30/6/2016 ore: 10:06

Milano, class action delle lavoratrici degli appalti scolastici nei confronti dell’Inps

Il 30 giugno chiudono, dopo le scuole elementari, anche le scuole materne del Comune di Milano. Per tanti significa l'avvicinarsi di un periodo sereno  di ferie e/o vacanze, ma non per tutti.

Per le lavoratrici che hanno garantito da settembre a giugno i servizi di ristorazione, pulizia e ausiliariato nelle scuole milanesi si avvicinano due mesi (tre per quelle elementari) in cui non percepiranno alcuna retribuzione, ne assegni famigliari. In Italia tutti i lavoratori, anche quelli che svolgono anche solo 13 settimane di lavoro negli ultimi 4 anni , percepiscono la Naspi, nei periodi in cui, non per loro responsabilità, sono senza occupazione. Le lavoratrici che operano negli appalti scolastici, 2mila solo a Milano, sono invece prive di qualsiasi sostegno al reddito per il periodo di sospensione scolastica. Questo è un problema legato alla normativa che nonostante le numerose richieste del sindacato il governo non ha ancora cambiato. “Ma queste lavoratrici vengono ulteriormente penalizzate dal punto di vista pensionistico: devono lavorare 60 anni per maturare 40 anni di contributi” come spiega la Filcams Cgil di Milano. “Infatti a loro, lavoratrici part time con sospensione estiva,  l'INPS non considera per il diritto all'accesso alla pensione 52 settimane all'anno, ma solo 40 o 44 a secondo se svolgono la loro attività nelle materne o nelle scuole elementari.” “Va inoltre rilevato” prosegue la Filcams “che le stesse settimane che dovrebbero essere accreditate (tolte quelle di sospensione) vengono poi ulteriormente ridotte in base alla contribuzione annuale versata. Questo determina che una lavoratrice part-time di 15 ore di lavoro settimanale impegnata nei servizi scolastici nelle elementari per ogni anno di lavoro si veda riconosciute ne le 52 settimane, ne le 40 lavorate ma solo 29.” Mille lavoratrici sottoscrivono una vertenza all'Inps patrocinata dalla Filcams Cgil La Corte Europea con sentenza del 10.6.2010 ha stabilito che la normativa italiana sul part-time verticale ciclico viola il divieto di discriminazione imposto dalla normativa nr 98/81 in quanto esclude i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva. La Corte di Cassazione con sentenza n° 24532/2015 ha ribadito tale principio definendo che “l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione i periodi non lavorati” La corte ha distinto tra riduzione dell’orario di lavoro derivante da una scelta consapevole del lavoratore oppure quando si tratta di scelte imposte dalle aziende come nel caso dei lavoratori di alcuni comparti come nel caso dei servizi scolastici. Proprio per eliminare la discriminazioni oggi in atto nei confronti delle lavoratrici degli appalti scolastici la Filcams di Milano ha incaricato i propri legali di promuovere una vertenza nei confronti dell’INPS che ha raccolto solo a Milano oltre 1000 adesioni