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RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DELL'ACCONCIATURA, ESTETICA

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29 novembre 2011


Rinnovato il Contratto nazionale
dell’ Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere

La FILCAMS Cgil, ha siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per circa 200.000 dipendenti delle oltre 100.000 imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, questi ultimi inclusi per la prima volta nella sfera di applicazione, ad esclusione di quelli con sede presso strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti termali.
Il rinnovo del contratto parrucchieri ed estetisti ha avuto una lunga e difficile trattativa, durata oltre un anno ed è stato sottoscritto anche dalla UIL TUCS mentre la FISASCAT CISL , pur avendo partecipato a tutte le trattative e discusso insieme alle altre sigle sindacali i testi per il rinnovo del contratto ha deciso di non sottoscrivere l’accordo. La Segreteria Nazionale della FILCAMS CGIL auspica la sottoscrizione del presente CCNL anche da parte della FISASCAT CISL Nazionale, considerati i miglioramenti normativi ed economici in esso contenuti.

Il presente contratto ha durata triennale e scadrà il 31/12/2012.

Importanti le novità contenute in questo rinnovo a cominciare da quelle per le Lavoratrici e i Lavoratori immigrati.
Infatti si riconosce la possibilità, al fine di favorire il ritorno nei paesi di origine, di poter usufruire in maniera cumulativa di Ferie e Rol. Viene inoltre, previsto il diritto alla conservazione del posto ai lavoratori stranieri che debbono assolvere gli obblighi militari.
Novità inoltre sull’apprendistato, per il calcolo delle ferie e per la malattia.
L’intesa, inoltre, recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria integrativa del settore.
L’ incremento retributivo riconosciuto al 3° livello è di 75,00 da riparametrare agli altri livelli, e sarà erogato con decorrenza 1° ottobre 2011, 1° aprile 2012 e l’ultima tranche al 1° ottobre 2012. A copertura del periodo di carenza contrattuale, oltre all’una tantum riconosciuta per il 2009 di €. 115,00, per i lavoratori in forza al 1° di ottobre 2011, sarà erogata una tantum di 220,00 € in due tranche.

Le parti inoltre hanno sottoscritto un Avviso Comune con cui si richiede alle Istituzioni competenti di adottare appositi provvedimenti finalizzati all’avvio di un periodo di sperimentazione del fitto della Poltrona o della Cabina. Tale provvedimento potrebbe consentire, alle Imprese che operano nella legalità delle leggi e dei Contratti Collettivi di Lavoro, (con i limiti e le prescrizioni previste nello stesso avviso), di ridurre i costi di gestione nonché di conseguire una possibile soluzione alternativa alla sospensione dell’attività . Ciò potrebbe tradursi nella possibilità, per le tante persone qualificate del settore, che non sono in grado di aprire una propria attività imprenditoriale, di esercitare ugualmente la professione uscendo dal lavoro nero e abusivo.




Apprendisti
Per i lavoratori apprendisti che sono in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica viene riconosciuta la retribuzione al 100% dal nono semestre (alla fine del quarto anno).
Ferie
Ai fini del calcolo delle ferie vengono superati i giorni di calendario che fino al 30/9/2011 erano 28, dall’1ottobre 2011 si considerano 20 giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni (settimana corta),mentre ai fini del godimento non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una prestazione settimanale distribuita su 6 giorni, sono 24 giorni lavorativi da godere e non viene considerata la domenica.
A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superiore a cinque anni, le ferie da godere sono :
22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni
26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni
Periodo di carenza
dal 1° dicembre 2011 in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a otto giorni viene riconosciuta una integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori ad otto giorni integrazione a carico azienda a partire dal quarto giorno.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’intesa, che recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria integrativa del settore.
La bilateralità attraverso l’erogazione di welfare contrattuale, completa il trattamento economico e normativo previsto dal contratto di categoria. Le prestazioni erogate dalla bilateralità, sia nazionale che regionale, rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Per le imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, viene riconosciuto al lavoratore il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti e non versanti alla bilateralità devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) di € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità l’anno. Tale elemento non è assorbibile e incide sulla maturazione di tutti gli istituti contrattuali, escluso il TFR.