Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, coinvolgimento Prefetture su sciopero 01-02/08/2019
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Roma, 18 luglio 2019
Testo unitario
Come avrete notato, alcune imprese della Vigilanza Privata si sono massicciamente attivate nei confronti delle Prefetture e della Commissione di Garanzia per richiedere interventi atti a limitare l’adesione allo sciopero nazionale proclamato per i giorni 1 e 2 agosto. Abbiamo unitariamente assunto la posizione che trovate esplicitata nella lettera allegata, che provvederemo ad inviare anche nei casi successivi; in ogni caso, il testo può essere utilizzato anche a livello territoriale per le aziende che non informino il livello nazionale.
A fronte delle comunicazioni successivamente pervenute da alcune Prefetture che tendono ad attribuire all’azienda di vigilanza il compito di individuare i servizi “essenziali” da garantire ai sensi della Regolamentazione 19.07.2006, abbiamo formulato ulteriori osservazioni per evidenziare che tale indirizzo contrasta con le norme vigenti che prevedono innanzitutto la convocazione di incontri finalizzati a ricercare accordi tra committente, impresa di vigilanza e OO.SS. Abbiamo appreso che in questo senso si è attivata Coopservice e potrebbero aggiungersi altre imprese. Riteniamo che in questi casi sia utile aderire alla proposta e ribadire le seguenti considerazioni:
• ove il servizio riguardi “amministrazioni o aziende erogatrici di servizi essenziali”, l’incontro deve vedere la presenza del committente che, ai sensi della Regolamentazione 19.07.2006, è l’unico
soggetto deputato ad individuare l’attività ed a proporre il quantitativo di organico e/o le ore di servizio su cui sviluppare il negoziato finalizzato all’eventuale accordo. Va escluso che l’azienda di
vigilanza possa arbitrariamente definire quanto sopra.
• va dimostrato da parte del committente, il nesso tra il singolo servizio di vigilanza privata e l’attività da esso svolta, al fine di accertare se effettivamente l’astensione dal lavoro delle guardie particolari giurate incida sull’erogazione del servizio pubblico essenziale oppure si configuri come mera attività accessoria (es. ospedali, uffici di Enti pubblici, imprese di erogazione di servizi pubblici ove
l’attività della GPG non incide minimamente sul medesimo ecc.)
• va evidenziato che il CCNL già disciplina la materia secondo l’art. 145.
Tali elementi, di natura indicativa, possono essere oggetto di verbali di incontro ed utilizzabili in caso di ricorso verso provvedimenti di precettazione e/o della Commissione di Garanzia.
In termini politici, si ritiene preferibile non addivenire ad intese in questa fase, rilevando che le trattative in corso potranno eventualmente ben integrare la disciplina vigente.
p. la Filcams Cgil Nazionale
Sabina Bigazzi