28/7/1999 ore: 2:00

Maia, Macchine Industriali Maia, Gestione Immobiliare, scissione parziale art. 47 L. 428/90, Accordo 28/07/1999

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VERBALE DI ACCORDO



In data 28 luglio 1999 sono convenuti presso la Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi in Roma:

·per la MAIA SPA i Sigg. Caratelli, Ciarla, Pagliaroli, assistiti dal Sig. Fiorenzoni della CONFCOMMERCIO;

per la FILCAMS- CGIL il Sig. Amoretti e il Sig. Conti;
per la FISASCAT- CISL il Sig. Marchetti
per la UILTucs- UIL il Sig. Scardaone

unitamente alle strutture territoriali ed i delegati facenti parte della rappresentanza delle
RSU MAIA.

Premesso che la MAIA SPA ha comunicato alle 00.SS. il data 26 Maggio 1999 il programmato trasferimento d’Azienda ai sensi dell’ art. 2112 c.c. e art. 47 legge 428 del 1990, che in data 28 giugno il Tribunale di Roma ha concesso l’omologa al progetto stesso che è quindi stato scritto al Registro Imprese e pubblicato per estratto in data 13 luglio sulla G.U., che un primo incontro si è tenuto presso la CONFCOMMERCIO 1 “8 luglio 1999 durante il quale la MAIA ha fornito le informazioni contenute nel progetto stesso, e che quindi si è convenuto di svolgere un secondo incontro in data 28 luglio 1999, l’azienda ha esposto le ragioni che hanno portato alla decisione della scissione aziendale, ragioni in appresso sintetizzate.

La MAIA accanto alle tradizionali macchine movimento terra del partner “storico” Caterpillar, commercializza anche i prodotti di altri fornitori attraverso un’apposita sezione convenzionalmente denominata “Linee Nazionali”.

Le recenti evoluzioni di un mercato per sua natura molto competitivo mostrano un significativo incremento della domanda di cosiddette “piccole macchine” che, attualmente, vengono fornite alla società da un numero di fornitori diversi da Caterpillar.

La Caterpillar ha presentato una serie di nuove macchine che si pongono in diretta concorrenza con la maggior parte delle “piccole macchine” dei fornitori diversi da Caterpillar, già commercializzate dalla MAIA SPA.

Dette macchine saranno disponibili per la vendita in Italia a partire dell’ultimo trimestre del 1999.

Tenendo presente lo scenario economico testè descritto, la società si propone di raggiungere un duplice obiettivo:

a)cogliere le opportunità di sviluppo collegate all'incremento della domanda /di “piccole macchine”,
b)preservare i rapporti con i fornitori-chiave

Sia per effetto dell’incremento di quote di mercato, attualmente basse, che per l’aumento in atto e prevedibile del mercato stesso.

Peraltro, va aggiunto che attualmente la M.A.I.A. SPA commercializza la linea dei carrelli per il sollevamento Hyster, completata da altri prodotti nel campo del sollevamento e della movimentazione, la quale presenta con i prodotti “linee nazionali” molte analogie in termini di organizzazione, di distribuzione e di assistenza alla clientela e che identifichiamo convenzionalmente con “linee carrelli”.

A seguito quindi di un’attenta valutazione delle esigenze di organizzazione interna e della clientela, si ritiene di dover abbinare questi prodotti con quelli delle “linee nazionali”, raggruppandoli così in un settore più ampio denominato “MACCHINE INDUSTRIALI MAIA SPA” che si propone di presentarsi sul mercato con caratteristiche distintive rispetto alla situazione attuale.

Inoltre è stata colta l’opportunità di pervenire attraverso una separazione del ramo immobiliare, da un lato ad una più efficiente gestione degli immobili in questione e dall’altro ad una corretta utilizzazione economica, secondo criteri di autonomia e di mercato.

Non sono previste inoltre conseguenze sociali essendo mantenuto il livello occupazionale esistente al momento della scissione in quanto è stato conservato un equilibrato rapporto tra la forza lavorativa trasferita e l’organizzazione del lavoro.

Per le ragioni esposte non sono preventivate misure speciali per i lavoratori.

Le 00. SS. prendono atto di quanto esposto nella relazione aziendale e dopo ampia e approfondita discussione le parti convengono di addivenire al seguente accordo:


Gli accordi sottoscritti in materia economico - normativa con le 00.SS. firmatarie degli accordi in essere, conservano la loro validità anche nei confronti delle due nuove società formate, quali l’accordo relativo al ticket, agli scatti di anzianità, e alle relazioni sindacali, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo in merito all’ultimo argomento.

In particolare il premio di produttività previsto con l’accordo del 08/04/19 99, erogato in base ai risultati per l’anno 1999, verrà corrisposto in pari misura e allo stesso titolo dalle tre società prendendo come fatturato quello totale della M.A.I.A. e della MACCHINE INDUSTRIALI MAIA SPA dedotto l’eventuale fatturato tra le due società così come previsto dal citato accordo, il tutto verificato in un incontro congiunto da tenersi entro Febbraio 2000.

Si conviene di ridiscutere in relazione alla nuova situazione che si verrà a creare l’accordo relativo al coordinamento delle RSU.

Entro il 31/01/2000 le 00.SS. indiranno nuove elezioni delle RSU in tutte le unità produttive con numero di addetti superiori a 15 ove è necessario procedere al rinnovo; nella fase transitoria tra l’avvenuta scissione e il 31/01/2000, ovvero entro le elezioni delle nuove RSU, valgono le vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Per le MACCHINE INDUSTRIALI MAIA SPA l’unità di Roma e di Monterotondo viene considerata come unica unità produttiva a questo fine.

Nelle unità produttive con addetti superiori o uguali a 7 e inferiori a 16 verrà nominato un solo rappresentante sindacale che avrà compiti di rappresentanza sindacale unitaria con diritti e prerogative previste dallo Statuto per le RSA.

Per la regione Sardegna con le stesse prerogative verrà nominato un solo rappresentante sindacale.

Con le stesse prerogative verrà nominato un solo rappresentante sindacale per la società Gestione Immobiliare S.r.l.

L’azienda riconosce l’applicazione della Legge 300/70 a prescindere dai limiti numerici per le due società scisse, tale applicazione non include quanto regolamentato dal titolo terzo della Legge 3 00/70 sull’attività sindacale, articolo 19, in quanto già normato nel presente accordo.

Si conferma valido l’accordo relativo al diritto di informazione a livello nazionale anche per le MACCHINE INDUSTRIALI MAIA SPA, e a livello territoriale per le unità produttive con almeno 10 dipendenti.

Le Parti si danno atto che la dinamica delle tutele sindacali, come derivanti dal presente accordo con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 16 dipendenti, trae origine esclusivamente da diritti acquisiti dai lavoratori della Società scindenda.

La M.A.I.A. e le due società scisse si impegnano nei primi 3 anni a dare diritto di precedenza, nel caso di assunzione, al personale eventualmente in esubero a parità di professionalità richiesta, come estensione di quanto previsto dall’ articolo 47 legge 428 del 29/12/1990.

L’assegnazione del personale alle due società scisse sarà eseguita con il criterio prevalente della mansione attualmente svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale nel rispetto delle linee sopra delineate, delle competenze professionali possedute e necessarie alle nuove società o in conseguenza della consuetudini consolidate.

Il presente accordo adempie agli obblighi previsti in materia e pertanto le parti dichiarano esaurita la procedura prevista ai sensi della legge 428 del 29/12/1990 art. 47.

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