26/9/2018 ore: 17:19

La Corte Costituzionale demolisce un altro pezzo del Jobs Act: la Filcams protagonista del ricorso

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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n 23/2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti che definisce in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato.  La previsione di una indennità “risarcitoria” crescente in ragione della sola anzianità di servizio è secondo la Consulta contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. In parole povere uno dei cardini del cosiddetto Jobs Act è, secondo i giudici della Suprema Corte, incostituzionale. La vertenza riguarda il licenziamento di una pasticcera che si era rivolta agli Uffici della CGIL di Roma Nord dopo essere stata allontanata dal posto di lavoro nel dicembre del 2015 per motivi economici. Dopo l’impugnativa del licenziamento, l’azienda ha disertato le convocazioni formali, e i legali, Carlo De Marchis e Amos Andreoni, che assistevano la lavoratrice ne hanno chiesto la reintegra. Il giudice ha fatto una ordinanza di sospensione che ha consentito così il ricorso alla Corte. Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo che la rigidità della quantificazione economica della indennità risarcitoria legata esclusivamente alla anzianità di servizio (introdotta dal Jobs Act) contrasta con il riconoscimento del diritto al lavoro, alla sua tutela, e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 35 della Carta Costituzionale. La riforma voluta del Governo Renzi ha di fatto impedito al giudice di entrare nel merito di ogni singolo contenzioso legato al licenziamento del lavoratore, ivi compreso il comportamento delle parti. Il ruolo della magistratura viene ridotto ad un semplice assolvimento burocratico e privato della facoltà di effettuare valutazioni in base alla specificità di ogni singolo caso. “Riteniamo questa sentenza di assoluta rilevanza perché conferma il giudizio negativo che come Filcams e come Cgil abbiamo fin da subito espresso rispetto ad una norma iniqua che pone il lavoratore alla mercè del datore di lavoro, impedendo anche alla magistratura di compiere appieno il suo compito di valutazione dei fatti.  Un primo passo verso la riassegnazione del valore di dignità e tutela del lavoro è stato compiuto. Questo passo si va ad aggiungere a quelli che tramite accordi collettivi hanno difeso l’articolo 18 e di cui la nostra categoria, a partire dal settore degli appalti e del turismo, si è resa protagonista in questi anni.” Dichiara Cristian Sesena Segretario Nazionale Responsabile del Mercato del Lavoro e del Settore Turismo Pubblici Esercizi.