27/7/1994 ore: 2:00

FARMACIE PRIVATE E RURALI, CCNL 01/02/1994 - 31/01/1998 (testo ufficiale)

Contenuti associati


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI DIPENDENTI DA FARMACIA PRIVATA



L'anno 1994, il giorno 27 del mese di luglio in Roma

tra

La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani -
FEDERFARMA - rappresentata dal suo Presidente dott. Giorgio Siri con
l'intervento di una delegazione presieduta dal Vice Presidente dott. Franco
Tugnoli e composta dal Segretario Nazionale dott. Franco Caprino e dal Vice
Segretario Nazionale dott. Giancarlo Visini con l'assistenza del Direttore
Generale dott. Giuseppe Impellizzeri, del Dirigente Responsabile dei
Rapporti di Lavoro dott. Enrico Giammarioli e dei Signori dottori Carlo
Ghiani, avv. Saverio Caltavuturo, rag. Amedeo De Giovanni, dott. Pier
Domenico Palazzi, dott. Domenico Dal Re, dott. Francesco Matacena.

da una parte

e

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi -
FILCAMS-CGIL - rappresentata dal Segretario generale Aldo Moretti, dal
Segretario generale aggiunto Pietro Ruffolo, dai segretari nazionali,
Renata Bagatin, Ivano Corraini, Sandra Ferretti, Lionello Giannini, Piero
Marconi, Manlio Mazziotta, Gennaro Pannozzo, Bruno Perin, Luigi Piacenti,
Maria Regina Ruiz, Claudio Treves, e dai componenti il Comitato Direttivo
Nazionale nelle persone di: Marco Bertolotti, Antonio Paparatto, Cristina
Ronco, Marisa Valenti, Giovanna Vaudano, Gaetano Vazzana, Antonio Amoruso,
Giovanni Baseotto, Domenico Campagnoli, Marco Cipriano, Nadia D'Amely,
Beatrice Di Bari, Patrizia Ferrari, Renato Franchi, Adriana Freddi, Lucia
Giorgi, Angioletta La Monica, Antonio Lareno, Melissa Oliviero, Carla
Pasquale, Santino Pizzamiglio, Bruno Rastelli, Marco Vicedomini, Mauro
Dassio, Carmela Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Elsa Ruzza,
Renato Zanieri, Marina Bergamin, Loredana De Checchi, Giorgio Loro, Sandro
Maccatrozzo, Vittorio Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon, Diana
Pelizza, Sandra Veneri, Roberto Cinelli, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino
Bonazza, Ramona Campari, Mauro Capacci, Dino Chieregatti, Silvano Conti,
Gualtiero Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Losi, Patrizia Maestri,
Gabriele Marchi, Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela Pellacani, Franca
Rosini, Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida
Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti,
Raffaello Nesi, Erminio Ontani, Stefania Palli, Marco Raiconi, Alessandra
Salvato, Silvano Marani, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio
Bazzichetto, Orfeo Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi
Corazzesi, Fabio De Rossi, Amedeo Fileri, Simona Iovinella, Giuseppe
Mancini, Carla Mattiussi, Vincenzo Quaranta, Laura Ricci, Antonio
Stancampiano, Luigi Castiglione, Domenico Troise, Alfonso Argeni, Giovanni
Carpino, Antonio Coppola, Paola Di Celmo, Carlo Frascati, Rosario
Stornaiuolo, Maria Antonelli, Giuseppe Giuri, Giuseppe Scognamillo, Canio
Cioffi, Michele Furci, Giovanna Pellegrino, Concetta Alario, Luisa
Albanella, Cono Minnì, Sante Pellegrino, Antonino Triglia, Gianni Cotzia,
Rosanna Facchin, Mirto Bassoli, Franca Bertolini, Giuseppe Di Stefano,
Gabriella Fanesi, Jolanda Fumagalli, Carla Imovilli, Giuseppe Meini, Bruno
Mignucci, Alba Peruzzi, Franca Tamburi, Andrea Vitagliano, Franco Antimi,
Umberto Apicella, Gianfranco Cococcia, Valerio Mantovani, Gaetano Morgese,
Mercede Parisi, Ladise Pastorelli, Emilia Simonetti, Antonella Sommariva.

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del

Turismo - FISASCAT-CISL - rappresentata dal Segretario Generale Gianni
Baratta, dai Segretari Generali Aggiunti: Maria Pantile, Antonio
Michelagnoli, dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti,
Pierangelo Raineri, da Salvatore Falcone dell'Ufficio Sindacale unitamente
ad una delegazione composta da: Piero Abrami, Cecilia Andriolo, Daniela
Campagnoli, Leila Caola, Luigi Carignani, Oliviero Casadei, Giovanna
Catizone, Osvaldo Cecconi, Romano Celandroni, Antonio Cinosi, Bruno
Cordiano, Franco Di Liberto, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Pietro
Giordano, Giovanni Giudice, Mauro Gualtierotti, Mario Lapia, Calogero
Lauria, Guido Malvisi, Adele Mangini, Enrico Mazzetti, Amedeo Meniconi,
Marcello Pasquarella, Giuseppe Pedullà, Luisanna Pellecchia, Ferruccio
Petri, Pamela Polvani, Pasquale Pozzuto, Vincenzo Ramogida, Antonio
Sabatella, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello,
Fausto Scandola, Santo Schiappacasse, Domenico Simone, Rolando Sirni, Mario
Testoni, Giancarlo Trotta, Alessandro Varriale, Maurizio Viola, Francesco
Violani, Laura Zerbin.

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTUCS-UIL -
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario
Generale Vicario Virgilio Scarpellini, dai Segretari Nazionali: Michele
Malerba, Pier Luigi Paolini, Parmenio Stroppa; da Antonio Vargiu
dell'Ufficio Sindacale; dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale: Amari
Sergio, Bettocchi Bruno, Callegaro Gianni, Cancila Renzo, Caronia
Salvatore, Chisin Grazia, De Simone Michele, La Torre Pietro, Parisi
Giulio, Pezzetta Giannantonio, Poma Paolo, Sansoni Sandro, Visentini Luca;
e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro UIL, nella persona
del Segretario Confederale Bruno Bruni.

visti

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacia
privata stipulato in data 10 luglio 1990

e

il relativo Accordo di Rinnovo siglato in data 2 febbraio 1994

Si è stipulato

il presente Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti da farmacia
privata, composto da:
- Premessa;
- XXVIII Titoli;
- 1 Allegato;
- 6 Tabelle.



PREMESSA

Le Parti, nel procedere al rinnovo del C.C.N.L. 10 luglio 1990, convengono
di dare luogo ad un assetto contrattuale che vede la contrattazione
nazionale e quella decentrata accumunate dal medesimo obiettivo di
correlare lo sviluppo del settore alle prioritarie esigenze
economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.

A tal fine, le Parti, sia a livello nazionale che regionale, si impegnano a
favorire corrette e proficue relazioni atte a realizzare la migliore
gestione e il più puntuale rispetto del contratto nazionale.

Le Parti ribadiscono la funzione fondamentale, nel vigente assetto
normativo, della farmacia, il cui ruolo nell'ambito del sistema sanitario
nazionale è di fondamentale importanza sanitaria e sociale.

Le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte intese a garantire il
mantenimento del principio che la dispensazione del farmaco deve avvenire
solo nelle farmacie e a cura del farmacista, quale figura qualificata in
grado di fornire le necessarie risposte.

Al riguardo, le Parti convengono sulla necessità, in relazione al servizio
di pubblica utilità svolto dalla farmacia, di una sempre maggiore
qualificazione della stessa, che, quale presidio sanitario del S.S.N., non
solo garantisce l'erogazione di prestazioni farmaceutiche adeguate ai
bisogni della popolazione assistita ma assolve anche il compito di dare una
risposta alla domanda dell'utenza sul piano educativo-sanitario.

In tale ottica le Parti concordano sulla necessità di far rispettare le
norme legislative, amministrative e sanitarie, volte alla tutela della
salute del cittadino e alla attuazione dei principi ispiratori del sistema
sanitario nazionale, che affida alla farmacia il ruolo di unico dispensa
ore del farmaco, in grado di dare una risposta adeguata ai bisogni della
collettività.

Le Parti concordano sull'importanza che le innovazioni introdotte nel
precedente CCNL 10 luglio 1990 in materia di diritti sindacali, Ente
Bilaterale, sistema d'informazione siano confermate e sviluppate ai fini
della valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi
del settore e del miglioramento dell'assetto delle relazioni sindacali del
settore.



TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto

Art.1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i
farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati
delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge, ed il relativo
personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.

Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur
continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della
professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per
realizzare gli obiettivi del servizio sanitario nazionale per quanto
concerne la dispensazione del farmaco.



Art.2

Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo
della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è
globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme
di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello
stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria
indicata nella sfera di applicazione.


Dichiarazione comune delle parti (allegato CCNL 10/7/90)

In deroga a quanto stabilito nel presente articolo saranno mantenute per la
durata del presente contratto, le condizioni di miglior favore derivanti da
eventuali accordi collettivi stipulati dalle articolazioni territoriali
delle sottoscritte OO.SS. nel corso di validità del CCNL 17 dicembre 1985 e
cioè dal 1/1/1986 al 31/12/1988.


Dichiarazione a verbale al CCNL 17/12/1985

L'efficacia dei contratti provinciali, soppressi con il C.C.N.L. 21 ottobre
1982, è cessata alle date previste dalla Norma Transitoria dell'articolo 2
del contratto citato e, quindi, in ogni caso, alla data del 30 giugno 1984.
Successivamente a tale data di cessazione, sempre in base alla Norma
Transitoria citata, le condizioni più favorevoli derivanti dai singoli
istituti normativi esistenti nell'ambito dei contratti provinciali
soppressi, sono state mantenute dagli aventi diritto, e cioè dal personale
in servizio alla data di cessazione, “ad personam”.

Le parti, in considerazione di quanto espresso nell'articolo 2 del presente
contratto, concordano che tali condizioni vengano sostituite a tutti gli
effetti, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto, dalle
norme in questo contenute, fatta eccezione per quanto previsto dalla Norma
Transitoria dell'articolo 22 del presente contratto, relativa al lavoro a
tempo parziale.



TITOLO II - Classificazione del personale

Art.3

La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di
farmacie private è strutturata su 7 livelli.

La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi,
regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra
personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in
farmacia.



Art.4

Il personale di cui al presente Contratto è così classificato:

Area quadri

A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul
riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti
del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la
qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle
particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di
farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed
al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella
qualifica.

Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista
previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà
conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa
qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro.


Primo livello super

Farmacista direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti
alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto
il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica
di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt.
120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS. e art. 12 della legge 475/68 e successive
modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui
titolare non sia farmacista e nelle gestioni ereditarie.


Primo livello

Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Farmacista Collaboratore - Il farmacista collaboratore può sostituire il
titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di
legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della
legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge
154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha
diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di
funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il
primo livello.

In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il
disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene
riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed
al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente
collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità
connesse, denominata “indennità speciale quadri” il cui ammontare è
riportato nell'allegata tabella D e che viene corrisposta per 14 mensilità.


Secondo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo
d'altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (l'inquadramento del magazziniere
consegnatario al secondo livello è stabilito in funzione
dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del
magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della
farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come
sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente) con
responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come
reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.


Terzo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di
concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra
il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione
autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di
particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.


Quarto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi
anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori
adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche
svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte)
anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS.
1265/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche
svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte)


Quinto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati
per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate
capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere
affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica:
- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno;


Sesto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia
ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:

- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.



TITOLO III - Assunzione

Art.5

L'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e
deve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata
del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di
inquadramento e la retribuzione.



Art.6

Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione all'ordine dei farmacisti rilasciato in data
non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle
eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) libretto di lavoro;
e) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di
lavoro;
f) certificato di idoneità fisica;
g) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
h) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per
l'esercizio dell'attività della farmacia.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità
sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione
richiesta dalle vigenti disposizioni.


Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento;
b) libretto di lavoro;
c) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di
lavoro;
d) certificato di idoneità fisica;
e) certificato di nascita;
f) certificato degli studi compiuti;
g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per
l'esercizio dell'attività della farmacia.



Art.7

Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed
a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di
famiglia (se capo famiglia).

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti
trattenuti.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia
è tenuto a restituire i documenti consegnatigli all'atto dell'assunzione
unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio
prestato presso la farmacia stessa.



TITOLO IV - Periodo di prova

Art.8

Il periodo di prova ha la seguente durata:
Primo livello super: 90 gg. di calendario
Primo livello: 90 gg. di calendario
Secondo livello: 60 gg. di calendario
Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da
una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle
indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può
essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro
20 giorni.

Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente
ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e
il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.



TITOLO V - Apprendistato

Art.9

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di
apprendere le mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel
quarto livello e solo per i lavoratori in età compresa fra i 15 e i 18 anni
e per un periodo massimo di 18 mesi.



Art. 10

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30
giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preavviso ma con la corresponsione delle
indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene
definitiva.

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre farmacie sarà computato
presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal
presente contratto, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro,
un'interruzione superiore ad un anno.



Art. 11

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori
della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

La retribuzione dell'apprendista è pari all'80% della retribuzione base
nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età (vedi
tabella C allegata).

Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione
del lavoratore qualificato che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato e per la quale ha svolto l'apprendistato.



Art. 12

Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza del termine di
diciotto mesi di complessiva durata del periodo di tirocinio.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente
Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali è stata
attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all'Ufficio di
collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia
cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla
cessazione stessa.



Art. 13

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di
apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso
riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.



TITOLO VI - Orario di lavoro

Art. 14

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma
distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze
giornate di riposo da godersi o nella settimana successiva o, comunque,
anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità
organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore
stesso.

Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere
definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di
apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si
incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo
109, 2° comma del presente C.C.N.L., per definire la pratica realizzazione
di quanto sopra.

Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. le parti fanno espresso
riferimento al R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e relativo regolamento di
applicazione.



TITOLO VII - Lavoro a tempo parziale

Art. 15

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con
orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha lo scopo di consentire la
flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività
nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno e di
costituire una risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già
occupati.



Art. 16

Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene instaurato a mezzo di
contratto di lavoro stipulato per iscritto, nel quale devono essere
indicati:
1) il periodo di prova;
2) le mansioni del lavoratore;
3) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la relativa
distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno;
4) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità
all'entità della prestazione lavorativa.

Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente
Ispettorato provinciale del lavoro.



Art. 17

Il rapporto a tempo parziale è regolato dai seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le
mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle
parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili
con la natura del rapporto stesso.



Art. 18

La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore,
di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12
a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a
120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, da 400 a
1.300 ore.



Art. 19

In relazione al disposto dell'articolo 5, quarto comma, della legge 19
dicembre 1984 n. 863, è ammessa la prestazione di lavoro supplementare nei
seguenti casi:
a) in occasione dell'inventario;
b) in caso di malattia di durata non superiore a 20 giorni del farmacista
titolare che abbia alle sue dipendenze quale unico collaboratore
laureato un lavoratore con contratto a tempo parziale;
c) nei turni settimanali disposti dalle competenti autorità, previo accordo
dei dipendenti interessati;
d) nelle farmacie rurali che hanno diritto alla indennità di residenza,
oltre che nei casi di cui sopra, in occasione di specifiche e
particolari esigenze organizzative, ma in questo ultimo caso entro il
limite massimo di 48 ore annue.

Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all'art. 61 e con la maggiorazione
forfettariamente e convenzionalmente determinate nella misura del 25% da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 60.



Art.2O

La disciplina legale e contrattuale ha organicamente disciplinato la
materia e costituisce nel suo complesso condizioni di miglior favore
rispetto a precedenti contratti integrativi provinciali.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento
all'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.


Norma transitoria al CCNL 17 dicembre 1985

In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 22, primo comma, del
presente contratto, vengono abolite le indennità e le altre condizioni
normative previste da contratti integrativi provinciali, mantenute in
vigore dalla Dichiarazione Comune delle parti sul lavoro a tempo parziale
che costituisce l'allegato 1 del C.C.N.L. del 21 ottobre 1982.

Le indennità attualmente godute dai lavoratori a tempo parziale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto verranno mantenute a
titolo di assegno ad personam; le eventuali maggiorazioni verranno
trasformate in assegno ad personam in cifra fissa.

Le parti concordano che fino al 30 novembre 1988 tali assegni ad personam
verranno mantenuti, per i lavoratori di cui al comma precedente, a titolo
collettivo nell'ambito provinciale.



TITOLO VIII - Lavoro straordinario

Art. 21

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il
normale orario di lavoro fissato dall'articolo 14 del presente contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro
di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale
di lavoro di cui all'articolo 14, tenuto anche conto del servizio per
turno.

Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il
lavoro straordinario.

In ogui caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato
dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.



Art. 22

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti
l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo 14 del presente
contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all'articolo 59 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare
sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 58:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 27;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte,
intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino,
sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.

Le norme di questo articolo non si applicano all'Istituto del Servizio
notturno se non espressamente richiamate.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili
tra loro.



TITOLO IX - Servizio notturno

Art. 23

Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno
quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina
della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto
secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in
modo permanente tutte le notti.

Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio
notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a
nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del
trattamento di fine rapporto.

Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 59 viene
compensato come segue:

a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore
notturne nei termini sopra definiti:

- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della
retribuzione normale di cui all'articolo 58 per le prime 8 ore di
servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59
maggiorata del 20% calcolato sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui all'art. 58 per le ore di servizio oltre il
predetto limite.

b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come
sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo
di rispondere ad ogni singola chiamata:

- con la sola maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della
retribuzione normale di cui all'art. 58, per le prime otto ore di
servizio;
- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 59,
maggiorata del 10% calcolato sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui all' art. 58 per le ore di servizio oltre il predetto
limite.

c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con
l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di
chiusura per rispondere ad ogui chiamata:

- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte
aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a
porte/battenti chiusi.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la
domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi
ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti
disposizioni di legge.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una
delle festività infrasettimanali previste dall'articolo 26, le ore di
servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno
compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.
59 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della
normale retribuzione di cui all'articolo 60.

Resta comunque espressamente escluso ogui cumulo tra le diverse
maggiorazioni.



Art. 24

In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore
che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della
reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale

reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di
fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo
stabilito dalla Tariffa Nazionale.



TITOLO X - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

Art. 25

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire,
normalmente, in coincidenza con la domenica.

Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il
riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno
stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare
normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra
giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un
compenso pari:
- al 10% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di
lavoro prestata, entro il limite di otto.



Art.26

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle
appresso indicate:
- 1° giorno dell'anno;
- giorno dell'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo,
nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai
lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni
sopra indicati.

Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un
periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di
provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.

Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la
domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al
lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera
compreso ogni elemento accessorio.

Le norme previste per le festività infrasettimanali saranno osservate anche
in occasione delle festività nazionali 25 aprile e 1° maggio.

Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla
domenica successiva, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5
marzo 1977, n. 54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficierà del
trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.



Art. 27

Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5
marzo 1977, n. 54, sono:
- 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
- giorno dell'Ascensione;
- giorno del Corpus Domini;
- 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione
delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a
partire dal 1982.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e
mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da
ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per
complessive 36 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a
concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in
materia di riduzione, permessi e ferie (le ore di permessi retribuiti sono
state concesse con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 1983 24 ore in
ragione d'anno; 1° gennaio 1986 6 ore in ragione d'anno; 1° gennaio 1988
6 ore in ragione d'anno).

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno
goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 61 in atto al
momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e
comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.


Nota a verbale

Le parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono,
oltre a quella dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso
dell'anno, quelle derivanti dall'assenza del lavoratore dal servizio per
una delle seguenti cause:
- T.B.C.;
- aspettativa per una delle cause previste dal C.C.N.L. o dalle leggi
vigenti;
- astensione facoltativa post-partum;
- chiamata o richiamo alle armi;
- o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione
della retribuzione.



Art. 28

Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi
indicati nel precedente articolo 26 dovranno essere compensate come lavoro
straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt.
21 e 22 del presente contratto.



TITOLO XI - Ferie

Art. 29

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie
annuali nella misura di giorni ventisei lavorativi, fermo restando che la
settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al
sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le
festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e
pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le
domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.


Norma transitoria

La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi
decorre dal 1° gennaio 1990.

Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati
secondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL
17/12/1985.



Art.30

E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie
normalmente dal maggio all'ottobre in funzione delle esigenze della
farmacia e sentiti i lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà
del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in
accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico
per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei
lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura.

In ogui caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno
festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo,
ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura
obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con
tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.



Art. 31

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione
di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.



Art. 32

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestato per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.



Art. 33

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore
prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto
al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per
tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.



Art. 34

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.



Art. 35

Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio
presso altre farmacie.



TITOLO XII - Assenze

Art. 36

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate
e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore
dall'inizio dell'assenza stessa.

Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti
provvedimenti:
a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta della
retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari
al 10% della retribuzione normale;
b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare o di assenza
non giustificata di oltre 3 giorni, licenziamento senza preavviso per
causa del lavoratore.



TITOLO XIII - Congedi e diritto allo studio

Art. 37

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo
straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la
normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo
delle ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento.

La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di
preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della
farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo
giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla
fine del congedo la documentazione dell'avvenuta celebrazione del
matrimonio.



Art. 38

In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo
grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni
lavorativi.



Art. 39

Al lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere
prove d'esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto
ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque
giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la relativa
preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa
presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificati, dichiarazioni, libretti e ogui altro idoneo mezzo di prova).



TITOLO XIV - Sospensione dal lavoro

Art. 40

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro
e indipendente dalla volontà del lavoratore questi ha diritto all'ordinaria
retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica
calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.



TITOLO XV - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile

Art.41

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di
lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del
servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal
congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore
di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro
è risolto.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di
servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data
del 31 maggio 1982, e del preavviso.

A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è
considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai fini
dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c.,
come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma
volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in
servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla
cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a
termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto
dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento
dell'obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio
civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987. n. 49
sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualità di volontari
in servizio civile, secondo le norme di cui agli articoli 31, 33, 35 della
legge stessa.



Art. 42

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in
cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a
tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nella
anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).

Tale periodo, peraltro, va computato nell'anzianità di servizio ai soli
effetti dell'anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei
richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di
invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi
a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro
il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto la durata superiore ad
un mese, di otto giorni se ha avuto la durata superiore ad un mese ma non a
sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a
disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà
considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato limitatamente alla
durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro
resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in
servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di
servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il
posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo
periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.



TITOLO XVI - Malattie e infortuni

Art. 43

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di
lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto
dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del
lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.



Art. 44

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla farmacia da
cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno
dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata,
con le conseguenze previste dall'art. 36 del presente contratto.

Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla farmacia il
certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di
prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del
lavoro.

Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti
e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il
lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal
certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di
ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo
della conservazione del posto di cui al successivo art. 46 ed il lavoratore
sarà considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di
mancato preavviso.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5
giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il
certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta
pericoli di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Al sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro
o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze
per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti
competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.



Art. 45

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le
prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di
consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore
di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo
siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su
decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da
quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11
novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro
in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con
le conseguenze previste agli artt. 91 e 92 del presente contratto.



Art. 46

Durante la malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un
anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di
lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle
indennità di cui agli artt. 79 e 85 del presente contratto, salvo quanto
disposto dal successivo articolo 49.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle
indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le
norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo
sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.



Art. 47

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il
lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni
di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione giornaliera
per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai
sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le
modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi
dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere
complessivamente le seguenti misure:
1. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i
primi 3 giorni (periodo di carenza);
2. l'80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i
giorni dal 4° al 20°;
3. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i
giorni dal 21° in poi.

Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della
retribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i
criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

Al fine della riscossione delle indennità economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore è tenuto ai sensi dell'art. 2 della legge 29
febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico
curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia
nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della
malattia.

Il lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli
obblighi nei confronti dell'INPS.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato
a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il
numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti tale data.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non
corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del
presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura
ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità
non corrisposta dall'Istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute in caso di
infortunio, di malattie di natura tubercolare, né agli apprendisti.



Art. 48

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni
dall'art. 46 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle
seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di “aspettativa”
senza retribuzione.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata
R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere
al licenziamento ai sensi dell'art. 46; il periodo stesso è considerato
utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del
rapporto.



Art. 49

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti
sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC, o
dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto
alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione
dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per
dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data
di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste
fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di
conservazione del posto sussiste in ogui caso fino a sei mesi dopo la data
di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi
dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata
l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in
casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via
definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a
richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità
di servizio un periodo massimo di 180 giorni.



Art. 50

Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa
per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui
verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.



Art. 51

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e
infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.



TITOLO XVII - Gravidanza e puerperio

Art. 52

Con riferimento alle norme vigenti in materia, durante lo stato di
gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto
stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto:
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera
c).

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo
di gestazione, attestato da regolare certificato medico, fino al compimento
di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggi
(licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda,
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale
era stato stipulato).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.

In caso di malattia, prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto
stesso.

I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a), b), c), e il
periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere
computati nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della
retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 legge 23 dicembre 1978,
n. 833 secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,
secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980,
n. 33.



Art. 53

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata.

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6
ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di
un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della
lavoratrice ad uscire dall'azienda.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sulla tutela del
lavoro delle donne.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato medico.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla
madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di
godimento di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, numero 903.

I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai
fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204.



Art. 54

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di
lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o da un medico
dell'ente sanitario di competenza e il datore di lavoro è tenuto a darne
ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice
è tenuta ad inviare al datore di lavoro, di norma entro il 15° giorno
successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato civile ed il certificato di assistenza al parto
vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.

Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine
rapporto previsto dall'art. 85 ed a una indennità pari a quella spettante
in caso di preavviso, secondo le modalità previste dagli artt.79 e 81.

Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza
e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di
quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro
in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione
giornaliera di fatto di cui all'art. 59.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e
puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.



TITOLO XVIII - Anzianità di servizio


Art. 55

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato
assunto a norma dell'art. 5. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli
effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.



TITOLO XIX - Anzianità convenzionale

Art.56

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà
riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità
sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commissurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore ed insigniti di ordine militare, promossi per merito
di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano
prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei
mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno
superiori ad almeno sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta
nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende
ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro
ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al
riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al
datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle
predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa impegnandosi a fornire
la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio all'atto della entrata
in vigore del presente contratto.



TITOLO XX - Scatti di anzianità

Art. 57

Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore
qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di
anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da
eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, nè i futuri aumenti di
merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati
successivamente al 1/1/1993 è calcolato in base ai valori indicati nella
Tabella E e l'importo degli scatti maturati successivamente al 1/2/1996 è
calcolato in base ai valori indicati nella tabella F, per entrambi senza
liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

E' quindi escluso il ricalcolo in base alla Tabella E dell'importo relativo
agli scatti maturati prima del 1/1/1993 ed in base alla Tabella F
dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1/2/1996.



TITOLO XXI - Trattamento economico

Art. 58

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di
caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31
gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure
previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art.
57 del presente contratto;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4
del presente contratto;
e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di L. 20.000, di cui
all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi
per 13 mensilità.



Art. 59

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.
58, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere
continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro
straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni
elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.



Art. 60

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,
sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in
relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo
settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione
dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del
mese di calendario.



Art. 61

La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene
dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il
personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si
ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 47, 2° comma del presente contratto.



Art. 62

Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle
farmacie private, di cui al Titolo II del presente contratto, corrisponde
una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nella
allegata tabella C.

La retribuzione base nazionale conglobata di cui al comma precedente, si
raggiunge alle decorrenze indicate nella allegata tabella C, sommando alla
retribuzione base nazionale conglobata vigente al 31 marzo 1990 gli aumenti
previsti dalla tabella allegata B.

Nei confronti del personale assunto successivamente al 31 marzo 1990 verrà
applicata la tabella in vigore alla data di assunzione, secondo l'allegata
tabella C.


Norma transitoria

In relazione al periodo di carenza contrattuale, a tutto il personale,
compreso quello assunto con contratto di formazione e lavoro, in forza alla
data del 1/2/1994, che abbia almeno 13 mesi di anzianità aziendale al
31/1/1994, verrà erogato un importo “una tantum” secondo quanto indicato
nella Tabella A.

Per i casi di anzianità minore l'importo verrà erogato pro-quota.

L'importo una tantum non verrà erogato al personale assunto con contratto a
termine.

Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà
con criteri di proporzionalità.

Per gli apprendisti ed i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18 anni
l'importo una tantum viene riproporzionato secondo le aliquote previste dal
presente contratto.

L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di
alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

L'importo una tantum non può essere assorbito.


Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'importo una tantum deve essere erogato per
intero per i periodi di assenza obbligatoria di cui all'art. 52 lettere a),
b) e c) del presente contratto.



Art.63

Ai minori di anni 18 spetterà una retribuzione base nazionale conglobata
pari al 90% di quella spettante al personale qualificato di maggiore età
(vedi tabelle allegate B e C).

Al personale apprendista spetterà una retribuzione base nazionale
conglobata pari all'80% di quella spettante al personale qualificato di
maggiore età (vedi tabelle allegate B e D), come disposto dall'art. 11 del
presente contratto.

Al personale dipendente da Titolari di Farmacie rurali che hanno diritto
all'indennità di residenza spetterà una retribuzione base nazionale
conglobata ridotta del 4%.



Art.64

Gli aumenti previsti dall'art. 62 alle diverse decorrenze (vedi tabella
allegata B) non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o
da eventuali scatti di anzianità.

Gli aumenti che non rientrano nelle ipotesi precedenti potranno essere
assorbiti, in tutto o in parte, solo se l'assorbimento sia stato previsto
da eventuali accordi sindacali, oppure siano stati espressamente dichiarati
assorbibili per iscritto all'anno della corresponsione.



Art. 65

In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende,
nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere
assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con
riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che
non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati
dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede
sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento
di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali
oppure espressamente stabilito per iscritto all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e
unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente
precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un
periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza;
tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di
conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente
contratto.



Art. 66

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito
prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui
la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, le misure
dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le
ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.



Art. 67

Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della
liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa
riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.



TITOLO XXII - Mensilità supplementari

Art. 68

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno
corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità
della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati
nella farmacia.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato
sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate
nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso
la farmacia.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro
la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al
precedente art. 52 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di
lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente
al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'articolo
59.



Art. 69

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto
sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una
mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente
precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della
quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio
per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione
del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta
data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i
mesi di servizio prestato.

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni
o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà
effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della
retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del
diritto.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che
alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono
mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di
retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una
mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della
quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche,
indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per
quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima
mensilità si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo
riguardanti la tredicesima mensilità.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo
comma del precedente art. 68.



TITOLO XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine
rapporto

Art. 70

Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del codice
civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante
consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto
previsto dal successivo art. 72.



Art. 71

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei
motivi.



Art. 72

Ai sensi della legge 11 maggio 1990, n. 108 il licenziamento non può
effettuarsi che per giusta causa (art. 71 del presente contratto con
riferimento all'articolo 2119 del codice civile e articolo 91 punto 5 del
presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi
per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare
funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al
lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i
motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro
deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al
precedente comma è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori
in periodo di prova ed i lavoratori ultra sessantenni che siano in possesso
dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n.54.

Al sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di
sesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall'appartenenza al
sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo,
indipendentemente dalla motivazione adottata.



Art. 73

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del
medesimo presso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di
effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive
dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -
se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.



Art. 74

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il
licenziamento della lavoratrici attuato a causa del matrimonio; a tali
effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle
lettere a), b) e c) del terzo comma dello stesso art. 2 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204. e cioè:
licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della farmacia,
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è
stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo,
si rinvia al successivo art. 82.



Art. 75

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di
mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di
preavviso, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.



Art. 76

In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e
quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e
corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di
licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il
personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro
precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli
obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente
titolare, come se avvenisse il licenziamento.



Art.77

In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto alla
indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel
presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo
avere sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti
disposizioni di legge.



Art. 78

In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi
diritto secondo le norme contenute nel codice civile.



Art. 79

I termini di preavviso sono i seguenti:
primo livello super: 90 giorni di calendario
primo livello: 90 giorni di calendario
secondo livello: 60 giorni di calendario
terzo e quarto livello: 45 giorni di calendario
quinto e sesto livello: 15 giorni di calendario
e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato
che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad
aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è
ridotta da 90 a 30 giorni.

Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un
pubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per
l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e
Ospedaliere.

Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori
laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del
nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione,
non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa
contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta giorni.



Art. 80

Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di
lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di
preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.



Art.81

In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il
trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di
licenziamento dal successivo articolo 85.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con
lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti
dall'art. 79 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha
facoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto
del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel
precedente art. 79.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al
preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove
invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il
rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.



Art. 82

In conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese
all'Ufficio del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di
fine rapporto previsto dall'art. 85 con esclusione dell'indennità
sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto
con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 79 e confermate,
a pena di nullità, dall'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.



Art. 83

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in
occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 54 del presente
contratto.



Art. 84

La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in
servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo
di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla
guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del
predetto termine.



Art. 85

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto
determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo
le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di
fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione
di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste
dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno
conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese
superiori a 15 giorni.

Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31

dicembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come
modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota
annua della retribuzione utile ai fini del calcalo del trattamento di fine
rapporto, le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le
gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore
laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno
permanente (tutte le notti);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 32;
- le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,
INAIL) (terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982
n. 297: “in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso
di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro);
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico
del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva
integrativa.


Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei
lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a
titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi
diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.



Art. 86

Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della
cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal
dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili
al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno
dell'effettiva cessazione dal servizio.



TITOLO XXIV - Norme disciplinari

Art.87

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri
d'ufficio e quanto previsto dall'art. 2105 c.c., di usare modi cortesi col
pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i
materiali, di cooperare alla prosperità della farmacia.



Art. 88

E' vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e
trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di
allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e
con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale
oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro
straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro
anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore
di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante
ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza
diritto ad alcuna maggiorazione.



Art. 89

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei
ritardatari è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari
all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una
multa pari all'ammontare della trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel
ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore potrà raddoppiare
l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto,
anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.



Art. 90

E' dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni
mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i
congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione
emanata dal titolare regolare il servizio interno, in quanto non contrasti
con le norme del presente contratto e le leggi vigenti, e rientri nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.



Art. 91

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 36 per le assenze
ingiustificate e dal precedente art. 89 per i ritardi, la inosservanza dei
doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che
saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e
alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale
retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni

10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze
di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(licenziamento in tronco si applica alle mancanze più gravi per ragioni di
moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui
all'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dall'art. 36 dal
primo e secondo comma dell'art. 87 e dal terzo comma dell'art. 89 del
presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.

Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle
norme di legge che regolano il servizio farmaceutico.



Art. 92

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti
disciplinari di cui agli artt. 36, 89 e 91 non possono essere adottati nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo
verbale di cui al primo comma, n. 1) del precedente art. 91 non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente titolo XXIV e
nell'articolo 36 del presente contratto devono essere portate a conoscenza
dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.



Art. 93

Ove il dipendente sia privato della libertà o sospeso dall'esercizio della
professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di
lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro
emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore
abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di
sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o
compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il
datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo
restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli
effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il
lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia
al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con
gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti
motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.



TITOLO XXV - Diritti sindacali

Art. 94

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie
con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n.
300.



Art. 95

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle
farmacie che rientrano nel disposto di cui all'articolo precedente, hanno
diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.

Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente
per ciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno
complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima,
tramite la rappresentanza sindacale.



Art. 96

In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali
stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su
indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di
lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali
funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.



Art. 97

Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello
regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). A tal fine le Parti
si incontreranno entro il 30 settembre 1994 per concordare le modalità di
applicazione di quanto sopra.



Art. 98

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte
dei Consigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.

La elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per
iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o provinciale
dei Titolari di Farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni
dall'avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.

Il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e
su preventiva richiesta dell'Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà
diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché
a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all'anno.

Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con tre giorni di anticipo
salvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale
termine.

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o
provinciale non possono essere licenziati durante il periodo in cui
ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla
carica, limitatamente a quanto previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.



Art. 99

In considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata
da un ridotto numero di addetti per farmacia, le Parti concordano di
sostituire per la durata del presente contratto, le modalità di
applicazione diretta delle norme contenute negli artt. 99 del CCNL
10/7/1990, 30 della legge 20/5/1970 n. 300 e 97 e 98 del presente
contratto, con l'Istituto di ore di permessi sindacali retribuiti
alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti, fissato
per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:
- 1994: L. 260.000.000;
- 1995: L. 260.000.000;
- 1996: L. 285.000.000;
- 1997: L. 285.000.000.

A tal fine le Parti concordano che l'istituto del monte ore permessi
sindacali retribuiti sia alimentato dal contributo dei titolari di farmacia
con dipendenti fissato nella misura di L. 8.500 annue per dipendente, per
gli anni 94-95-96-97.

Il valore convenzionale della retribuzione oraria di riferimento è fissato
in L. 13.200 e il numero delle ore annue da fruire per le OO.SS. è
stabilito in numero pari a 21.600 per ciascuno degli anni suddetti.

Le Parti convengono che il residuo esistente al 31/1/1994, sarà utilizzato
come segue: quanto a L. 25 milioni per integrare l'importo di L. 260
milioni previsto per il 1994, quanto a L. 25 milioni per integrare
l'importo di L. 260 milioni del 1995, quanto al resto sarà utilizzato
nell'arco di validità del contratto.

In conseguenza di quanto sopra le parti concordano di sospendere, per la
durata del presente contratto, l'applicazione del terzo comma dell'art. 98
del presente contratto.

A parziale deroga del 1° e 2° comma dell'art. 98, e per la durata del
presente contratto, le parti convengono di riconoscere quali dirigenti
sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti
di cui al monte ore nazionale, quelli la cui designazione venga comunicata
da parte della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nazionali all'Ente
Bilaterale Nazionale e alla Federfarma a mezzo di lettera raccomandata.

La Federfarma provvederà a comunicare la designazione al titolare di
farmacia interessato.



Art. 100

Il monte ore permessi potrà essere utilizzato dalle OO.SS., per ciascuno
degli anni di cui all'art. 99 fino ad esaurimento della disponibilità
finanziaria.

Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato
ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche posizioni sull'istituto in
oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi dei
parametri utilizzati.

Le parti si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta
utilizzazione dell'istituto si atterranno alla seguente regolamentazione:

1. nelle farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un
dirigente sindacale;

2. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura
sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di
breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni
consecutivi) nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50
saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a
livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per
quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al
titolare di farmacia ed all'Ente Bilaterale Nazionale;

3. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura
sindacale, avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui
programmazione semestrale sarà preventivamente comunicata entro il 31
gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS.
nazionali stipulanti all'Ente Bilaterale Nazionale ed alla Federfarma.

L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al
titolare di farmacia ed alla Federfarma da parte delle OO.SS. nazionali con
un preavviso di 15 giorni.

Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi
fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di
competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell'anno successivo e
comunque entro e non oltre il 31.1.1998.

Le parti si incontreranno all'inizio del 3° anno di vigenza del contratto
per verificare l'intesa di cui sopra, anche ai fini di una sua eventuale
ultrattività.



Art. 101

Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo
sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una
lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo
da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.

La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo della trattenuta al
sindacato di spettanza.



TITOLO XXVI - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 102

Le parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di
farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto
segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una
delle parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo
stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di
sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore
stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un
sempre più qualificato ruolo di farmacia privata in Italia.



Art. 103

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio,
l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti
in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale
e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.

A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:

A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore
qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel
quadro della politica sanitaria nazionale;

B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale
proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi,
nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i
seguenti:

B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del
settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio
nazionale;

B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono
riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali
centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi
alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il
settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a
carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia,
l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della
FOFI;

B.3 l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle
Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica
realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento
professionale;

B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si
terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;

B.5 l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione
da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;

C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;

D. studio, ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e
previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia.

Le Parti, in base al progetto elaborato dall'Ente, si incontreranno al
fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il
profilo economico e finanziario;

E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti,
sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le parti.

Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di
fissare in lire 7.000 annue a carico di ogui farmacia il contributo da
destinare all'Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 1994, 1995, 1996,
1997, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a Federfarma
pari a 13.900 unità.

Il residuo esistente al 31.1.1994 sarà utilizzato nel corso del quadriennio
di vigenza del contratto.



Art. 104

La Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell'art. 90 del
C.C.N.L. 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-CGIL, la
Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, ha lo scopo di favorire le relazioni
sindacali tra le parti contraenti ed in particolare:

a) di provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche
ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel C.C.N.L.
ed allo scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie;
costituisce quindi anche la sede per gli adempimenti di cui agli artt.
106 e 109 del presente contratto;

b) di svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del
C.C.N.L. ed alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli
sindacali.

La commissione è composta dai sei membri, dei quali tre designati dalla
Federfarma e tre designati dalla Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

In funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica
Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti del
presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogui membro titolare.

La Segreteria della Commissione ha sede presso la Federfarma e provvede a
tutti gli adempimenti che le vengono assegnati da parte della Commissione.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la
Commissione stessa con proprie deliberazioni.



Art. 105

Per la pratica attuazione di quanto esposto nell'articolo precedente e per
assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei
datori di lavoro e dei lavoratori, la Federfarma, la Filcams-CGIL, la
Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, procederanno alla riscossione di contributi
di assistenza sindacale.

Sono tenuti alla corresponsione di tali contributi sia i datori di lavoro
che i rispettivi dipendenti.

Per il contributo dei dipendenti si procederà con delega diretta e con le
procedure previste dal regolamento di cui al comma successivo.

Le misure contributive e le relative forme di esenzione formeranno oggetto
di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti.



Art. 106

La Commissione Paritetica Nazionale è competente ad esaminare tutte le
controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di
singole clausole contrattuali, comprese le controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla
legge 20 maggio 1970, n 300, non derivanti da provvedimento disciplinare, e
fatta eccezione per le controversie relative all'applicazione delle
sanzioni disciplinari e per i licenziamenti di cui all'art. 72 del presente
contratto.

Le istanze dovranno essere presentate alla Commissione a mezzo raccomandata
RR dalle Associazioni stipulanti il presente contratto o dalle
Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette associazioni
nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle
associazioni provinciali e regionali dei titolari di farmacia, direttamente
o per conto di un titolare di farmacia aderente alla Federfarma.

All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la
parte interessata rimetterà alla Commissione tutti gli elementi utili
all'esame della controversia.

La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 30
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 3° comma e
l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 60 giorni successivi.

Nel caso in cui il ricorso alla Commissione riguardi una controversia
individuale, o più controversie individuali relative allo stesso argomento,
la Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia
allo scopo di acquisire ogni informazione utile all'esame della
controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse in copia alle parti
interessate alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne
ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un
verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411. 3°
comma, e 412 c.p.c. e 2113, 4° comma c.c., come modificati dalla legge 11
agosto 1973, n. 533.

In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale le
Organizzazioni sindacali e le parti interessate non potranno prendere
alcuna altra iniziativa sindacale o legale.



TITOLO XXVII - Relazioni sindacali a livello territoriale

Art. 107

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla
contrattazione regionale di cui all'art. 109.



Art. 108

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una
delle parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private
aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei
lavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali
stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le
reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e
qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione
giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di
formazione e lavoro.

Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative
per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di
scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.



Art. 109

La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra
le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle
Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei
Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.

Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1°
aprile 1995 e con durata quadriennale, è demandata:

a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti
materie
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) part-time;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla
pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché a facilitare la
partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento
professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta
delle parti a livello regionale;
6) applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari,
reperibilità).

Nel caso in cui l'incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse
essere attivato o in caso di mancato accordo, una delle Parti interessate
può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle
convocazioni relative.


Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che salvo quanto espressamente previsto dal presente
articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del
presente contratto nazionale potrà essere introdotta nei contratti
integrativi regionali, ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza
di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture
regionali, sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello
regionale, che durante le trattative stesse.



TITOLO XXVIII - Decorrenza e durata

Art. 110

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° febbraio 1994 e, per
la parte normativa, scadrà il 31 gennaio 1998, ferme restando le diverse
decorrenze previste per i singoli istituti.

La parte economica (tabella C) scadrà il 31 gennaio 1996.

In vista della scadenza della parte economica, le OO.SS. presenteranno le
richieste di rinnovo entro il 31 ottobre 1995. Tali richieste, per come
dichiarano le OO.SS., saranno formulate sulla base dell'andamento
inflattivo registrato nel 1994 e nel 1995 e sulla previsione dell'andamento
1996 e 1997.

Ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza,
il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella
normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.



ALLEGATO (All'ART. 85)

PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di
fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti
dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità
in Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema
gravità;

b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità,
in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico;

c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari
conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende
esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti
proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di
lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente
con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente
non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come
indicato alla lettera c), che l'alloggio da acquistare o da costruire
sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il
raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o
il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e
disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario
nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o
familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore
a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendente
con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente
non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune
sede di lavoro del dipendente o in zona che consente il
raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che
l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente
in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di
dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non
risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del
beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di
dipendente;

l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.


2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un
preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di
ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.

Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione
sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si
effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti
elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.


3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse
di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo
livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente
con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo
l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede
il timbro dell'ufficio postale.


4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si
riconoscerà l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle
richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o
dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle
accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata
concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione
previsto dalla legge.


5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto
o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da
atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da
certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a
seconda delle condizioni previste al punto 1).


6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di
legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto.
L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o
la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando
la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in
contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto
con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o
ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal
caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente,
all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di
vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione
specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro
sociale, della libera del Consigli o di Amministrazione. In questi casi
la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente,
al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla
cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda
la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai
preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavoro
sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle
dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le
rivalutazioni di legge fino all'erogazione della somma.


7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è
subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi
sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno
successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per
l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non
documentate.


8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i
tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti
conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella
graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e
mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla
retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima.

Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.


9) Il presente accordo ha validità fino al 31.12.1992. S'intenderà
rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre
mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale
rinnovo.



TABELLA A - UNA TANTUM
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Livelli ¦ Con la retribuzione ¦ Con la retribuzione ¦ Totale ¦
¦ ¦ di marzo 1994 ¦ di novembre 1994 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Lavoratori qualificati maggiorenni ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1S 775.000 775.000 1.550.000 ¦
¦ 1 690.000 690.000 1.380.000 ¦
¦ 2 615.000 615.000 1.230.000 ¦
¦ 3 590.000 590.000 1.180.000 ¦
¦ 4 550.000 550.000 1.100.000 ¦
¦ 5 500.000 500.000 1.000.000 ¦
¦ 6 475.000 475.000 950.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Lavoratori qualificati inferiori agli anni 18 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 553.500 553.500 1.107.000 ¦
¦ 3 531.000 531.000 1.062.000 ¦
¦ 4 495.000 495.000 990.000 ¦
¦ 5 450.000 450.000 900.000 ¦
¦ 6 427.500 427.500 855.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Apprendisti ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 440.000 440.000 880.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



TABELLA B - AUMENTI
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Livelli ¦ 1/2/1994 ¦ 1/7/1994 ¦1/1/1995 ¦1/4/1995 ¦1/11/1995 ¦ Totale ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Lavoratori qualificati maggiorenni ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1S 101.775 44.187 44.187 32.667 33.184 256.000 ¦
¦ 1 90.775 39.411 39.411 29.136 30.267 229.000 ¦
¦ 2 81.155 35.235 35.235 26.049 26.826 204.500 ¦
¦ 3 77.203 33.519 33.519 24.780 25.479 194.500 ¦
¦ 4 71.886 31.211 31.211 23.074 23.618 181.000 ¦
¦ 5 66.313 28.791 28.791 21.285 21.820 167.000 ¦
¦ 6 62.098 26.961 26.961 19.932 20.048 156.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Lavoratori qualificati inferiori anni 18 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 73.039 31.711 31.711 23.444 24.145 184.050 ¦
¦ 3 69.483 30.167 30.167 22.302 22.931 175.050 ¦
¦ 4 64.697 28.090 28.090 20.767 21.256 162.900 ¦
¦ 5 59.682 25.912 25.912 19.156 19.638 150.300 ¦
¦ 6 55.888 24.265 24.265 17.939 18.043 140.400 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Apprendisti ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 57.509 24.969 24.969 18.459 18.894 144.800 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



TABELLA C - NUOVA RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA
+-------------------------------------------------------------------------+
¦FARMACIE URBANE ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Livelli 1/2/1994 1/7/1994 1/1/1995 1/4/1995 1/11/1995 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1S 1.467.147 1.511.334 1.555.521 1.588.188 1.621.372 ¦
¦ 1 1.205.147 1.244.558 1.283.969 1.313.105 1.343.372 ¦
¦ 2 983.494 1.018.729 1.053.964 1.080.013 1.106.839 ¦
¦ 3 890.542 924.061 957.580 982.360 1.007.839 ¦
¦ 4 765.589 796.800 828.011 851.085 874.703 ¦
¦ 5 633.758 662.549 699.340 712.625 734.445 ¦
¦ 6 534.640 561.601 588.562 608.494 628.542 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Minori 18 anni ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 885.144 916.855 948.566 972.010 996.155 ¦
¦ 3 801.488 831.655 861.822 884.124 907.155 ¦
¦ 4 689.030 717.120 745.210 765.977 787.233 ¦
¦ 5 570.383 596.295 622.207 641.363 661.001 ¦
¦ 6 481.176 505.441 529.706 547.645 565.688 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Apprendisti ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 612.472 637.441 662.410 680.869 699.763 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦FARMACIE RURALI ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Livelli 1/2/1994 1/7/1994 1/1/1995 1/4/1995 1/11/1995 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1S 1.408.461 1.450.881 1.493.300 1.524.660 1.556.517 ¦
¦ 1 1.156.941 1.194.776 1.232.610 1.260.581 1.289.637 ¦
¦ 2 944.154 977.980 1.011.805 1.036.812 1.062.565 ¦
¦ 3 854.920 887.099 919.277 943.066 967.525 ¦
¦ 4 734.965 764.928 794.891 817.042 839.715 ¦
¦ 5 608.408 636.047 663.686 684.120 705.067 ¦
¦ 6 513.254 539.137 565.020 584.154 603.400 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Minori 18 anni ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 849.738 880.181 910.623 933.130 956.308 ¦
¦ 3 769.428 798.389 827.349 848.759 870.773 ¦
¦ 4 661.469 688.435 715.402 735.338 755.744 ¦
¦ 5 547.568 572.443 597.319 615.708 634.561 ¦
¦ 6 461.929 485.223 508.518 525.739 543.060 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Apprendisti ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 587.973 611.943 635.914 653.634 671.772 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



TABELLA D - INDENNITÀ SPECIALE QUADRI
(da corrispondere per 14 mensilità)
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Farmacista Direttore di Farmacia (Primo livello super) ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ - dal 1/2/1994 ammonta a L. 195.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ Farmacista collaboratore (primo livello) dal 1/2/1994 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ - dopo 2 anni di servizio nella qualifica in farmacia L. 160.000 ¦
¦ - dopo 12 anni di servizio nella qualifica in farmacia L. 195.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+



Tabella E
+------------------------------------------------------------+
¦ Scatti di anzianità (1.1.1993) ¦
+------------------------------------------------------------¦
¦ 1S ¦ 48.500 ¦
¦ 1 ¦ 47.000 ¦
¦ 2 ¦ 43.000 ¦
¦ 3 ¦ 42.000 ¦
¦ 4 ¦ 39.000 ¦
¦ 5 ¦ 38.000 ¦
¦ 6 ¦ 37.000 ¦
+------------------------------------------------------------+



Tabella F
+------------------------------------------------------------+
¦ Scatti di anzianità (1.2.1996) ¦
+------------------------------------------------------------¦
¦ 1S ¦ 50.000 ¦
¦ 1 ¦ 49.000 ¦
¦ 2 ¦ 45.000 ¦
¦ 3 ¦ 44.000 ¦
¦ 4 ¦ 40.000 ¦
¦ 5 ¦ 39.000 ¦
¦ 6 ¦ 38.000 ¦
+------------------------------------------------------------+