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Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - Sottoscrizione definitiva CCNL 8/04/2013

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Roma, 18 aprile 2013

Oggetto: Sottoscrizione definitiva CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.


Si è concluso con la sottoscrizione definitiva del CCNL in oggetto, il lunghissimo e complesso percorso di rinnovo, avviato alla fine del 2008.
Non ci è stato ancora possibile elaborare in maniera precisa i dati della consultazione in quanto buona parte di essi ci è pervenuta solo negli ultimi giorni, ma, da una prima analisi si evidenzia un netto esito positivo.

Nella maggioranza dei territori i voti contrari ed astenuti sono un numero esiguo, in alcuni il numero è un pò più consistente anche se comunque il voto favorevole è nettamente in maggioranza, solo in quattro territori, e comunque per un numero molto basso di votanti, si è registrato in maggioranza il voto contrario. I dati saranno analizzati e resi pubblici nel dettaglio perché penso debbano essere oggetto di riflessione.

Nella stesura complessiva e definitiva dell'accordo, sono state apportate significative modifiche positive, così come è stata completata positivamente la parte speciale Servizi Fiduciari.

Nello specifico:

Classificazione del personale: alcune imprese, con la retribuzione di febbraio, avevano apportato modifiche importanti ai livelli di inquadramento dei lavoratori, utilizzando in modo strumentale e distorto il nuovo sistema classificatorio. Dopo un muro contro muro durato settimane, arrivando persino a minacciare il ritiro della firma da parte della Filcams, abbiamo convenuto di inserire una clausola che prevede il mantenimento, per i terzi livelli, del terzo livello anche per coloro che non svolgevano e non svolgono mansioni ad esso riferito.
Di conseguenza nel cambio di appalto ne è previsto il mantenimento, come per gli ad personam riferiti ai livelli super. Pur essendo già prevista nelle premesse del CCNL la clausola specifica su eventuali armonizzazioni relative al secondo livello di contrattazione, si è prevista una clausola di salvaguardia per specifiche norme relative alla classificazione presenti nella contrattazione integrativa, analoga a quella relativa ai terzi livelli.

Cambio appalto: si è alleggerita la norma relativa alle eventuali procedure di mobilità precedenti al cambio appalto (nella precedente stesura si prevedeva l'esenzione in tutto o in parte), prevedendola solo nel caso in cui vi fossero casi di esercizio del diritto di precedenza da parte di qualche lavoratore.

SERVIZI FIDUCIARI

Orario di lavoro: applicazione del DL 66, con possibilità di deroga al riposo giornaliero come per la Vigilanza Privata. Orario di lavoro articolato su 5 o 6 giorni. Vi sono molte similitudini con il complessivo articolato della Vigilanza Privata, ma con molti aspetti più semplici in quanto non adeguati alla specificità del settore;

Maggiorazioni: si prevedono tutte le maggiorazioni per le varie tipologie di lavoro straordinario, ma anche per il lavoro domenicale e festivo, con importi di poco inferiori a quanto previsto dal CCNL Multiservizi. Inoltre si prevede la maggiorazione per il sesto giorno, se pur solo del 10%. Sul piano politico il riconoscimento del sesto giorno ha comunque molta importanza.

Scatti di anzianità: si prevedono 6 scatti triennali, come per la Vigilanza, per un importo di 15 euro ciascuno, al quarto livello.

Armonizzazione contrattuale: si prevede una procedura di armonizzazione che vincola anche le imprese non sindacalizzate in quanto norma contrattuale. Si dovrà mantenere lo stesso trattamento economico monetizzando anche le eventuali differenze normative (es. permessi), in un superminimo assorbibile. Si potrà assorbire il 25% dei futuri aumenti, garantendo così anche una progressione economica ed un recupero del potere di acquisto.

Per tutto quanto non specificato nella parte speciale “servizi fiduciari” si applicherà la normativa della Vigilanza Privata. Va evidenziato in particolare il trattamento di malattia ed infortunio ivi compreso il periodo di comporto (chi proviene dal CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati o da quello del commercio ha trattamenti inferiori), ed il part time, che nel settore è molto diffuso. Il minimo contrattuale è di 24 ore settimanali e l’incidenza del lavoro supplementare può essere calcolata sugli istituti differiti o liquidata con il 38% di maggiorazione.

Pur riconoscendo, come più volte ci siamo detti, il basso salario, non si può che riconoscere l’alto livello della normativa prevista che riconferma tutti i diritti fondamentali, ormai troppo spesso messi in discussione, e nulla recepisce della peggiore legislazione sul lavoro più o meno recente.

Nella giornata odierna si terrà l’incontro previsto con Federsicurezza che, come già era emerso nello scorso incontro, non promette nulla di positivo. Successivamente sarà necessaria una riunione del coordinamento nazionale per decidere quale posizione assumere nel rispetto di quanto già deciso. E’ infatti necessario dare risposte in tempi brevi anche ai lavoratori che operano in imprese associate a Federsicurezza, non procrastinando nel tempo un improduttivo e, quasi certamente, inutile confronto.

Inoltre, sarà necessario programmare, in tempi brevi, un seminario di approfondimento che ci consenta di affrontare i prossimi anni con una linea condivisa.

Il testo definitivo è reperibile a questo link



p. la Filcams Cgil Nazionale
Sabina Bigazzi

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