5/7/1974 ore: 2:00
Standa, Contratto Integrativo Aziendale 01/07/1974 - 30/06/1976
Contenuti associati
-
5 luglio 1974
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE NAZIONALE
Omissis
In applicazione di quanto previsto dall’art. 127 del CCNL 21 novembre 1973 e in ordine alle richieste delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma del 12 aprile 1974, nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:
Art. 1
PIANO DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZ1ONE
Premesso che le Organizzazioni Sindacali siano interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’Azienda alla adozione delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.
In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.
Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.
Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventualmente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le Organizzazioni Sindacali (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, provinciali e nazionali) e la Direzione Aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.
Art. 2.
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono:
—di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordo con il Patronato delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;
—di concordare con la Direzione Aziendale la scelta di Enti, Istituti e Centri di medicina specializzati cui ricorrere per la misurazione ed i rilievi dei parametri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri nonché per particolari indagini, ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;
—di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente, dell’Istituto e del Centro di Medicina specializzato, a tecnici di parte.
L’Azienda si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore.
Libretto Sanitario personale, ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alla malattia da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.
Ii libretto sanitario personale sarà conservato a cura del lavoratore.
Registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati, per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché delle assenze per infortunio e malattia. L’Azienda fornirà periodicamente tali risultati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli Istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta ed aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’Azienda.
Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva del lavoro potrà realizzarsi con l’attuazione della riforma sanitaria. In tale prospettiva si impegnano sin d’ora a collaborare con le Unità Sanitarie Locali mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.
Art. 3.
APPALTI
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata ai problema posto dalle Organizzazioni Sindacali, a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’Azienda, la legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21 novembre 1973.
L’Azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.
Art. 4.
SERVIZI SOCIALI IN RAPPORTO ALLA RIFORMA
Asili Nido.
L’Azienda accantonerà l’importo annuo di L. 50.000.000 che pone a disposizione di concrete iniziative di Enti locali, quale contributo finalizzato al miglioramento delle strutture e della gestione degli asili nido, avuto riguardo all’interesse dei dipendenti dell’Azienda.
L’erogazione del predetto importo formerà oggetto di accordi con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, con riferimento alle esigenze dei lavoratori del commercio ed in sintonia con le linee sociali del movimento sindacale.
Quanto sopra si aggiunge ai contributi che vengono mensilmente versati dall’Azienda a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e a quelli versati in applicazione dei precedenti accordi aziendali.
Mense
Premesso che le Organizzazioni Sindacali tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto presso mense di quartiere o interaziendale, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, la Azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.
Art. 5.
DIRITTO ALLO STUDIO
Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio i permessi retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del CCNL del 21 novembre 1973, vengono elevati a 160 ore nell’arco del biennio, a decorrere dal 1° lu-glio 1974.
Art. 6.
MALATTIA E INFORTUNIO
L’Azienda, quale trattamento di miglior favore, anticiperà ai lavoratori assenti per malattia o infortunio, per un periodo superiore a 15 giorni le indennità di malattia o infortunio (limitatamente all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta) di pertinenza dell’INAM, o dell’INAIL sotto forma di anticipo di cassa a tale titolo.
Il lavoratore ha l’obbligo di consegna del vaglia o assegno dell’istituto Assi-curatore (INAM o INAIL) in data immediatamente successiva al ricevimento.
In caso di malattia viene assicurata la normale maturazione delle ferie.
Art. 7.
CLASSIFICAZIONE
Le parti hanno proceduto ad un approfondito esame della situazione orga-nizzativa e operativa delle singole unità aziendali, ai fini della classificazione del personale anche per gli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 127 del vigente CCNL 21 novembre 1973. In conseguenza di ciò, fermo restando quanto previsto in materia di classificazione del personale dal Titolo secondo del citato contratto, hanno convenuto le seguenti condizioni migliorative:
—commesso alla vendita al pubblico (ivi compresi gli aiutanti commessi dopo 18 mesi di permanenza al V livello) e altre qualifiche assegnate dal CCNL al IV livello (prive di passaggio automatico da livelli inferiori;
4° livello per i primi 36 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello Super per ulteriori 36 mesi di effettivo servizio;
4° livello Extra successivamente;
—addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, addetto a mansioni qualificate promiscue dei depositi o centri di distribuzione (vedi allegato n. 3), e altre qualifiche assegnate dal CCNL del 21 novembre 1973 vigente al 5° livello;
5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello per ulteriori 36 mesi;
4° livello Super successivamente;
—addetto alle operazioni di magazzino o riserva delle unità di vendita (come da allegato n. 1);
5° livello per i primi 18 mesi di effettivo servizio in questo livello;
4° livello successivamente;
—addetto alle mansioni gerarchiche di manovalanza nelle unità di vendita (come da allegato n. 2): addetto carico-scarico e movimentazione; qualifiche assegnate dal CCNL al 6° livello per effetto dell’allargamento delle mansioni richieste dall’Organizzazione del Lavoro nell’Azienda;
5° livello fisso.
Norma transitoria.
Per tutto il personale in servizio al 30 giugno 1974, che per effetto del presente accordo abbia diritto ad uno o più passaggi automatici di livello oltre quello in cui si trova attualmente inquadrato, si procederà come segue:
—personale inquadrato al 4° livello Super: passa al 4° livello Extra dal 1° luglio 1974;
—personale inquadrato al 4° livello: passa al 4° livello Super dal 1° luglio 1974;
—personale inquadrato al 5° livello: passa al 4° livello alla scadenza contrattuale;
—personale inquadrato al 6° livello: passa al 5° livello dal 1° luglio 1974.
Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento all’inquadramento in atto al 30 giugno 1974 o, in ogni caso, a quello cui il personale aveva diritto per effetto della precedente contrattazione aziendale.
Art. 7/bis.
Ferme restando le mansioni attualmente svolte le parti concordano di inquadrare al 3° livello le seguenti figure:
a)specialista di ortofrutta;
b)specialisti salumi, formaggi e gastronomia;
c)specialisti carne;
d)personale addetto agli impianti, intendendosi per tale il controllo e la manutenzione anche preventiva di impianti e attrezzature tecniche, elettromeccaniche, termiche e/o idrauliche nonché la conduzione degli impianti di riscaldamento e/o termoventilazione.
Il controllo e verifica degli interventi straordinari sugli impianti eseguiti da terzi.
L’assistenza ai controlli e/o verifiche effettuate da Enti appositi.
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno reciprocamente atto:
—del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
—della richiesta dei lavoratori del Commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.
Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame (oltre che in sede aziendale, secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 127 del vigente CCNL) in sede di Commissione Paritetica di cui all’articolo 22, secondo comma del CCNL 21 novembre 1973, al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del Commercio al dettaglio.
Nota a chiarimento dell’art. 22 del CCNL 21 novembre 1973.
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al comma primo dell’art. 22 del CCNL 21 novembre 1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana,
Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata.
(Le festività previste dall’art. 33 del CCNL 21 novembre 1973, non costitui-scono assenza a questi effetti).
Art. 9.
PART TIME
Agli effetti dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale si precisa che:
a)l’orario di lavoro non potrà essere superiore alle 24 ore ed inferiore alle 12 ore;
b)l’orario di lavoro non potrà essere distribuito in periodi inferiori a 4 ore;
c)per il suddetto personale, in proporzione all’effettiva prestazione e sulla base convenzionale di 173 ore al mese per il calcolo della quota oraria, viene riconosciuta un’apposita indennità pari al 10% del minimo tabellare del livello di appartenenza;
d)il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge e da quelle del CCNL 21 novembre 1973 fermo restando che le relative clausole per le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione;
e)nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di un lavoratore già occupato a tempo pieno, l’azienda garantirà la liquidazione dell’indennità di anzianità avuto riguardo ai due periodi sulla base della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno in vigore al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro;
f)il personale già dipendente, che ne faccia espressa richiesta scritta, ha il diritto di priorità per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda a questo riguardo e per mansioni analoghe;
g)la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non comporta di per se novazione dello stesso.
I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.
Art. 10.
CONTRATTI A TERMINE
L’Istituto del Contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11
SCALA MOBILE
Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal 1° agosto 1974, ivalori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
Livelli Superiori 18 anniInferiori a 18 anni
e apprendisti
1° e 1° Super 34.23 —
2°-3°-4°- 5°-6°-7° 25.80 21.93
Per i punti di scala mobile che scatteranno a decorrere dal 1° novembre 1975 i valori giornalieri del punto per i lavoratori sono i seguenti:
LivelliSuperiori 18 anniInferiori 18 anni
e apprendisti
1° e 1° Super34.2325.80
2°-3°-4°- 5°.6°-7°
A norma del presente accordo, i punti di scala mobile in atto alla data del 31 luglio 1974, non potranno, in ogni caso, essere soggetti a rivalutazione.
Per ogni altro aspetto non contemplato dal presente articolo, seguiteranno ad avere piena applicazione i vigenti accordi nazionali di scala mobile per il settore del commercio.
Le parti si danno atto che la validità del presente articolo decadrà automaticamente nell’ipotesi in cui vengano stipulati accordi nazionali modificativi del vigente accordo nazionale di scala mobile 29 aprile 1957 e successive modifiche.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore, con riferimento esclusivo ai valori giornalieri del punto di scala mobile previsti dal presente accordo.
Art. 12.
PARTE ECONOMICA
A partire dal primo luglio 1974, le tabelle retributive per le provincie in cui per la generalità delle qualifiche sono stati raggiunti i livelli previsti dall’art. 72 del CCNL 21 novembre 1973, restano così determinate:
Premio aziendale
Livelli Paga di livello 10% Integrazione Totale
7°106.00010.60012.00022.600
5°120.40012.04012.00024.040
4°128.50012.85012.00024.850
4° Super134.80013.48012.00025.480
4° Extra137.50013.75012.00025.750
3°151.90015.19012.00027.190
2°170.80017.08012.00029.080
1°21850021.85012.00033.850
1° Super225.00022.50012.00034.500
Norma transitoria.
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà garantito, a decorrere dal 1° luglio 1974, un aumento retributivo complessivo lordo mensile sulla retribuzione di fatto di L. 18.000, così ripartito:
—L. 12.000 mensili a titolo di integrazione del premio aziendale del 10% corrispondente ai vari livelli retributivi, ivi compresi quelli del 4° Super e del 4° Extra; l’importo suddetto verrà erogato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 127 del CCNL 21 novembre 1973;
—L. 6.000 mensili, come quota retributiva utilizzabile per i passaggi di livello (fino al 4° Extra), previsti dall’art. 7 del presente accordo e dalla norma transitoria annessa allo stesso.
L’eventuale eccedenza verrà considerata assegno ad personam utilizzabile solo per la determinazione della retribuzione propria del livello superiore.
Norma transitoria speciale all’art. 12.
Al personale denominato “ addetto alla vendita o, che per effetto di accordi integrativi aziendali preesistenti avrebbe maturato nel semestre 1° luglio 1974-31 dicembre 1974, il passaggio alla categoria C1 Super (parametro 132) verrà corri-sposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1975 un importo utilizzabile per i successivi passaggi di livello, pari alla differenza retributiva tra il 4° livello Super e il 4° livello Extra.
Per chi avrebbe maturato il detto passaggio nel semestre 1° gennaio 1975 30 giugno 1975 l’importo sopra descritto, verrà corrisposto con decorrenza 1° luglio 1975.
Per chi avrebbe maturato detto passaggio nei semestre lo luglio 1975-31 dicembre 1975, l’importo sopra descritto verrà corrisposto con decorrenza 1° gennaio 1976.
Art. 13.
CONSIGLIO DEI DELEGATI
Le parti convengono che:
a)nelle singole unità produttive verrà affidato al Consiglio dei delegati in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;
b)nel Consiglio dei Delegati, composto dai lavoratori in forza all’unità produttiva, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle Aziende di cui all’art. 23 lettera a) della stessa legge vengono elevati:
a)2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974;
b)3 ore complessive annue per ciascun dipendente dal 1° gennaio 1975.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle Aziende di cui all’art. 13 lettera b) e e) della stessa legge, vengono elevati:
a)16 ore complessive mensili per il 1974;
b)24 ore complessive mensili dal 1° gennaio 1975.
Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 di-pendenti vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai comma precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio dell’attività di patronato e di tutela della salute.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
ASSEMBLEA
Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza lo luglio 1974.
NOTA A VERBALE
Nei casi di mancata costituzione dei Consigli dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 dal CCNL 21 novembre 1973, le strutture sindacali esistenti.
Art. 14.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.
Art. 15.
Il presente accordo ha decorrenza 1° luglio 1974 e scadenza 30 giugno 1976, salvo date diverse eventualmente previste, nel contesto, per i vari istituti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di incontrarsi successivamente in sede nazionale per l’esame dei problemi di applicazione della classificazione prevista dal presente contratto relativi:
a)al personale dipendente dalla Sede Centrale;
b)ai ricevitori-smistatori dei CEDI;
c)ai falegnami;
d)agli spaccatori-disossatori carni;
e)a ogni eventuale altra qualifica non prevista dal CCNL 21 novembre 1973 e dal e dal presente contratto;
f)alle provvidenze aziendali.
ALLEGATO N. 1.
Addetto alle operazioni di magazzino o riserva nelle unità dl vendita.
Addetto all’insieme delle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di movimentazione fisica, carico e scarico, sistemazione o stoccaggio delle merci, anche con l’uso di mezzi meccanici e/o elettromeccanici, imballo e disimballo, spunta, consultazione e compilazione di modelli semplici appositamente predisposti.
Nota a verbale n. 1.
Le parti sì danno atto che nell’ipotesi in cui al personale descritto al comma precedente venga affidata una mansione prevista dai Contratto Nazionale per l’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, esclusa la movimentazione delle merci, allo stesso viene riconosciuto lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita fermo restando lo svolgimento dell’insieme delle mansioni previste dalla figura.
Il personale in questione ha diritto di priorità. in rapporto alle specifiche esigenze dell’azienda, al passaggio nella qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita, conservando le sole mansioni previste dal CCNL vigente per tale qualifica.
Nota a verbale a. 2 - Allegato a. 1.
In funzione degli istituendi Centri di Distribuzione e dell’utilizzazione presso gli stessi degli attuali fornitori di reparto, le parti concordano di inquadrarli nella qualifica di “ addetto alle operazioni di magazzino o riserva nelle unità di vendita ”, riconoscendo agli stessi lo scorrimento di livello retributivo dell’addetto alle operazioni ausiliarie di vendita.
ALLEGATO N. 2.
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito delle unità di vendita.
Personale addetto a mansioni generiche di manovalanza nell’ambito delle unità di vendita (carico, scarico, pressacarta, insacchettatura, sistemazione, carrelli, movimento vuoti, pulizia, etc..).
MODIFICHE E CHIARIMENTI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 5-7-1974
Art. 3.
APPALTI
In relazione alle richieste da Voi avanzate relative alla disponibilità delle informazioni concernenti il problema da Voi posto in merito all’art. 3 del C.I.A. 5.7.74, l’Azienda precisa che tali informazioni saranno a Vostra disposizione entro il 31/12/ 1974.
Art. 5.
DIRITTO ALLO STUDIO
Ai fini di quanto previsto dall’art. 5 del C.I.A. 5.7.74 le parti concordano che i permessi giornalieri retribuiti previsti dal secondo comma dell’art. 44 del CCNL del 21.11.1973 possono essere usufruiti sia congiuntamente che disgiuntamente fino al limite delle 160 ore nell’arco del biennio di validità del C.I.A. 5.7.74.
Art. 6.
MALATTIA ED INFORTUNIO
In merito alla richiesta di chiarimento formulato e relativa ai motivi che hanno portato la nostra Società a richiedere ai lavoratori la firma di un documento in relazione alla corresponsione dell’anticipo di cassa della indennità di malattia o infortunio di cui all’art. 6 del C.I.A. 5.7.74, precisiamo quanto segue:
1)La firma di tale documento tendeva esclusivamente ad ottenere l’autorizzazione da ogni singolo lavoratore ad operare, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta dell’anticipo di cassa.
2)L’anticipo di cassa non è subordinato ad alcuna preventiva richiesta da parte dei lavoratori interessati e pertanto l’anticipo stesso è automatico con l’erogazione del foglio paga e contestuale alla trattenuta effettuata sullo stesso.
CHIARIMENTO DELL’ART. 36 DEL C.C.N.L. DEL 21 NOVEMBRE 1973
Le parti si danno atto che il godimento delle ferie avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del C.C.N.L. 1973.
Il, criterio di computo dei giorni di calendario consisterà. nel conteggiare dal primo giorno di ferie (incluso) a quello di effettivo rientro al lavoro (escluso). L’Azienda si impegna a rivedere, sulla base. del criterio suesposto eventuali situazioni difformi relative all’art. 36 del C.C.N.L. sopraindicato.
PROVVIDENZE AZIENDALI
In merito al punto (E) della dichiarazione a verbale allegata al Contratto Integrativo Aziendale 5 luglio “74 relativo alle “ provvidenze aziendali ” le parti hanno ravvisato l’opportunità di effettuare un esame più approfondito del problema tenuto anche conto della varietà ed eterogeneità di tali provvidenze.
L’Azienda, inoltre, prende atto delle proposte delle Organizzazioni Sindacali di presentare un progetto organico sulla materia.
Resta inteso che le “ provvidenze aziendali ” in atto continueranno ad avere efficacia e validità fino alla definizione del progetto organico.