistenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali.
                                  a.Chi si sottrae alla verifica paga una maggiorazione del 50%;
                                  b.Chi supera le ore annuali di straordinario paga, per le ore in eccedenza, la maggiorazione del 50%.
                                    Art. Banca delle ore

                                    Le parti, stante il ruolo della vigilanza privata, considerata attività ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell’Ordine Pubblico, ritenute le particolari esigenze del settore, che non trovano riscontro in alcun altro comparto produttivo o erogatore di servizi, convengono di istituire la banca delle ore la cui utilizzazione avverrà con le modalità di seguito indicate.
                                    1.Istituzione di un conto individuale ove confluiranno le prime due ore svolte oltre il normale orario giornaliero di lavoro contrattualmente previsto secondo i vari sistemi di distribuzione dell’orario a partire dal 1 luglio 2001.
                                    2.Semestralmente il lavoratore comunicherà all’azienda le modalità di fruizione dei riposi o del pagamento delle ore accantonate o della loro parziale utilizzazione.

                                    Qualora il lavoratore opti per il pagamento, questo avverrà con la retribuzione del mese successivo mediante corresponsione della quota della normale retribuzione oraria di cui all’art…… maggiorata di una percentuale del 30% a titolo di risarcimento del danno;

                                    Qualora il lavoratore opti per il recupero, questo avverrà con le modalità di seguito indicate. Il lavoratore avrà comunque diritto a percepire una maggiorazione del 5 %.

                                  3.Modalità di recupero.
                                      Qualora il lavoratore opti per il recupero, lo stesso avverrà mediante la concessione di permessi giornalieri nel mese successivo. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi, i periodi dal 10 Dicembre al 10 Gennaio e quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre (modalità recupero ore accantonate periodo di franchigia).

                                      Semestralmente l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate in banca

                                      La richiesta di usufruire dei permessi delle ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire con richiesta scritta precedente di almeno 15 giorni.rispetto alla fruizione

                                      Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta.

                                      Restano salvi gli eventuali diversi accordi stipulati in sede locale.

                                                      TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO




                                            Capo 1° Trattamento economico




                                          Art. 82 - Retribuzione normale
                                      Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi:
                                          1)salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art.83;

                                          2)eventuali terzi elementi di cui al successivo art 85;

                                                1)eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 86


                                      Art. 83 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
                                          Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell’elemento distinto della retribuzione prevista dall’accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano e la Quit riparametrata di cui all’art.9 del C.C.N.L 21 dicembre 1995, sarà il seguente:

                                          SALARIO UNICO NAZIONALE




                                      PAGA BASE TABELLARE CONGLOBATA
                                      LIVELLI
                                        paga conglobata

                                        al 30 apr.2001

                                      paga conglobata

                                      01.05.2001

                                        paga conglobata

                                        01.05.2002
                                        paga conglobata

                                        01.05.2003
                                      Quadro
                                      2.714.000
                                          2.887.357
                                      2.979.929 3.033.929
                                      IS
                                      2.528.000
                                          2.687.429
                                      2.769.714 2.817.714
                                      I
                                      2.402.000
                                          2.552.143
                                      2.627.571 2.671.571
                                      II
                                      2.274.000
                                          2.414.857
                                      2.483.429 2.523.429
                                      IIIS
                                      2.169.000
                                          2.301.964
                                      2.364.707 2.401.307
                                      III
                                      2.074.000
                                          2.200.000
                                      2.257.600 2.291.200
                                      IVS
                                      1.980.000
                                          2.099.036
                                      2.151.493 2.182.093
                                      IV
                                      1.900.000
                                          2.013.000
                                      2.061.000 2.089.000
                                      V
                                      1.812.000
                                          1.918.500
                                      1.961.700 1.986.900
                                      VI
                                      1.651.000
                                          1.745.429
                                      1.779.714 1.799.714

                                        Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:

                                        a.indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;

                                        b.indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1 novembre 1991;

                                        c.elemento autonomo speciale previsto dall’Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (L. 12.000);

                                        d.elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (L. 20.000).
                                        e.Quit riparametrata di cui all’art.9 del C.C.N.L 21 dicembre 1995,
                                                il salario unico nazionale é riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 69 ultimo comma, per tutto il personale ed é determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.


                                                Una tantum


                                                Ferma restando la decorrenza e la durata del personale contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data dell'8 Maggio 2001

                                                in relazione al periodo 1° ottobre 1999- 30 aprile 2001, verrà erogato un importo "UNA TANTUM" come da tabella sottostante. Dallo stesso, in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vancanza contrattuale.

                                                Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:

                                                In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° ottobre 1000 - 30 aprile 2001, l'importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un quindicesimo per ogni mese di anzianità.

                                                analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto.

                                                Ai fini dell'erogazione degli importi "UNA TANTUM" di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

                                                Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto.

                                                400.000
                                                150.000
                                                150.00
                                                Parametri
                                                01-mag -01
                                                1 genn -2001
                                                1 genn -2003
                                                270
                                                771.000 289.000 289.000
                                                240
                                                686.000 257.000 257.000
                                                220
                                                629.000 236.000 236.000
                                                200
                                                571.000 214.000 214.000
                                                183
                                                523.000 196.000 196.000
                                                168
                                                480.000 180.000 180.000
                                                153
                                                437.000 164.000 164.000
                                                140
                                                400.000 150.000 150.000
                                                128
                                                366.000 137.000 137.000
                                                100
                                                286.000 107.000 107.000

                                                Decorrenza e durata

                                                Il presente CCNL, stipulato in Roma l'8 maggio 2001, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istitui, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 1° maggio 2001 e scadrà il 30 aprile 2004 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993.

                                                Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.

                                                Le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.

                                                pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:

                                                Descrizione

                                                1) RUOLO TECNICO OPERATIVOal 30 apr 2001 al mag 2001

                                                1.a) Indennità per lavoro notturno (giornaliera)

                                                1.a.1. - Zona stradale e trasporto-scorta valori 7.875 8.900

                                                1.a.2. - Piantonamento fisso, sala conta e centrale 5.775 6.643

                                                operativa

                                                1.b) Indennità di rischio (giornaliera)

                                                1.b.1. - Zona stradale trasporto-scorta 4.200 4.950

                                                valori-piant.antirapina

                                                1.b.2. - Piantonamento fisso, sala conta e centrale 525 1.000

                                                operativa

                                                1.c) Indennità capo macchina (oraria) 735 790

                                                2) RUOLO AMMINISTRTIVO

                                                2.a) Indennità presenza (giornaliera) 525 1.000

                                                Le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili in caso di servizi promiscui verrà corrisposta l'indennità dell'attività prevalente e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità.

                                                3) INDENNITA' LAVORO DOMENICALE (ORARIA)

                                                - Al lavoratore che presti la sua opera nel giorno di domenica,

                                                spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60

                                                un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle

                                                ore 24 della domenica di lire: 1.050 1.129

                                                La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.

                                                Permessi annuali -festività

                                                Restano confermate il numero delle festività e permessi (viene ripristinata la festività del 2 giugno e trasformata in permesso la festività del S.Patrono.