27/2/2013 ore: 2:00
Luxury Goods Italia, Luxury Goods Outlet, Capri Group, Accordo videosorveglianza 27/02/2013
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ACCORDO SINDACALE SU UTILIZZO IMPIANTI PER CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA
Il giorno 27 febbraio 2013 presso la sede di Firenze - Piazza della Signoria le società Luxury Goods Italia S.p.A., Luxury Goods Outlet S.r.l. e Capri Group S.r.l. (di seguito denominate <<le Società>>) rappresentate da Giovanni Cologni, Anna Chiti, Stefania Orselli, Pietro Solazzo
e
le Organizzazioni Sindacali Nazionali nelle persone di Daria Banchieri per la FILCAMS – CGIL, Carlo Di Paola per la FISASCAT – CISL, Gianni Rodilosso ed Enrico Cecchi per la UILTuCS – UIL, e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ed Aziendali nelle persone di Luana Rossi, Hugo Bertalmio, Sergio Pimpinella, Fabio Fratini, Stefano De Benedictis, Raffaella Auletta, Laura Colombo, Alessandro Meyer, Norman Di Lieto, Nicola Gobber, Loretta Gallinacci
Premesso che:
·L’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”;
·L’art. 4, comma, 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”;
·Il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall’uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro;
·Il divieto di controllo ha per oggetto “l’attività dei lavoratori” e non soltanto l’attività lavorativa, intendendosi per tale l’intero comportamento umano nel luogo di lavoro;
·Nella nozione di “impianti audiovisivi ed altre apparecchiature” possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione di immagini e/o di suoni e/o dati, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell’attività dei propri dipendenti;
·Ai fini dell’operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo, ovvero esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente;
·Nella disciplina dettata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l’attività del lavoratore;
·Il D. Lgs. 196/2003, attuativa delle citate Direttiva e Convenzione, ha considerato quale dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lett. b);
·Nel corso del tempo <<le Società>> e le OOSS sindacali avevano già affrontato il tema della necessità di prevenire aggressioni al patrimonio aziendale e, laddove erano presenti RSU o RSA, avevano con appositi accordi sindacali convenuto sull’opportunità di installare impianti di videosorveglianza - cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini - all’interno delle sedi aziendali al solo esclusivo fine di tutelare i propri beni patrimoniali e l’incolumità dei propri dipendenti e altresì di contenere i furti delle merci che incidono in termini negativi sui risultati economici dell’impresa;
·Parimenti <<le Società>> avevano richiesto ed ottenuto apposita autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza alle D.T.L. competenti per quei negozi laddove non erano presenti RSU o RSA;
·In considerazione dell’evolversi della complessità aziendale e della numerosità dei negozi presenti in Italia, è sorta l’esigenza di armonizzare la gestione della videosorveglianza e del controllo accessi, creando procedure omogenee e coerenti in tutti i siti presenti in Italia;
·<<Le Società>> e le OO.SS. nazionali e territoriali, nonché le RSU e RSA presenti già da tempo disciplinano tramite accordi sindacali (Contratti Aziendali di Lavoro) materie diverse le cui statuizioni vengono applicate al personale aziendale su tutto il territorio nazionale a prescindere dalla presenza di RSU o RSA;
·Vigenti disposizioni di legge hanno introdotto la possibilità di realizzare a livello aziendale accordi o intese finalizzati a regolare le modalità di utilizzo degli impianti audiovisivi in deroga a disposizioni di legge e contrattuali collettive;
·<<Le Società>> e le OO.SS. nazionali e territoriali, nonché le RSU e RSA presenti, convengono sull’opportunità di gestire in maniera omogenea sul tutto il territorio nazionale, anche uniformando le attuali modalità convenute nei singoli accordi sindacali e disposte dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti D.T.L., il processo di installazione ed aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza e controllo accessi, nonché le modalità di utilizzo, accesso e conservazione dei dati scaturenti dai medesimi, e si dichiarano disponibili a concordare le appropriate modalità all’interno di un accordo quadro nazionale, anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
·<<Le Società>> e le OO.SS. nazionali e territoriali, nonché le RSU e RSA presenti, convengono altresì sull’opportunità di razionalizzare i costi di gestione di suddetti sistemi centralizzandone la gestione presso la sede centrale di Guccio Gucci – via Don Lorenzo Perosi 6 – Casellina – Scandicci (FI);
Considerato che:
A.<<Le Società>> dichiarano che il fenomeno dei furti e delle aggressioni al patrimonio aziendale, nonostante i controlli effettuati ed i sistemi di prevenzione in essere, è ancora reale su tutto il territorio nazionale, cosi come è altrettanto reale la necessità di tutelare l’incolumità dei propri dipendenti;
B.Per la sicurezza nello svolgimento della propria attività commerciale e per il duplice scopo di tutelare la merce ed i beni patrimoniali dell’azienda e dell’altro di incrementare l’adozione di misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare l’aggressione al patrimonio aziendale ubicato all’interno dei propri locali, <<le Società>> hanno la necessità di continuare ad utilizzare i sistemi di videosorveglianza e di controllo accessi nei negozi a marchio Gucci presenti sul territorio nazionale;
C.Viene ribadito che detti sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza, di tutela dell’incolumità dei propri dipendenti nonché del patrimonio aziendale e della merce da eventuali tentativi di furto o scasso all’interno dei propri locali, nonché a prevenire l’ingresso non autorizzato all’interno delle aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso;
D.<<Le Società>> e le OO.SS. nazionali e territoriali, in forza delle vigenti disposizioni di legge, ritengono opportuno regolamentare in maniera univoca e dettagliata le modalità di installazione, utilizzo, accesso e conservazione dei dati scaturenti dai sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi presenti in tutti i negozi a marchio Gucci sul territorio nazionale;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
1.1La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente accordo;1.2Le Parti convengono che gli scopi enunciati nei punti B e C di quanto riportato nelle sopra esposte Considerazioni sono leciti;
1.3Le Parti concordano di disciplinare all’interno di questo accordo il processo di installazione ed aggiornamento dei Sistemi di Videosorveglianza e Controllo Accessi, nonché le modalità di utilizzo, accesso e conservazione dei dati scaturenti dai medesimi che troverà applicazione in tutti i negozi a marchio Gucci presenti in Italia, anche laddove non vi è una presenza d RSU o RSA;
1.4La composizione, ubicazione e caratteristiche del Sistema di Videosorveglianza e di registrazione dei relativi dati - dettagliato per ciascun negozio a marchio Gucci presente sul territorio nazionale - è riportata nell’allegato 1 Planimetrie e nell’allegato 2 Schede e Specifiche tecniche. La presenza e le modalità di utilizzo delle control-room sono dettagliate nell’allegato 2;
1.5Il Sistema Controllo Accessi e di registrazione dei relativi dati – così come dettagliato nell’allegato 1 per ciascun negozio - sarà costituito da:
-
a)un lettore badge di prossimità installato al varco dell’area considerata riservata che controllerà l’apertura automatica dell’elettroserratura della porta e/ cancello che consente l’ingresso nell’area;
b)un badge nominativo di prossimità che sarà consegnato a ciascun dipendente e/o Visitatore autorizzato ad accedere nell’area riservata
c)una centralina elettronica collegata ad un computer dotato di specifico software che accredita i Dipendenti e Visitatori autorizzati all’accesso nell’area riservata tracciandone e memorizzandone il nominativo, la data e l’orario di accesso
1.7In considerazione della centralizzazione presso la <<Sede Gucci>> della gestione del Sistema di Videosorveglianza e di Controllo degli accessi, le OO.SS. nazionali e territoriali e le RSU e RSA firmatarie del presente accordo intendono delegare disgiuntamente – e con la sottoscrizione del presente accordo delegano a tutti gli effetti – i rappresentanti sindacali dei negozi Gucci di Firenze – Via Tornabuoni 73r - e Leccio (Reggello) – Viale Europa, 8 – alle operazioni necessarie alla gestione del Sistema di Videosorveglianza e del Sistema di Controllo Accessi come di seguito dettagliate, in quanto dislocati nella provincia di Firenze e pertanto in grado di intervenire tempestivamente nelle operazioni cui si rende necessario la presenza dei rappresentanti sindacali. Di seguito i suddetti saranno denominati <<Rappresentanti Sindacali>>; Le Parti convengono che le spese di trasferta che si renderanno necessarie ai <<Rappresentanti Sindacali>> saranno interamente a carico de <<Le Società>> e che le ore necessarie all’espletamento delle loro funzioni come sopra dettagliate saranno a tutti gli effetti ore di lavoro – sino ad un massimo di 8 giornaliere - e come tali retribuite. Oltre alle suddette spese documentate, in considerazione della particolare attività svolta si conviene di riconoscere per ogni giorno di trasferta dovuta alle suddette attività un importo aggiuntivo in cifra fissa pari a euro lorde 20,00 ( =venti,00=), oltre alle spese documentate.
1.8Al fine di consentire la piena conoscenza dei lavoratori interessati dell’attivazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza nei punti vendita in Italia e dei diritti che gli stessi possono esercitare, nonché degli obblighi in capo al datore di lavoro, le Parti convengono sull’opportunità che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nominino e deleghino – e con la sottoscrizione di questo accordo delegano - un Coordinatore Sindacale preposto al Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi per ciascuna delle seguenti aree geografiche: Nord Italia (con competenza sui negozi Gucci ubicati in Piemonte, Lombardia, e Veneto), Centro Italia (con competenza sui negozi Gucci ubicati in Emilia Romagna, Toscana) Sud Italia (con competenza sui negozi Gucci ubicati in Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna).
-
Il Coordinatore Sindacale preposto al Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi laddove non siano presenti RSA o RSU nel punto vendita interessato, avrà il compito e la funzione di:
a.Verificare che la composizione, ubicazione e caratteristiche del Sistema di Videosorveglianza e di registrazione dei relativi dati - così come stabilita dalle specifiche planimetrie consegnate dall’azienda – sia conforme ed aderente alla realtà del negozio;
b.Portare a conoscenza ed illustrare ai dipendenti interessati - di concerto e con il supporto del Security Department - la normativa vigente in materia di Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi e altresì del contenuto del presente accordo;
c.Rendere edotti i dipendenti interessati circa il numero, l’ubicazione e le specifiche tecniche delle telecamere e dei dispositivi di controllo accessi (lettori badge di prossimità) presenti nella loro sede di lavoro - anche attraverso il supporto del Security Department e delle planimetrie che all’uopo gli verranno consegnate dalle Società – nonché l’ubicazione ed il funzionamento del software collegato al sistema di videoregistrazione delle immagini e del controllo degli accessi;
d.Informare i dipendenti delle modifiche che si renderanno necessarie sul numero e sull’ubicazione delle apparecchiature del Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi e altresì quelle che si renderanno necessarie al presente accordo;
e.Sottoscrivere congiuntamente alle <<Società>> le planimetrie del negozio contenenti il numero, la tipologia, l’ubicazione ed il funzionamento dei Sistemi di Videosorveglianza e Controllo Accessi – così come eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare in termini di numero e/o ubicazione delle apparecchiature (ivi compreso l’ubicazione del software collegato al sistema di videoregistrazione delle immagini e del controllo degli accessi);
f. Rendere edotti i dipendenti sulle procedure stabilite nel presente accordo.
I nominativi dei Coordinatori Sindacali preposti al Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi – nominati e all’uopo delegati Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - saranno da queste ultime comunicate per scritto alla Società, così come sarà comunicata in medesima modalità ogni eventuale modifica/sostituzione;
Le Parti convengono che le spese di trasferta che si renderanno necessarie ai Coordinatori Sindacali preposti al Sistema di Videosorveglianza e Controllo Accessi saranno interamente a carico de <<Le Società>> e che le ore necessarie all’espletamento delle loro funzioni come sopra dettagliate saranno a tutti gli effetti ore di lavoro – sino ad un massimo di 8 giornaliere - e come tali retribuite.
Oltre alle suddette spese documentate, in considerazione della particolare attività svolta si conviene di riconoscere per ogni giorno di trasferta dovuta alle suddette attività un importo aggiuntivo in cifra fissa pari a euro lorde 20,00 (=venti,00=), oltre alle spese documentate.
1.10Le Parti si danno reciprocamente atto che rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge impone in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
1.11<<Le Società>> continueranno ad utilizzare detti dispositivi in conformità all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi;
1.12<<Le Società>> s’impegnano a garantire la stretta osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione di Dati Personali) nonché le regole indicate dal Garante, con particolare riferimento al Provvedimento Generale del Garante del 29 Aprile del 2004, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine le parti s’incontreranno con cadenza biennale per la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme legali e contrattuali, l’uso di detto dispositivo di controllo e registrazione degli accessi;
1.13<<Le Società>> s’impegnano a raccogliere solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, ed a tal fine rimanda all’allegato 1 il dettaglio per ciascun negozio a marchio Gucci presente sul territorio nazionale dell’ubicazione delle telecamere e/o dei lettori badge di prossimità, installati e/o da installare - in caso di nuova installazione o integrazione – così come indicato nelle piantine allegate. Nel succitato paragrafo saranno altresì dettagliati per ciascun negozio il numero e la tipologia delle telecamere installate e/o da installare, il numero dei lettori badge di prossimità, nonché l’ubicazione del software collegato al sistema di videoregistrazione degli immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza e altresì quello preposto a memorizzare i dati provenienti dal controllo degli accessi.
1.14Per quanto concerne le specifiche tecniche delle telecamere installate e/o da installare, nonché del sistema di controllo degli accessi si rimanda a quanto convenuto nell’allegato 2;
1.15<<Le Società>> provvederanno ad informare i propri dipendenti, fornitori o collaboratori a vario titolo, delle responsabilità di natura civile, penale e personale che possono derivare da un non corretto utilizzo delle apparecchiature in questione;
1.16I dati raccolti – siano essi provenienti dal Sistema di Videosorveglianza o dal Sistema di Controllo Accessi - continueranno a non essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, da quelle enunciate nei punti B e C delle sopra esposte Considerazioni, fatte salve le esigenze di polizia o di pubblica autorità, e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi;
1.17La conservazione totale o parziale delle immagini provenienti dal Sistema di Videosorveglianza e dei dati derivanti dal Sistema Controllo Accessi (nominativo, data e orario di ingresso nelle aree riservate) viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti B e C delle sopra esposte Considerazioni, fate salve le esigenze di polizia o pubblica autorità, e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi;
1.18Le immagini e i dati provenienti dai Sistemi di Videosorveglianza e Controllo Accessi saranno conservati fino a =7= (sette) giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati. La loro conservazione ulteriore sarà prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia di cui, fatti i salvi i divieti e i limiti di legge e/o disposizioni delle medesime autorità, ne sarà data tempestiva comunicazione ai <<Rappresentanti Sindacali>>;
1.19In ogni caso ed in ogni momento i dati derivanti dal Sistema di Videosorveglianza e dal Sistema di Controllo Accessi (nominativo, data e orario di ingresso nelle aree riservate) dovranno essere forniti alla autorità giudiziaria od alla autorità di pubblica sicurezza, se da loro espressamente richiesti, nel cui caso ne verrà data tempestiva comunicazione ai <<Rappresentanti Sindacali>>;
1.20Il software collegato all’apparato di videoregistrazione delle immagini provenienti dal Sistema di Videosorveglianza e dal Sistema di Controllo Accessi tramite lettori badge di prossimità installato nei negozi – così come dettagliato nell’allegato1 - sarà collegato ai personal computer presenti nelle receptions della <<Sede Gucci>>, e verrà utilizzato dagli operatori di security facenti capo al Security Department;
1.21L’accesso ai software predisposti alla registrazione delle immagini del Sistema di Videosorveglianza e dei dati del Sistema di Controllo Accessi tramite lettori badge di prossimità saranno protetti da password, così come protetti da password saranno i personal computer sui quali risiede il medesimo software;
1.22<<Le Società>> s’impegnano a richiedere alle società di manutenzione di detti software il settaggio di una password che consenta l’accesso a ciascun software ed ai dati in esso contenuti. Dette password dovranno essere per metà consegnata agli operatori addetti al Security Department e per la rimanente metà ai <<Rappresentanti Sindacali>>;
1.23Le società di manutenzione preposte dovranno altresì trascrivere ciascuna relativa password nella sua interezza su foglio di carta riportante altresì data, ora e nominativo di chi ha effettuato l’operazione. Detti fogli dovranno essere riposti in busta chiusa, sigillata e controfirmata dai rappresentanti del Security Department e dei <<Rappresentanti Sindacali>>. Dette buste sigillate – ciascuna riportante la specifica del Sistema cui si riferisce - verranno custodite presso la cassaforte della portineria della <<Sede Centrale>>;
1.24Le società di manutenzione preposte dovranno effettuare le suddette operazioni alla presenza contestuale di rappresentanti del Security Department e dei <<Rappresentanti Sindacali>>;
1.25I nominativi degli operatori del Security Department e dei <<Rappresentanti Sindacali>> che potranno avere accesso alla visione delle immagini residenti sul software collegato al Sistema di Videosorveglianza e dei dati residenti sul software collegato al Sistema di Controllo Accessi sono elencati nell’Allegato 3 del presente accordo – a tutti gli effetti parte integrante dello stesso;
1.26A seguito di eventi o situazioni illecite a danno del patrimonio aziendale e/o del personale dipendente o indiretto, o di fatti denunciati alle autorità competenti, così come ai punti precedenti, si potrà procedere alla visione delle registrazioni residenti sul software collegato al Sistema di Videosorveglianza e dei dati residenti sul software collegato al Sistema di Controllo degli Accessi tramite lettori badge di prossimità secondo le modalità stabilite ai punti che seguono;
1.27Salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, di cui comunque dovrà essere data immediata comunicazione ai <<Rappresentanti Sindacali>>, l’accesso alle immagini residenti sul software collegato al Sistema di Videosorveglianza e l’accesso ai dati residenti sul software collegato al Sistema di Controllo Accessi tramite lettori badge avverrà in maniera congiunta dai rappresentanti del Security Department e dai <<Rappresentanti Sindacali>> che potranno accedere ai suddetti software digitando la parte di relativa password a loro esclusivamente assegnata. Nel caso in cui le immagini e/o i dati visionati siano relativi ad un negozio ove è presente RSU o RSA, sarà cura dei <<Rappresentanti Sindacali>> darne loro notizia;
1.28Tuttavia, qualora non fosse presente alcun componente dei <<Rappresentanti Sindacali>>, seppur contattati, si potrà accedere alla visione delle immagini residenti sul software collegato al Sistema di Videosorveglianza e/o dei dati residenti sul software collegato al Sistema di Controllo Accessi tramite lettori badge aprendo il relativo plico sigillato custodito nella cassaforte – così come stabilito ai punti 1.22 e 1.23 che precede – ed utilizzando la password nella sua interezza, dandone però tempestiva informazione ai <<Rappresentanti Sindacali>> indicati nell’Allegato 3 - ed annotando su apposito registro, custodito in cassaforte unitamente ai plichi, la motivazione dell’intervento, l’orario e il nome dei <<Rappresentanti Sindacali>> contattati – che a loro volta ne daranno notizia alle RSU o RSA competenti, se presenti;
1.29Nel caso in cui sia necessario attivare la procedura di cui al punto che precede sarà onere de <<Le Società>> richiedere tempestivamente alle società di manutenzione del relativo software la cancellazione della password in uso ed il settaggio di una nuova password secondo le modalità stabilite ai punti che precedono;
1.30Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto qui contenuto avrà efficacia dal momento in cui le operazioni necessarie alla centralizzazione della gestione dei Sistemi di Videosorveglianza e Controllo Accessi saranno terminate. Sarà pertanto cura de <<le Società>> darne tempestiva comunicazione scritta alle OO.SS. e RSU, RSA firmatarie del presente accordo;
- In attesa che la centralizzazione della gestione dei Sistemi di Videosorveglianza e Controllo Accessi sia terminata, le operazioni afferenti la gestione di detti Sistemi verranno svolte in ciascun singolo punto vendita dai rappresentanti del Security Department e dalle RSU ed RSA dell’unità locale. Laddove non vi siano presenti RSA o RSU troverà applicazione quanto previsto al punto 1.7 che precede.
Allegato 1 Planimetrie indicanti complessivamente e per ogni sede:
-
a.Numero ed ubicazione delle telecamere.
b.Ubicazione dei lettori di prossimità dei badge attivi con specifica indicazione delle nuove installazioni.
gli allegati 1 e 2 sono ripetuti per ciascun singolo negozio e raccolti in fascicoli distinti per sede così come segue:
fascicolo 2 Gucci Firenze Duomo – Via Roma, 32/r
fascicolo 3 Gucci Firenze Kid/s – Via Tornabuoni, 81/r
fascicolo 4 Gucci Forte dei Marmi – Via Spinetti 41
fascicolo 5 Gucci Milano – Via Montenapoleone, 5/7
fascicolo 6 Gucci Milano Galleria – Galleria V. Emanuele (Via Ugo Foscolo)
fascicolo 7 Gucci Milano Malpensa – Aeroporto di Malpensa T1
fascicolo 8 Gucci Milano Corner Rinascente – Via Santa Radegonda 3
fascicolo 9 Gucci Bologna – Galleria Cavour, 9 e 1/d (magazzino)
fascicolo 10 Gucci Porto Cervo – La Passeggiata
fascicolo 11 Gucci Roma Condotti – Via Condotti 6, Via Condotti, 8
fascicolo 12 Gucci Roma Borgognona – Via Borgognona, 7/d
fascicolo 13 Gucci Roma Back Office– Via Mario dè Fiori
fascicolo 14 Gucci Roma Corner Rinascente – Piazza Fiume
fascicolo 15 Gucci Fiumicino – Aeroporto di Fiumicino Terminal C
fascicolo 16 Gucci Fiumicino – Aeroporto di Fiumicino Terminal G
fascicolo 17 Gucci Venezia 1 – Piazza San Marco 258
fascicolo 18 Gucci Venezia I1I – Calle Larga XXII Marzo
fascicolo 19 Gucci Verona – Via Mazzini, 34
fascicolo 20 Gucci Padova – Galleria Europa, 2/4
fascicolo 21 Gucci Treviso – Via Calmaggiore, 6
fascicolo 22 Gucci Capri – Via Camerelle, 35
fascicolo 23 Gucci Napoli – Via Calabritto, 4
fascicolo 24 Gucci Napoli Magazzino – Via Piazza dei Martiri
fascicolo 25 Gucci Outlet Leccio (Reggello) – Via Europa, 8
fascicolo 26 Gucci Outlet Leccio (Sandigliano -Bi) – Via Cesare Battisti
fascicolo 27 Gucci Outlet Agira – Contrada Mandre Bianche
fascicolo 28 Gucci – Spaccio aziendale di Casellina
Allegato 3 e 3.1- Elenco nominativo degli operatori del Security Department incaricati al trattamento dei dati e dei dipendenti ed RSU che potranno avere accesso alla visione delle immagini registrate ed ai dati residenti sul software collegato ai lettori badge di prossimità;
Allegato 4 - Atto di nomina a Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/2003.