11/7/1994 ore: 2:00

Gruppo Standa, Accordo integrazione CIA 11/07/1994

Contenuti associati

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 11 Luglio 1994 in Roma si sono incontrate le Segreterie Nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL con la Commissione trattante ed il Gruppo STANDA.

Premesso che in data 8 Luglio 1994 si è tenuto un incontro con il vertice del Gruppo STANDA nel corso del quale è stata manifestata alle OO.SS. la volontà di proseguire nella realizzazione del Piano di ristrutturazione e sviluppo del 1992, adeguando lo stesso alle mutate condizioni di mercato anche attraverso il ricorso alla diversificazione di formula ed alla specializzazione; tutto ciò finalizzato innanzitutto al risanamento ed al consolidamento del Gruppo. Le Parti, dopo avere esaminato l'andamento del Gruppo e verificata la situazione di sofferenza in cui versa e che comunque investe tutto l'intero settore della distribuzione a causa della congiuntura economica negativa, hanno convenuto sulla necessità di reincontrarsi entro la fine del mese di dicembre 1994 per un confronto di merito sugli adeguamenti che il Gruppo STANDA proporrà rispetto al Piano di cui all'Accordo Ministeriale del 10/12/1992. Le Parti hanno altresì convenuto incontri di approfondimento prima di Dicembre c.a.

- In relazione a quanto sopra e tenuto conto della complessità dei temi oggetto di confronto, nonché dell'interdipendenza con il quadro di riferimento che si determinerà per effetto del rinnovo del CCNL, le Parti confermano la validità del C.I.A. in vigore, ivi compresa quella relativa al "Premio di Produttività"; gli importi verranno corrisposti secondo le scadenze contenute nel C.I.A. 1989.

Si precisa che per il personale STANDA ed EUROMERCATO trasferito presso Aziende del Gruppo, l'Azienda corrisponderà i ratei maturati presso le unità di appartenenza secondo i criteri di produttività vigenti.

- Inoltre l'Azienda ha sciolto la riserva di cui al verbale di incontro del 14 giugno scorso, e conseguentemente le Parti hanno convenuto, per le sole Unità di vendita STANDA S.p.A, in via sperimentale e per l'anno 1994, un meccanismo collegato al recupero dell'incidenza delle differenze inventariali, come dagli appositi allegati (all. 1-2-3).

Le quote eventualmente maturate di tale premio saranno erogate con la retribuzione del mese di marzo 1995.

Le parti si danno atto che la sperimentazione di cui sopra potrà consentire per la parte di competenza un processo evolutivo delle relazioni sindacali decentrate. A tal riguardo l'azienda porterà avanti ogni autonoma iniziativa necessaria a recuperare disfunzioni organizzative o amministrative.

Le Parti convengono inoltre di attivare a livello territoriale specifici incontri nell'ambito dei quali dovranno essere confermati ai lavoratori i relativi atteggiamenti comportamentali, in sintonia con le disposizioni di legge in vigore.

Le Parti, nel riconfermare la validità del decentramento contrattuale sulle materie definite per i vari livelli di competenza nell'Accordo Integrativo del 1989, convengono che vanno rinsaldate le relazioni sindacali e il diritto di informazione e di confronto per individuare possibili soluzioni a specifici casi di ristrutturazione e riorganizzazione, anche derivanti da particolari condizioni legate a problematiche immobiliari. L'Azienda a tale proposito si riserva di informare le OO.SS. Nazionali e di fornire loro l'elenco delle filiali interessate. Le Parti a livello territoriale attiveranno specifici confronti i cui risultati saranno oggetto di un verbale d'incontro da inviare alle OO.SS. Nazionali.

Gli incontri territoriali dovranno esaurirsi entro il 15 settembre 1994 e le Parti si reincontreranno a livello nazionale entro il 20 dello stesso mese per eventualmente individuare le soluzioni più idonee.

- Per quanto riguarda il rinnovo dell'Accordo integrativo aziendale, le Parti attiveranno entro la fine del 1994 Commissioni Tecniche per definire meccanismi di produttività, redditività e qualità, che entreranno in vigore nel 1995.

- Relativamente alla Campania, l'Azienda ha confermato una nuova iniziativa a Caserta: in relazione a ciò verranno tenuti a livello territoriale incontri allo scopo di trovare soluzioni per il personale attualmente in CIGS.

- Il presente verbale di accordo è parte integrante del C.I.A. 1989 e la validità di tale accordo così integrato viene steso alle Società STANDA VENDITE INGROSSO S.p.A. e SODEIM S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AZIENDA LE OO.SS.


Allegato 1

REGOLAMENTO DIFFERENZE INVENTARIALI 1994

Il positivo contributo fornito dal personale di ciascun punto di vendita al raggiungimento del proprio obiettivo di incidenza percentuale delle differenze inventariali sulle vendite comporterà, in via sperimentale per il 1994, la erogazione di un premio annuo lordo, a tutto il personale del P. d. V. stesso, definito secondo i seguenti criteri e modalità

a) L'obiettivo di incidenza D.I. sulle vendite, definito per ogni P.d.V. della Divisione Magazzini e della Divisione Supermercati relativamente alle grandi superfici non potrà superare la soglia del 2,50% e del 2% per i supermercati autonomo della Divisione Supermercati.

b) A tutto il personale del P.d.V. che avrà raggiunto e superato il proprio obiettivo di incidenza % delle differenze inventariali sulle vendite verrà erogato un premio annuo lordo di L. 50.000.

c) Il premio di L. 50.000 viene in ogni caso corrisposto se l'incidenza % onseguita delle differenze inventariali sulle vendite è inferiore all'1%.

d) Il premio conseguito dal personale del p.d.V. viene triplicato e diventa pertanto di lire 150.000 lorde se la rispettiva Divisione di appartenenza avrà conseguito e/o ,superato il proprio obiettivo complessivo di % incidenza di differenze inventariali sulle vendite che per il 1994 per la Divisione Magazzini è pari all'1,62% e per la Divisione Supermercati è pari all'1,44%

e) Il premio conseguito dal personale a tempo indeterminato del P.d.V., proporzionato all'orario di lavoro medio annuo per il part-time, sarà erogato al personale in forza entro il mese di Marzo 1995.

f) L'importo del premio sarà liquidato pro-quota per ogni mese intero di servizio prestato nel caso in cui il lavoratore non abbia al 31 dicembre 94 un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi, o non abbia espletato attività nell'anno per un pari periodo.

g) Gli importi del premio verranno corrisposti in misura uguale per tutti i livelli.

h) Gli importi di cui ai punti precedenti sono esclusi dal computo del T.F.R. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Close menu