19/2/2015 ore: 2:00

Zara Italia, esito incontro 13/02/20105

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Roma, 19 febbraio 2015


il 13 febbraio si è tenuto l'incontro programmato con Zara. Come condiviso nella riunione del coordinamento nazionale del 09 febbraio, abbiamo ripercorso la bozza inviata dall'azienda che trovate in allegato. Pur avendo corretto buona parte del documento presentato a luglio, in seguito alla precedente discussione, nel testo sono ancora presenti alcune criticità, che abbiamo puntualmente messo in discussione. In particolare, se pur non esaustivamente:

- sull'organizzazione del lavoro l'azienda aveva inserito una sorta di liberatoria sull'applicazione della legge 61, ed aveva mantenuto, addirittura in peggio rispetto alla precedente stesura, la salvaguardia di accordi individuali concordati con i singoli ad insindacabile giudizio dell'azienda;
-Zara Italia aveva anche introdotto un articolo che avrebbe riconosciuto la stagionalità per i contratti a termine stipulati per il periodo dei saldi e delle festività natalizie, scorporandoli così dal computo delle percentuali previste dal CCNL;
-Aveva riproposto l'aumento della maggiorazione per il lavoro festivo del 5% per tutte le festività e per la prima domenica dei saldi invernali ed estivi, con un aumento graduale della maggiorazione stessa, legato alla presenza collettiva al lavoro, solo per alcuni periodi dell’anno.

Abbiamo puntualmente ridiscusso i vari punti, secondo le indicazioni emerse dal coordinamento nazionale. Gli affidamenti conclusivi vedono chiariti alcuni aspetti importanti quali:

-ripristino dei testi su relazioni sindacali ed organizzazione del lavoro, così come erano stati sottoscritti;
-data l’indisponibilità dell’azienda ad individuare altre modalità di aumento della percentuale della maggiorazione per il lavoro festivo, mantenimento esclusivamente della maggiorazione al 35% per il lavoro festivo e per la prima domenica dei saldi estivi ed invernali;
-prevedere che l’articolo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sia rivolto ai genitori di bimbi piccoli e non solo alle madri.

Sul tema della stagionalità, l’azienda ha chiarito che il problema riguarda specificatamente 3 punti vendita che, essendo situati in luoghi di vacanza, in alta stagione hanno un allungamento dell’orario anche oltre la mezzanotte. In quegli specifici punti vendita è necessaria l’assunzione di un numero consistente di tempi determinati pe il periodo estivo che rischia di compromettere eventuali altre necessità.

Vi è stato un precedente lo scorso anno proprio in uno di quei negozi, Rimini/Riccione, dove la Filcams ha aperto una vertenza per salvaguardare le lavoratrici madri. La vertenza ha poi condotto ad un accordo. Ma proprio lì è emersa la necessità anche per noi di contrattare e gestire in anticipo l’organizzazione del lavoro in particolare per il periodo estivo. Si è quindi ipotizzato un rinvio ai quegli specifici territori, per contrattare, in via preventiva, l’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenti assunzioni a tempo determinato per il periodo estivo, a seconda delle problematiche esistenti, ivi comprese le lavoratrici madri.

Abbiamo infine convenuto, che l’azienda ci invierà una bozza con il riordino del testo, su cui noi apporteremo le nostre eventuali modifiche, in modo da giungere al prossimo incontro con u n testo definito, e quindi procedere alla sottoscrizione di un’ipotesi di accordo. Il prossimo incontro, programmato per il giorno 10 marzo, potrebbe essere posticipato al giorno successivo. Vi sarà, quindi, confermato con una prossima nota.


p. la Filcams Cgil Nazionale
Sabina Bigazzi

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Bozza di piattaforma primo CIA

Premesso che dal 2008, le OO.SS. e Zara Italia, hanno sviluppato un percorso di relazioni sindacali nazionali, sottoscrivendo due accordi uno sulle relazioni sindacali e uno sull’organizzazione del lavoro, le Parti concordano sulla necessità di sviluppare ulteriormente, di ampliare e in parte modificare anche quanto già condiviso al fine di consolidare le relazioni in essere in un’ottica maggiormente costruttiva e utile a prevenire potenziali situazioni di conflittualità a livello territoriale.

ACCORDO RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
Diritti di informazione e consultazione
La Zara Italia si impegna nei confronti delle proprie RSA, RSU, e le OO.SS. a livello Nazionale, ad ottemperare ai diritti di informazione ed esame congiunto, in adempimento di quanto previsto dal CCNL del terziario (od equivalenti, secondo il CCNL di tempo in tempo applicato dalla società), secondo le seguenti modalità:

    A)a livello nazionale le Parti si incontreranno, di norma, in una riunione annuale (prevedibilmente ad aprile). In occasione di tali incontri verranno fornite le informazioni necessarie, tra le quali:

    -strategie aziendali (sviluppo, nuove aperture);

    -andamento economico dell’Azienda (bilancio);

    -processi di riorganizzazione e ristrutturazione che comportino modifiche che abbiano riflessi sui livelli occupazionali; mercato del lavoro (tipologie contratti utilizzati, tempi pieni, tempi parziali e varie tipologie di orario, livelli di inquadramento, uomini e donne, eventuali dati disaggregati saranno individuati dalle parti di volta in volta);

    -effetti della Legge 125/1991 e D. Lgs. 198/2006 (art. 46), la Zara Italia, fornirà copia della denuncia biennale direttamente alle OO.SS. Nazionali, le quali si premureranno di trametterla alle proprie organizzazioni territoriali ed ai rappresentanti aziendali;

    -ai sensi dell’art. 24, comma 4, D. Lgs. 276/2003 la Zara Italia, a livello nazionale ed entro e non oltre il 31 marzo, fornirà comunicazione contenente, in via sintetica, il numero e i motivi (ove presenti, tenuto conto della riforma in senso “acausale” anche dei rapporti di somministrazione) dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati;

    -ai sensi dell’art. 24, comma 4, D. Lgs. 276/2003, riconoscendo che l’utilizzo del contratto di somministrazione di Zara Italia ricorre per ragioni di urgenza e necessità organizzativa o sostitutiva, la comunicazione di avvenuta stipula con l’indicazione del numero e i motivi (ove presenti, per le ragioni poc’anzi dette) del ricorso alla somministrazione, avverrà entro il giorno di venerdì della settimana successiva a quella di stipula dei contratti di somministrazione, mediante comunicazione effettuata a livello nazionale ed unitaria a mezzo fax indicato dalle stesse OO.SS. firmatarie il presente accordo, fatto salvo ove presenti le RSA/RSU di negozio mediante comunicazione con consegna a mano alle stesse rappresentanze;

    B)a livello decentrato, le Parti si incontreranno, su richiesta di una di esse, per l’esame congiunto che abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere territoriale. Nel corso di tale incontro l’Azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali, fornendo su richiesta le informazioni necessarie, temi quali:

    -sviluppo, nuove aperture;

    -processi di riorganizzazione e ristrutturazione, che comportino modifiche che abbiano riflessi sui livelli occupazionali nel territorio

    -organizzazione del lavoro ( calendario ferie, orario di lavoro, ecc….);

    -regimi di orari di apertura in relazione alle leggi regionali ed ai regolamenti comunali;

    -organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;

    -tutela salute e sicurezza.

    -le convenzioni tra Azienda e Ente Promotore per avvio di tirocini Legge 196/97 (e L. 148/2001, art. 11, e relativa disciplina Regionale), saranno su richiesta consegnate alla Rsa/Rsu per presa visione.

    C)A livello di singolo punto vendita, laddove presenti, verranno esaminate e gestite, problematiche afferenti l’organizzazione del lavoro, dalla RSA/RSU e/o OO.SS. territoriali e dal Responsabile Risorse Umane di Zona.


Diritti sindacali
Fermo quanto previsto dall’art 30 del CCNL del Commercio e Terziario (ovvero dal CCNL di tempo in tempo applicato dalla Società) in materia di Assemblee sindacali, qualora queste si svolgessero al di fuori dell’orario di servizio, ovvero durante il turno di riposo, entro i limiti di 12 ore annue, l’Azienda si impegna a corrispondere la retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del CCNL (ovvero la retribuzione di fatto determinata dal CCNL di tempo in tempo applicato dalla Società). La convocazione delle assemblee sarà comunicata entro 2 giorni prima dell’effettuazione delle stesse.

Eventuali criticità nella relazione sindacale tra RSA/RSU e Responsabile di Negozio si cercherà di gestirle e risolverle a livello territoriale tra OOSS territoriali e Responsabili Risorse Umane di Zona nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dagli art. 23 e 27 del CCNL 18 luglio 2008 (ovvero dal CCNL di tempo in tempo applicato dalla Società) e dello spirito dell’accordo integrativo.

ACCORDO LAVORATORI TEMPO PARZIALE
Già in data 08/01/2010 era stato siglato un accordo in cui si concordava quanto segue:
Premesso che:
- Zara Italia necessita di una organizzazione del lavoro tale da consentire una adeguata presenza di personale nelle varie fasce orarie, a seconda dei punti vendita e della loro collocazione;
- sono presenti lavoratrici e lavoratori a tempo parziale con articolazioni orarie diverse;
- le parti ritengono necessario armonizzare le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, in modo da migliorarne la qualità della vita lavorativa e dell’organizzazione della vita privata, con quelle commerciali dell’azienda;
nell’ottica di quanto previsto dal “Protocollo sul sistema di Relazioni Sindacali” le parti concordano quanto segue:
Principi
1) articolazione dell’orario sulla base di un massimo 4/6 moduli settimanali, da definire a livello territoriale nel modo, tempo, ripetizione/ciclicità e che rendano conciliabile la presenza al lavoro con l’organizzazione della vita privata e le esigenze commerciali; in questa formulazione, le OO.SS. riconoscono che sia rispettata l’indicazione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dall’art 2, comma 2, D. Lgs. 61/2000, non rappresentando pertanto la collocazione nei moduli di lavoro settimanale una forma di esercizio e/o applicazione di clausole di flessibilità;
2) sempre secondo il principio di conciliabilità tra organizzazione della vita privata ed esigenze organizzative e commerciali, pianificazione di moduli che tengano conto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro (es. alternanza sui turni di apertura – intermedio, ove necessario – chiusura) nell’arco della settimana e delle diverse settimane;
3) equità nell’usufruire del riposo nei giorni di sabato e/o domenica;
4) possibilità di accordi individuali, i quali, se compatibili con le esigenze organizzative del punto vendita di assegnazione, valutino le eventuali esigenze di genitorialità e/o personali, senza che ciò crei un uso aziendale o diritti collettivi alla revisione della modulazione dell’orario di lavoro.
Linee guida
A. Nel rispetto della normativa vigente in materia di Part Time, i turni si articoleranno su un massimo di tre fasce orarie giornaliere (es. apertura – intermedio, ove necessario – chiusura). L’ingresso, per la fascia in apertura, sarà quello di norma già stabilito per la necessaria apertura del punto vendita al pubblico, e potrà essere anticipato con previsione di due ulteriori fasce di orario apertura, a seconda delle esigenze organizzative nei diversi giorni della settimana (camion, allestimenti o altro). Gli orari di apertura – intermedio, ove necessario – e per l’uscita, fascia chiusura, verranno concordati a livello territoriale;
B. Nei negozi con apertura 7 giorni su 7, ferme restando le condizioni di miglior favore e compatibilmente con motivate esigenze tecnico organizzative, la nuova organizzazione del lavoro dovrà prevedere, nel rispetto dei principi di cui al punto 1,2 e 3, il maggior numero possibile di riposi coincidenti con il sabato e con la domenica. L’Azienda si impegna a non superare i 6 giorni di lavoro consecutivi.
C. I principi e le linee guida di cui sopra, sono applicabili a tutti i dipendenti con contratto part time, articolato su 6 o su 5 giorni, salvo quanto previsto ai principi di cui al punto “2” e “3”, applicabili anche per i lavoratori con contratto a tempo pieno.
L’organizzazione del lavoro, sulla base di quanto previsto dal presente accordo, verrà attuata con accordi fra Azienda e RSA/RSU e/o OO.SS territoriali, a livello territoriale si effettueranno periodici incontri di monitoraggio/verifica su richiesta di una delle parti.

LAVORO A TERMINE
L’azienda e le OO.SS. riconoscono, in via interpretativa, che le assunzioni a tempo determinato per motivi legati ai saldi stagionali, rappresentano una ragione di stagionalità ai sensi dell’art. 10, comma 7), lett. b), con esclusione di tali assunzioni, pertanto, dai limiti numerici e percentuali di cui al D. Lgs. 368/2001.

CONCILIAZIONE TEMPI - LAVORO

Stante l’elevata presenza di occupazione femminile il progressivo aumento delle maternità, le parti concordano sulla necessità ricercare soluzioni che permettano di conciliare, da un lato la possibilità di accudire i figli, dall’altro la possibilità di avere la migliore organizzazione commerciale dell'impresa per affrontare un contesto di mercato sempre più difficile.

Pertanto le parti concordano, in questa fase storica dell’impresa, sulla necessità di trovare azioni che possano agevolare l’organizzazione del tempo lavoro al fine di agevolare l’accudimento dei figli per le mamme con figli di età inferiore ai due anni senza compromettere l’organizzazione commerciale del punto di vendita.

In tal senso, le parti convengono che, compatibilmente con l’organizzazione del negozio e se reso possibile in ragione del numero di lavoratrici madri all’interno dello stesso (nel senso di non rendere eccessivamente gravosa o complicata l’organizzazione dei turni all’interno del negozio per tutti i lavoratori), per le lavoratrici madri fino all'anno di vita del bambino/a verrà garantito non più di 1 chiusura a settimana. Qualora non fosse possibile tale concessione, per le ragioni organizzative sopra esposte, a livello territoriale si cercherà una soluzione condivisa tra il Responsabile Risorse Umane e l’OO.SS territoriale e/o RSA/RSU;

Compatibilmente l’organizzazione del negozio e del numero di lavoratrici madri all’interno dello stesso (nel senso di non rendere eccessivamente gravosa o complicata l’organizzazione dei turni all’interno del negozio per tutti i lavoratori), per le lavoratrici madri fino al secondo anno di vita del bambino verrà garantito non più di 2 chiusure a settimana. Qualora non fosse possibile tale concessione, per le ragioni sopra esposte, a livello territoriale si cercherà una soluzione condivisa tra il Responsabile Risorse Umane e l’OO.SS territoriale e/o RSA/RSU;


Per le lavoratrici madri che abbiano usufruito interamente e in un’unica soluzione, immediatamente alla scadenza della maternità obbligatoria senza soluzione di continuità, del congedo parentale previsto dalla normativa legale e contrattuale collettiva, sino agli otto anni di vita del bambino, verrà concessa ove richiesta un’ulteriore aspettativa non retribuita di 12 mesi esclusivamente usufruibile in due trance da 6 mesi e non altrimenti frazionabile.
Tale tipologia di aspettativa, verrà riconosciuta tra le ipotesi ammissibili per accedere all'anticipazione del TFR, quindi oltre alle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile.

CONGEDI PER FORMAZIONE
Con l'obiettivo di promuovere e favorire la formazione, fermo restando quanto previsto all’art. 160 CCNL del Commercio e Terziario (o dal CCNL via via applicato) si stabilisce che nell’ipotesi di richiesta di congedo per formazione di durata minima di almeno quattro mesi consecutivi, la percentuale prevista al comma 5) del citato art. 160 del CCNL, da computare sul punto vendita di assegnazione del richiedente, sarà elevata al 5%, entro il limite massimo di accoglimento delle richieste di non più di numero tre lavoratori.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORO FESTIVO

Pur rimanendo fermi il principio della volontarietà a lavorare durante le giornate festive previste dall’art 142 CCNL del Commercio e Terziario (o dal CCNL via via applicato), in via sperimentale, per il primo anno di vita del seguente accordo, per favorire la produttività dei punti vendita in un contesto di mercato recessivo, si conviene tra le parti l’opportunità di incentivare ulteriormente il lavoro festivo, nelle giornate di cui all’art. 142 del CCNL del Commercio e Terziario (od equivalenti, secondo il CCNL di tempo in tempo applicato dalla società), mettendo l’azienda nelle condizioni di una migliore organizzazione commerciale del negozio.

Pertanto l’azienda riconosce, in via sperimentale per il primo anno dalla sottoscrizione del seguente accordo, a quei lavoratori, con un contratto di lavoro in essere della durata di almeno 30 giorni, che abbiano lavorato nei giorni festivi, di cui all’art 142 del CCNL del Commercio e Terziario (od equivalenti, secondo il CCNL di tempo in tempo applicato dalla società) e la prima domenica del periodo di saldi estivi e invernali, una maggiorazione per il lavoro festivo del 35%, non cumulabile con maggiorazioni previste da fonte collettiva nazionale.

Per quei lavoratori, con un contratto in essere di almeno 30 giorni, che lavorano nei giorni festivi previsti dal art 142 del CCNL del Commercio e Terziario (o equivalenti secondo CCNL applicato dalla società) nel periodo di dicembre e gennaio, la maggiorazione per il lavoro festivo, non cumulabile con maggiorazioni previste da fonte collettiva nazionale, crescerà al verificarsi di determinate condizioni nel punto vendita in cui si è prestata l’attività lavorativa:


    -Se il numero dei dipendenti presenti nel punto vendita è compreso tra 1% - 35% dei dipendenti in forza il giorno festivo (ad esclusione di dipendenti in maternità anticipata- obbligatoria), la maggiorazione sarà del 35%

    -Se il numero dei dipendenti presenti nel punto vendita è compreso tra 36% - 45% dei dipendenti in forza il giorno festivo (ad esclusione di dipendenti in maternità anticipata- obbligatoria), la maggiorazione sarà del 40%

    -Se il numero dei dipendenti presenti nel punto vendita è compreso tra 46% - 55% dei dipendenti in forza il giorno festivo (ad esclusione di dipendenti in maternità anticipata- obbligatoria), la maggiorazione sarà del 50%

    -Se il numero dei dipendenti presenti nel punto vendita è superiore al 55% dei dipendenti in forza il giorno festivo (ad esclusione di dipendenti in maternità anticipata- obbligatoria), la maggiorazione sarà del 60%



Si conviene tra le parti che la maggiorazione del lavoro festivo e la maggiorazione per il lavoro domenicale svolta anche durante il normale orario di lavoro hanno una funzione di incentivo all’incremento della produttività del punto vendita e pertanto daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

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